Cassation court remands case to lower court regarding CO2 permit restitution in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Environment challenged a bankruptcy court's refusal to admit claims for CO2 emission permit restitution against Blue Panorama Airlines. The court found the lower court's handling of the complex interaction between Kyoto Protocol rules and bankruptcy law required further examination. Consequently, the case was remitted to the lower court for a new public hearing to address these specific legal questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 52 l.fall.; The court must remand cases where the compatibility between international emission trading systems and domestic bankruptcy restitution rules requires clarification of evidentiary burdens and legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
Comitato Nazionale per la Gestione Della Direttiva 2003/87/Ce e per ilsupporto nella Gestione delle attività di Progetto del protocollo di Kyoto),rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege.- ricorrente -controB.P.A. S.P.A. in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (già Blue PanoramaAirlines S.p.a. in A.S. – di seguito anche “B.P.A.”), con sede legale in Roma,Via Nazionale n. 200, C.F. 05590151006, PECF: accounting@pec.bpainas.it,in persona del commissario Straordinario, Avvocato Giuseppe Leogrande,C.F. LGRGPP63R17H199T, rappresentata e difesa per procura in atti, siaunitamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Elena Bernardi delNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026di Roma e Marco Marchegiani del Foro di Roma ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv.
Laura Pierallini in Roma, Viale Liegi, n. 28, C.F.PRLLRA60H57F032H – P.E.C.: laurapierallini@ordineavvocatiroma.org- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 223/2021 emesso in data13.01.2021 e depositato in data 15.01.2021 nel procedimento di opposizionea stato passivo R.G. n. 79725/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026dal Consigliere dott. Roberto Amatore;Rilevato che1.In seguito all’ammissione di Blue Panorama alla procedura diAmministrazione Straordinaria, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLATUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE chiedeva: (i) l’ammissione al passivo(…) per la complessiva somma di Euro € 38.969.820,00 in via chirografaria e(ii) la restituzione delle quote di emissione, pari a 389.698 attualmentedepositate nel Registro italiano delle emissioni e delle quote di emissioni CO2intestato a Blue Panorama Airlines (Blue Panorama Airlines S.p.a inAmministrazione Straordinaria, oggi BPA S.p.a in AmministrazioneStraordinaria).1.1 Più in particolare, sulla domanda di restituzione di n. 389.698 quote diemissione di CO2, il Ministero, assumeva che: - a Blue Panorama AirlinesS.p.a., allora in bonis, furono assegnate n. 291.254 quote per l’anno 2012;n. 46.624 quote per l’anno 2013 e n. 46.624 per l’anno 2014; - BluePanorama Airlines aveva effettivamente emesso n. 352.064 quote nell’anno2012, n. 81.872 quote nell’anno 2013 e n. 49.012 nell’anno 2014; - ai sensidi quanto previsto all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 13 marzo2013, n. 30 Blue Panorama S.p.a. avrebbe dovuto “restituire”, alla data del30 aprile 2013, n. 352.064 quote pari alle emissioni effettive dell’anno 2012e, alla data del 30 aprile 2015, n. 130.884 quote pari alla sommatoria delleemissioni effettive degli anni 2013 (n. 81.872 quote) e 2014 (n. 49.012quote); - al contrario Blue Panorama S.p.a. aveva restituito, per l’anno 2012,Numero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026soltanto n. 53.704 - relative alle emissioni effettive del periodo23.10/31.12.2012 - e, per gli anni 2013 e 2014, n. 39.546 relative alleemissioni del periodo compreso tra il 17 marzo - data di accertamento dellostato di insolvenza - ed il 31 dicembre 2014.1.2 Il Ministero chiedeva altresì l’ammissione allo stato passivo dellaprocedura, in via chirografaria, di complessivi € 38.969.820,00, pari allasomma delle sanzioni irrogate con due ordinanze-ingiunzioni emesse ex art.18 l. n. 689/81 e notificate in data 02.05.2016 e, più in particolare,l’ordinanza-ingiunzione n. 4 del 21.03.2016 con la quale il Comitato Nazionaleper la gestione della Direttiva 2003/87/CE “[aveva] ingiun[to] alla BLUEPANORAMA AIRLINES S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, in solido conil Sig.
Franco Pecci, autore della violazione e legale rappresentante all’epocadei fatti, di pagare quale sanzione amministrativa dovuta per la (..) violazionela somma complessiva di € 28.836.010,00 (…)” e - l’ordinanza-ingiunzione n.5 del 21.03.2016, con la quale il Comitato Nazionale per la gestione dellaDirettiva 2003/87/CE “[aveva] ingiun[to] a Blue Panorama Airlines S.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il CommissarioStraordinario Giuseppe Leogrande autore della violazione, di pagare qualesanzione amministrativa dovuta per la (..) violazione la somma complessivadi € 9.133.810,00 (…)”.
Il Ministero spiegava che la sanzione era statairrogata, assumendo la violazione dell’obbligo, gravante sull’operatore aereoai sensi dell’art. 32, d.lgs. n.30/2013, di restituzione alla data del 30.04.2013,con riferimento all’anno 2012, e alla data del 30.04.2015, con riferimento aglianni 2013 e 2014, di un numero di quote di emissione corrispondenti allequote effettivamente emesse, anche in eccedenza rispetto a quelle che leerano state assegnate per i predetti e rispettivi periodi.2. Con decreto del 18.10.2016, il Giudice Delegato escludeva il creditoinsinuato e rigettava la domanda restitutoria.3.
Con ricorso depositato in data 24.11.2016 il MINISTERO DELL’AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro protempore, proponeva opposizione allo stato passivo di BPA S.p.a. inAmministrazione Straordinaria, contestando l’erroneità del provvedimento delGiudice Delegato, sia nella parte in cui aveva rigettato la domanda diNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026restituzione, sia nella parte in cui aveva escluso integralmente il creditoreclamato.3.1 Con decreto n. 223/2021 emesso in data 13.01.2021, sopra indicato inepigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, il Tribunale di Roma, nelrespingere la opposizione, ha osservato e rilevato che: (i) “ … in sedefallimentare si può trattare solo dell’accertamento di crediti nei confronti delfallito o di domande di rivendicazione o restituzione, dovendosi precisare che,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 103 legge fall. i terzi chevantino nei confronti del fallito un diritto avente per oggetto una prestazionediversa dal denaro – e, tra queste, una prestazione di fare – “concorronosecondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento”; (ii) ai sensidell’art. 103 legge fall.
“Se il bene non è stato acquisito all’attivo dellaprocedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo95, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivodel controvalore del bene alla data di apertura del concorso”; (iii) era dunque“onere del creditore formulare, eventualmente anche in via alternativa e/osubordinata alla domanda di rivendicazione/restituzione domanda diammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura delconcorso”; (iv) “Nel caso di specie, parte opponente non [aveva] formulatoalcuna domanda di ammissione al passivo del controvalore del bene odell’obbligazione alla data del concorso, né tantomeno [aveva] indicato ilpredetto valore o i relativi criteri di determinazione nella domanda diammissione e, per l’effetto, [doveva] considerarsi definitivamente decadutadalla relativa facoltà”; (v) “In ogni caso dalla documentazione allegata non[era] dato desumere quante quote risultavano ancora iscritte nel registrodella procedura alla data della domanda restitutoria avversaria, né il relativocontrovalore alla data dell’apertura della procedura, non potendo i verbali diaccertamento e le ordinanze di ingiunzione prodotti ed allegati all’istanza diinsinuazione costituire titolo esecutivo, e quindi, titolo idoneo a comprovareil numero di quote oggetto di restituzione e l’importo del credito”; (vi) “Perquanto riguarda[va], invece, la domanda di ammissione del credito persanzione amministrativa determinata ed irrogata con le ordinanze ingiunzionesopra indicate … le richiamate ordinanze [erano] state dichiarate inefficaciNumero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/2026e/o annullate all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Tribunale di Roma; (vii) “inogni caso le predette ordinanze ed i verbali di accertamento [erano]inopponibili alla procedura ex art. 45 l. fall. richiamato dall’art. 18 D.lgs.270/99, per essere state emesse e notificate successivamente all’aperturadella procedura di Amministrazione Straordinaria”; (viii) “Inoltre, le predetteordinanze ed i verbali di accertamento [erano] inefficaci nei confronti dellamassa creditoria, poiché ai sensi dell’art. 52 l.fall.
– applicabile in forza delrichiamo svolto dagli artt. 18 e 35 D.lgs. 270/99 – ogni credito vantato neiconfronti della procedura deve essere accertato dal giudice fallimentare”.4. Il decreto, pubblicato il 15.01.2021, è stato impugnato da MINISTERODELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE con ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi, cui B.P.A. S.P.A. inAMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ha resistito con controricorso.La controricorrente ha depositato memoria.Considerato che:1.Con il primo motivo il Ministero ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione “Violazionee falsa applicazione degli artt. 52, 59, 92, 103 del r.d. 267/1942 nonchédell’art. 2697 c.c. e degli artt. 28 e 36 del d.lgs. 30/2013, in relazioneall’articolo 360, co.1 n.3 c.p.c.”.2.
Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.93 r.d. 267/1942, 2697, 2699, 2712 c.c. 474 c.p.c., 115 c.p.c. in relazioneall’art.360, co. 1 n.3 c.p.c.”.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Violazionee falsa applicazione degli artt. 92 e 93, r.d. 267/1942, degli artt. 2697 c.c.,artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché artt. 61, 191, 210 e 213 e ss. c.p.c. (inrelazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”.4. Col quarto mezzo si denuncia la “Violazione dell’art. 2909 c.c. e 337 c.p.c.in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.”.Numero registro generale 4763/2021Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 12512/2026Data pubblicazione 04/05/20265.
Si propone, infine, un quinto mezzo, col quale si articola vizio di “Violazionedell’art. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.”.5.1 Ritiene la Corte opportuna la rimessione della causa in pubblica udienzain relazione ai primi due motivi, per la particolare rilevanza delle seguentiquestioni di diritto:(a) i livelli di compatibilità tra (i) il sistema introdotto dal Protocollo di Kyotoin ordine alle quote di emissione di CO2 per la limitazione dei gas serra, (ii)la formulazione di domande “anomale” di restituzione di permessi all’utilizzodi dette quote secondo la normativa eurounitaria (direttiva 2009/29/CE dimodifica della direttiva 2003/87/CE, poi attuata con il d.lgs. 13 marzo 2013,n. 30; direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, delParlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che hannomodificato la direttiva 2003/87/CE, attuate con d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47;Regolamento (UE) 2017/2392 ) e (iii) le regole di diritto concorsuale internoche presidiano il generale esercizio di pretese restitutorie nei confronti delleprocedure (liquidatorie o meno);(b) la ripartizione degli oneri probatori tra il Ministero istante e gli organiconcorsuali in relazione ai presupposti della domanda di restituzione deipermessi all’utilizzo delle predette quote di CO2.
P.Q.Mdispone il rinvio a nuovo ruolo per la discussione della causa in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026Il Presidente