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Ordinanza — n. 12259/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against guarantors but allows claim against absent guarantor with remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12259/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the procedural relationship between the appellant and three guarantors extinguished due to their renunciation. However, the appeal against the absent guarantor Davide Giugliano was accepted, leading to the cassation of the lower court's judgment with a remand for a new trial. The decision distinguishes between parties who withdrew the appeal and those who remained in default, allowing the claim to proceed only against the latter.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The court may declare the procedural relationship extinguished for parties who renounce the appeal, but must remand the case for retrial regarding claims against absent parties where the appeal was not formally withdrawn.

Parole chiave

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procedural extinction renunciation of appeal absent party remand for retrial guarantor liability monitoria procedure cassation remand

Disposizioni normative citate

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Art. 384 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
art. 182 c.p
art. 306 c.p
306notificato in data 23/7/2025 ai resistenti Carlo Aberto Limata e FantasiaLoretana e atto di accettazione di tale rinuncia notificato il 26/7/2025;inoltre, atto di rinuncia parziale ex art. 306 c.p.c.
art. 24 Cost
“Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 24 Cost., 83 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. III, 28/03/2025, n. 8208
Cass. civ., sez. III, 28/07/2017, n. 18775
8208;Cass. civ., sez. III, 28/07/2017, n. 18775; Cass.
Cass. civ., sez. II, 2/08/2024, n. 21793
Cass. civ., sez. I, 16/11/2021, n. 34775
Cass. civ., sez. I, 16/11/2021, n. 34775; Cass.
Cass. civ., sez. III, 27/10/2005, n. 20913

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Testo completo

o Paolo, Annunziata Franco, rappresentati e difesidall'avvocato Michele Ventruti-controricorrenti-controLimata Carlo Alberto, Fantasia Loretana, rappresentati e difesidall'avvocato Fiore Pagnozzi-controricorrenti-Giugliano Davide-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1141/2022depositata il 19/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/20261) Con atto di citazione notificato in data 17/10/2013 la RisanamentoCondotte srl in liquidazione e i fideiussori Francesco Paolo Criffo, FrancoAnnunziata e Davide Giugliano hanno opposto il decreto ingiuntivo n.211/2012, con cui il Tribunale di Benevento aveva loro ingiunto ilpagamento di €. 120.536,45 a favore di Unicredit spa, eccependo lacarenza di legittimazione attiva di Unicredit spa, il mancato rilascio diidonea procura alle liti da parte di Unicredit spa all’avv.

Cecilia Uva el’inesistenza o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica neitermini e, nel merito, chiedendo che fosse ricalcolato, a mezzo CTU, ilsaldo del c/c e dei contratti di finanziamenti intercorsi con la Banca, conaccertamento della liberazione dei fideiussori per violazione dell’art. 1956c.c. e di altre norme e delle nullità collegate all’applicazione di interessiusurari, di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e diillegittime commissioni.Con atto di citazione notificato il 21/10/2013 anche gli ingiunti CarloAlberto Limata e Loretana Fantasia, nella loro qualità di fideiussori dellacitata società debitrice, hanno opposto il medesimo decreto ingiuntivo.La Banca opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione e,in via riconvenzionale, l’accertamento che Unicredit Management Bankspa, quale mandataria della Unicredit spa, era creditrice nei confronti degliopponenti della somma citata.Il Tribunale di Benevento, dopo aver riunito i due procedimenti diopposizione e aver disposto CTU, con sentenza del 12/7/2017 ha revocatoil decreto ingiuntivo, accogliendo l’eccezione sollevata dagli opponenti inordine al difetto di legittimazione attiva e di procura da parte dell’avv.Cecila Uva- che aveva agito in monitorio in virtù di mandato conferitole daUnicredit Management Bank spa, spendendo tuttavia il nome dellaUnicredit spa-, rilevando “delle due l’una: o agiva in giudizio lamandataria, con la procura validamente dalla stessa rilasciata, o, comeNumero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026nella specie, ha agito la Unicredit spa (la quale aveva però conferitoprocura per la gestione dei suoi crediti); tuttavia Unicredit spa non harilasciato alcuna procura all’avv.

Uva, che ha invece agito sulla base diprocura rilasciata da Unicredit Management Bank. Che poi si tratta disocietà differenti risulta evidente dalla diversità di sede, codice fiscale,nonché dalla successiva trasformazione della Management in Dobank”.Con atto notificato il 9/11/2017 Fino 2 Securitisation srl (nuova titolaredel credito, a seguito di trasferimento di portafoglio crediti da parte diUnicredit spa) e per essa quale mandataria Dobank spa, ora Dovalue spa,ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento,chiedendo la reiezione delle censure avversarie, con condanna degliappellati al pagamento quanto meno dell’importo risultante dagli esiti dellaCTU (che aveva riconosciuto un credito della Banca di €. 59.883,45).Hanno resistito gli appellati, tranne Giugliano Davide, rimastocontumace, e, a seguito dell’interruzione del processo per intervenutacancellazione dal registro delle imprese della Risanamento Condotte srl edella riassunzione da parte di Fino 2 Securitisation, la Corte d’Appello diNapoli, con sentenza pubblicata il 19/3/2022, ha respinto l’appello,osservando che ha decisivo rilievo il difetto di procura caratterizzantel’istanza in monitorio avanzata da Unicredit spa con l’avv.

Uva, in realtàprocuratore di Unicredit Management Bank spa e che, neanche nel corsodell’opposizione, ha inteso avvalersi delle facoltà di regolarizzazione di cuiall’art. 182 c.p.c., nonostante l’eccezione avversaria.2) Con ricorso notificato il 18/5/2022 Fino 2 Securitisation serl haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo unmotivo di ricorso.I sig.ri Francesco Paolo Criffò e Franco Annunziata hanno resistito concontroricorso e i sig.ri Limata Carlo Alberto e Fantasia Loretana hannoresistito con altro controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/20261) In primo luogo si rileva che Fino 2 Securitisation srl ha allegato,alla nota di deposito del 15/1/2026, atto di rinuncia parziale ex art. 306notificato in data 23/7/2025 ai resistenti Carlo Aberto Limata e FantasiaLoretana e atto di accettazione di tale rinuncia notificato il 26/7/2025;inoltre, atto di rinuncia parziale ex art. 306 c.p.c. notificato il 19/9/2023ai resistenti Francesco Paolo Crffò e Franco Annunziata e atto 24/3/2026di accettazione di tale rinuncia (prodotto anche dai resistenti Criffò eAnnunziata), in tutti i casi con compensazione integrale delle spese.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia conadesione nei confronti dei resistenti Limata, Fantasia, Criffò e Annunziata.Il giudizio prosegue nei confronti dell’intimato contumace DavideGiugliano.2) Motivo dell’impugnazione:

“Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 24 Cost., 83 c.p.c. e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello abbia erroneamenterigettato l’appello, in rito, dando rilievo decisivo al “difetto di procuracaratterizzante l’istanza in monitorio avanzata da Unicredit spa con l’avv.Uva, in realtà procuratore di Unicredit Management Bank sa e cheneanche nel corso dell’opposizione ha inteso avvalersi delle facoltà di cuiall’art. 182 c.p.c.”La ricorrente afferma che l’avv.

Cecilia Uva ha agito in rappresentanzadella Unicredit spa in forza dell’atto 7/10/2010, come indicato nellaprocura alle liti depositata nel giudizio monitorio, nei giudizi di primogrado di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riuniti, e nel giudizio diappello, e che la circostanza per la quale la procura risulta rilasciataall’avv. Cecilia Uva dalla Unicredit Management Bank spa, soggettodiverso dalla Unicredit spa, si spiega alla luce dell’atto 22/1/2008 con ilquale la Unicredit spa aveva provveduto a conferire procura alla UnicreditManagement Bank per la gestione, anche stragiudiziale, dei suoi crediti.Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026Su questa base la ricorrente sostiene che fosse provato che l’avv.

Uvaaveva agito, nei primi due gradi di giudizio, con tutti i poteri necessari perrappresentare in giudizio Unicredit spa e per essa quale mandataria laUnicredit Management Bank spa.Il motivo è fondato.2.1) Si premette che, in ragione della funzione del giudizio dilegittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione dellalegge, nonché per analogia con quanto prevede la norma di cui all'art.384, ult. comma, c.p.c. (“Non sono soggette a cassazione le sentenzeerroneamente motivate in dritto, quando il dispositivo sia conforme aldiritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”), la Cortedi cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, peruna ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla partee individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazioneavvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito edesposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e nonrichieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, chel'esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni insenso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possarilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica delladomanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di unaeccezione in senso stretto (Cass. civ., sez.

III, 28/03/2025, n. 8208;Cass. civ., sez. III, 28/07/2017, n. 18775; Cass. civ., sez. II, 2/08/2024,n. 21793).2.2) Si osserva, allora, che, come affermato dalla stessa ricorrente,sussiste la diversità soggettiva della società che ha proposto domandamonitoria (Unicredit spa) rispetto a quella che ha rilasciato la procura7/10/2010 (Unicredit Management Bank spa).Numero registro generale 13705/2022Numero sezionale 1576/2026Numero di raccolta generale 12259/2026Data pubblicazione 01/05/2026Tuttavia, l’atto di appello è stato proposto dal nuovo titolare delcredito (Fino 2 Securitisation srl e per essa Dovalue spa), il quale ha cosìratificato l’attività processuale fino ad allora condotta, ratifica che puòessere fatta in ogni stato e grado, e dunque anche con l’appello (si veda,per es.:

Cass. civ., sez. I, 16/11/2021, n. 34775; Cass. civ., sez. III,27/10/2005, n. 20913).3) Pertanto, da un lato va dichiarato estinto il rapporto processuale trala ricorrente e i resistenti Limata, Fantasia, Criffò e Annunziata.Dall’altro lato, va accolto il ricorso, relativamente al rapportoprocessuale tra la ricorrente e il contumace Giugliano Davide e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio èrimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione, per rinuncia della ricorrente conadesione dei controcorrenti, del rapporto processuale tra la ricorrente e iresistenti Criffò Francesco Paolo, Annunziata Franco, Limata Carlo Albertoe Fantasia Loretana.La Corte accoglie il ricorso, relativamente al rapporto processuale trala ricorrente e il contumace Giugliano Davide, e cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 2/4/2026. nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti