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Ordinanza — n. 12506/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove timely notification of the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12506/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the timely notification of the contested judgment. Although the appellant claimed the judgment was notified within the statutory period, no certified copy with proof of notification was submitted as required by law. The court ruled that this procedural omission constitutes a waiver of the right to contest the timeline, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The failure to deposit a certified copy of the contested judgment with proof of notification within the prescribed term constitutes a procedural waiver that renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of notification requirement procedural waiver sanction timely notification deadline certified copy obligation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicataalle parti, Circe S.r.l.
Art. 369 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in casodi notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibilerecuperare alla relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 (v.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 369 cod. proc. civ
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 21349-22
Cass. Sez. 2 n. 17014-24

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Testo completo

subentrato agli avv. Giorgio Altieri e Piergiorgio Della PortaRodiani)- ricorrente -controRomita- controricorrente -avverso la sentenza n. 4516/2021 della Corte d’Appello diRoma, depositata il 21.6.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.4.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Latina, in accoglimento della domandaproposta dal fallimento FLEX S.p.A., revocò il contratto con cuiNumero registro generale 23810/2021Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 12506/2026Data pubblicazione 04/05/2026la società fallita aveva venduto, nel periodo sospetto anteriorealla data di dichiarazione del fallimento, un immobile a CirceS.r.l., per un prezzo ritenuto dal giudice del meritosproporzionato (in ribasso) rispetto all’effettivo valore del bene.Circe S.r.l. impugnò la sentenza di primo grado davantialla Corte d’Appello di Roma, la quale rigettò il gravame.Contro la sentenza della corte territoriale Circe S.r.l. hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicataalle parti, Circe S.r.l. ha depositato istanza per la decisione delricorso.

È stata conseguentemente fissata l’odierna camera diconsiglio per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., prima della quale entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è così motivata:«Si discute di un’azione revocatoria di vendita immobiliareper sproporzione del prezzo.Il ricorso è tuttavia improcedibile. La ricorrente dichiara diimpugnare la sentenza “pubblicata il 21 giugno 2021 e notificatain data 28 giugno 2021”.

La notificazione del ricorso si èperfezionata oltre il termine di sessanta giorni dalla data dipubblicazione del provvedimento impugnato. In atti non risultal’avvenuto deposito della sentenza in copia conforme, poichéquella depositata (indicata tale) non è munita della prova dellaavvenuta notificazione. La dichiarazione contenuta nel ricorsoper cassazione di avvenuta notificazione della sentenzaNumero registro generale 23810/2021Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 12506/2026Data pubblicazione 04/05/2026impugnata attesta un “fatto processuale” – la notificazione dellasentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità”della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze diquanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l’onere didepositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in casodi notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibilerecuperare alla relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 (v.

Cass. Sez. Un. 21349-22).Ne deriva che, quando la sentenza impugnata sia statanotificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autenticadella stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilitàdeve essere rilevato anche d’ufficio non potendo il vizio ritenersisanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragionenel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamentoomissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di undeterminato processo (da ultimo Cass.

Sez. 2 n. 17014-24)».2. Nella memoria illustrativa la ricorrente riconosce, sia ilfatto di non avere prodotto con il ricorso la copia della sentenzaimpugnata completa di relata di notificazione, sia la coerenzadel rilievo contenuto nella proposta di definizione con ilconsolidato orientamento di questa Corte.Propone, tuttavia, alcune «osservazioni critiche al citatoorientamento», che non meritano di essere condivise.Numero registro generale 23810/2021Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 12506/2026Data pubblicazione 04/05/2026Non si può, infatti, prospettare alcuna analogia tra ilricorso per cassazione – al quale si applica il preciso dispostodell’art. 369 c.p.c.

– e l’impugnazione degli atti amministrativiin ambito tributario, che hanno diversa natura e diversadisciplina.Né possono valere, in questa materia processualesottratta alla disponibilità delle parti, il principio di noncontestazione e le norme in materia di prova dei fatti posti afondamento delle azioni e delle eccezioni delle parti, compresequelle relative alla confessione, di cui agli artt. 2730 e ss. c.c.3. Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese legali delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.4.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 23810/2021Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 12506/2026Data pubblicazione 04/05/2026dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 10.000;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.4.2026.Il Presidente