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Ordinanza — n. 12210/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal of suit and counter-suit by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12210/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the case extinguished following a joint withdrawal of the appeal and counter-appeal by the plaintiff and defendants. The parties, representing a bank and bankrupt entities, formally renounced their claims and accepted full compensation of litigation costs under Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judicial decision was necessary as the procedural requirements for extinguishing the case were met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When parties jointly withdraw their claims and counter-claims, the proceedings are extinguished without a ruling on costs if expenses are agreed upon.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of suit extinguishment of proceedings Civil Procedure Code litigation cost compensation transactio agreement Cassazione appeal bankruptcy proceedings

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., tale unicoprocedimento e le rispettive adesioni ad esse) si rivela idoneo a determinarel'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., tale unicoprocedimento e le rispettive adesioni ad esse) si rivela idoneo a determinarel'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391cod.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art.
legge n 228 del 2012
1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass., SU, n.6797 del 2026;
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., tale unicoprocedimento e le rispettive adesioni ad esse) si rivela idoneo a determinarel'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., SU, n. 6797 del 2026
Cass. nn. 5795, 5794, 3446 e 3194 del 2026
Cass. nn. 5795, 5794, 3446 e 3194 del 2026; Cass.
Cass. nn. 29794, 25901 e 18671 del 2025
Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024
Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023
33460, 14838, 7944 e 6262 del2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023).

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Testo completo

ocuratrice dott.ssa Flora Maria Felisi,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’Avvocato Marco Proietto, presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata studiolegaleproietto@legalmail.it elettivamente domicilia.- ricorrente -controe FALLIMENTO ALLEGRUCCI PAOLO, entrambi in persona del curatore Avv.Valeria Tocchio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall'Avvocato Maria Laura Ficola, con cui elettivamentedomiciliano in Roma, alla via Leone IX n. 16, presso lo studio dell’Avv.Gianluca Carbon.- controricorrenti –Numero registro generale 4057/2022Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 12210/2026Data pubblicazione 01/05/2026avverso la SENTENZA, n. 663/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO diPERUGIA il giorno 24/11/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese.RILEVATO CHE1. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha promosso ricorso per lacassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 24 novembre2021, n. 663, affidandosi due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso,il Fallimento G.B. Nuove Linee Bagno di Allegrucci Paolo C. s.n.c. ed ilCONSIDERATO CHE1. il 21 aprile 2026, successivamente alla fissazione della odiernaadunanza camerale, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed entrambi ifallimenti controricorrenti hanno dichiarato, congiuntamente, di rinunciare, aisensi dell'art. 390 cod. proc. civ., rispettivamente, al proprio ricorso ed alproprio controricorso, nonché agli atti del relativo procedimento, e diaccettare le rispettive rinunce, con compensazione integrale delle spese delpresente giudizio.

Tanto sul presupposto dell’essere intervenuto tra le partiun accordo transattivo e, dunque, di non avere più interesse alla prosecuzionedel giudizio.RITENUTO CHE1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., tale unicoprocedimento e le rispettive adesioni ad esse) si rivela idoneo a determinarel'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone leparti costituite concordato la loro integrale compensazione.2. Stante la ritenuta legittimità delle menzionate rinunce, è inapplicabilel'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass., SU, n.6797 del 2026;

Cass. nn. 5795, 5794, 3446 e 3194 del 2026; Cass. nn.Numero registro generale 4057/2022Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 12210/2026Data pubblicazione 01/05/202629794, 25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti