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Ordinanza — n. 12428/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior judgment's material error regarding state-funded legal representation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12428/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation opened an ex officio procedure to correct a material error in a previous ruling dated June 2019. The petitioner argued the original order failed to specify that the losing party's costs were payable to the State because the bankrupt entity was admitted to state-funded legal representation. The court determined that omitting this mandatory statutory consequence constituted a material error under Article 391-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the correction of the prior judgment to explicitly state that the costs are payable to the State.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct ex officio material errors in its own judgments, including omissions of mandatory statutory consequences, to ensure consistency between the formal expression of will and its real content.

Parole chiave

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material error correction ex officio procedure state funded legal aid costs payable to state Cassazione correction omission of statutory consequence Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
15817).Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese,correggibile a norma dell'art. 391-bis, cod.
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
risultava ammesso ”alpatrocinio a spese dello Stato” e pertanto “la condanna alle spese avrebbedovuto essere disposta a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.n.
Art. 144 T.U.S.G.E.
Art. 287 c.p.c.
art. 391-bis cod. proc.civ
15817).Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese,correggibile a norma dell'art. 391-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/01/2011, n. 1639
Cass. 05/02/2014, n. 2536
Cass. 12/06/2019, n. 15817
Cass. 12/06/2019, n. 15817).Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese,correggibile a norma dell'art.
Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. 17/05/2017, n. 12437
16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio ecosì, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parterecepita nell’atto di promuovimento del relativo procedimento; secondol'orientamento consolidato di questa Corte (arg.
Cass. n. 12414 del 2020
Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass.
Cass. 13/11/2018, n. 29078
Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432

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Testo completo

o Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scacchiunitamente all’avvocato Domenico Festa-già ricorrente-controdall'avvocato Donatella Manasse unitamente all’avvocato SilvestroMercone-già controricorrente-nonché controEni Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-già intimato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.16511/2019 depositata il 19/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere Alessandro Farolfi.Numero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con decreto dell’11.11.2025 il Presidente Coordinatore dell’Area 3 diquesta Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 16511/2019,pubblicato il 19/06/2019 “appare affetto da un possibile errore materiale odi calcolo ai sensi dell’art. 287 cpc, anche a seguito dell’esame dellecircostanze sottoposte a questa Corte con atto della parte interessata del24/10/2025 (difensore della Curatela del Fallimento della GRUPPO TIS.R.L.)”, ha disposto l’apertura d’ufficio del presente procedimento per lacorrezione dell’errore materiale, con attribuzione del nuovo e autonomonumero 22591/2025 di Ruolo Generale.2.

La parte interessata ha in precedenza sollecitato la correzionedell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza 16511/2019,pubblicata il 19/06/2019, esponendo che il provvedimento avrebbe dovutodare atto che il Fallimento Gruppo TI s.r.l. risultava ammesso ”alpatrocinio a spese dello Stato” e pertanto “la condanna alle spese avrebbedovuto essere disposta a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.n. 115/2002”.3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede, mentre laparte interessata ha depositato una memoria illustrativa.4.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. per il 14 aprile 2026, con decreto del PresidenteCoordinatore, altresì disponendo la notificazione a cura della cancelleria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’errore materiale sussiste. Come si è recentemente osservato da Sez.3, ord. n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità delricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte dicassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché siainstaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'interventoemendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra laNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo realecontenuto.2.

Risulta in atti il provvedimento censurato, il quale - effettivamente –contiene le seguenti espressioni: “rigetta il ricorso e condanna partericorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi eaccessori di legge”.3. Come già più volte rimarcato da questa Corte (vds. Cass. 05/12/2023,n. 34033; 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n.5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art.133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «ilprovvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessaal patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parteammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; lanorma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso TestoUnico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di partecivile nel processo penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazionediscrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favoredello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte ammessa al predettopatrocinio (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambenon massimate;

Cass. 12/06/2019, n. 15817).Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese,correggibile a norma dell'art. 391-bis, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio ecosì, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parterecepita nell’atto di promuovimento del relativo procedimento; secondol'orientamento consolidato di questa Corte (arg. da Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasiNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nelprovvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenutopredeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattereaccessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativacorrezione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc.civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consenteil migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso (v.

Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n.29078, non massimata).Nella specie, il Fallimento istante risulta effettivamente essere statoammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del G.D. delTrib. di Napoli Nord il quale, come risulta anche dall’originariocontroricorso, ha dato atto che il fallimento è privo di fondi, per gli effettidi cui all’art. 144 T.U.S.G.E ‘invece accaduto che, con il dispositivo della pronuncia definitoria delgiudizio, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico dellaparte soccombente in quella sede ricorrente, senza la precisazione, daimputare dunque a mero errore materiale, che tale condanna era dispostain favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115;Il procedimento avviato d’ufficio ex art. 391-bis cod. proc. civ. deve,quindi, concludersi disponendo la conseguente correzione, mentre non vi èluogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.

Sez. U.14/11/2024, n. 29432). P.Q.Mdispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte 16511/2019,pubblicata il 19/06/2019, sia corretto inserendo, dopo le parole: “rigetta ilricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente” e prima delle parole “delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre speseNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori dilegge”, la seguente espressione:

“e per essa a favore dello Stato”; fermo ilresto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro