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Ordinanza — n. 12110/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments without new reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12110/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated the arguments presented to the Court of Appeal without offering new reasons or addressing the appellate court's specific counter-arguments. The appellant had previously contended that early termination penalties should be included in the threshold rate calculation for usury, but the appellate court correctly rejected this by distinguishing penalties from interest. The court ruled that since the appellant failed to illustrate new grounds for censuring the lower judgment, the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 366, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code: An appeal is inadmissible if the appellant merely repeats the arguments of the lower court judgment without providing new reasons or addressing the specific counter-arguments offered by the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments lack of novelty Civil Procedure Code usury threshold rate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 366, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
Art. 13, para. 1, quater of D.P.R. n. 115/2002
art. 644 cod. pen
2035/2022 R.G.Numero registro generale 2035/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 12110/2026Data pubblicazione 30/04/2026applicazione dell'art. 644 cod. pen., dell'art.
art. 1815 cod. civ
24/2001 e dell'art. 1815 cod. civ.
art. 1362 cod. civ
e dell'art. 1362 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto che la clausola di restituzione anticipata sia ontologicamentediversa dalla pattuizione di interessi.
art. 40 d.lgs. n. 385/1993
24/2001, nonché dell’art. 40 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 9059/2029
per mancata illustrazione delle ragioni dicensura al provvedimento impugnato (Cass., n. 9059/2029;
Cass., n. 1341/2024
Cass., n. 22478/2018
Cass., n.1341/2024; Cass., n. 22478/2018; Cass., n.
Cass., n. 17330/2015
22478/2018; Cass., n. 17330/2015).7.

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Testo completo

na del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSalvatore Trigilia unitamente all’avvocato Natale Fazio-ricorrente-controUnicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caputi unitamente agliavvocati Christian Romeo, Alberto Toffoletto-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2410/2021depositata il 16/12/2021, notificata il 20.12.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.Numero registro generale 2035/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 12110/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

UNICREDIT S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale diSiracusa n. 2068/2019, con la quale era stata dichiarata la nullità perusurarietà della clausola di estinzione anticipata in relazione al contratto dimutuo stipulato in data 1° ottobre 1997 e giunto alla naturale scadenzadel 31 dicembre 2007, tra l’allora Banco di Sicilia S.p.A. e MAVIC diTARDONATO GIUSEPPE C. S.n.c., con condanna della banca allarestituzione degli interessi pari a € 20.918,06. Dalla sentenza impugnataemerge che il contratto era stato oggetto di rinegoziazione in data 20gennaio 2000.2.

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello. Ha ritenuto il giudice di appello che la penale darestituzione anticipata non rientra nel computo del tasso soglia, in quantodetta penale è diretta a compensare il mutuante della minoreremunerazione rispetto all’originario finanziamento, costituente vocemeramente eventuale e diversa per natura dagli interessi, secondo quantoindicato dalle istruzioni della banca d’Italia. Ha, pertanto, ritenuto lasentenza impugnata non integrato il superamento del tasso soglia, inquanto depurato dal computo della penale anticipata.

La sentenzaimpugnata ha, inoltre, ritenuto irrilevante ai fini della domanda direstituzione «l’eventuale usura cd. sopravvenuta».3. Propone ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi,cui resiste con controricorso la banca. Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 644cod. pen. e art. 2 l. n. 108/1996, nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto irrilevante, ai fini del calcolo del TAEG la mancata inclusione -nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. della Banca d'Italia - delcompenso per l'estinzione anticipata, nonché violazione e falsan. 2035/2022 R.G.Numero registro generale 2035/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 12110/2026Data pubblicazione 30/04/2026applicazione dell'art. 644 cod. pen., dell'art. 1 d.l. n. 394/2000, conv. in l.n. 24/2001 e dell'art. 1815 cod. civ.

Assume parte ricorrente che ai fini delcalcolo del tasso soglia non può non tenersi conto anche di costi eventuali(come la corresponsione della penale in caso di recesso anticipato),dovendosi avere riguardo al momento della pattuizione.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e dell'art. 1362 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto che la clausola di restituzione anticipata sia ontologicamentediversa dalla pattuizione di interessi.

Osserva parte ricorrente che ilgiudice di appello avrebbe omesso di valutare l’art. 11 del capitolato delcontratto di mutuo, secondo il quale il compenso per estinzione anticipatadel contratto ha natura di corrispettivo per il godimento del denaroprestato dalla banca ed è calcolata in ragione del tasso di interesse, con ilquale coesiste.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 644cod. pen., 1 d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, nonché dell’art. 40 d.lgs. n. 385/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata non haconsiderato che il compenso per l'estinzione anticipata è «corrispettivo peril godimento del denaro o un costo collegato all'erogazione del credito, equindi coessenziale alla funzione creditizia e, in quanto tale, da computarsiai fini della determinazione degli interessi usurari», in termini analoghi alsuperiore motivo.4.

I primi tre motivi, in quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ. inquanto contrari alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (con laquale il ricorrente non si confronta), secondo cui ai fini del superamentodel tasso soglia non è possibile ricomprendere la commissione diestinzione anticipata (CEA) del finanziamento, non costituendo questa unan. 2035/2022 R.G.Numero registro generale 2035/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 12110/2026Data pubblicazione 30/04/2026remunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettivautilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivoprevisto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi(Cass., n. 7168/2026;

Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024; Cass.,n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass., n.4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 644cod. pen., dell'art. 1 d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, per nonavere la sentenza impugnata ritenuto che costituisce usura originaria ilsuperamento del tasso soglia «verificatosi - in corso di rapporto – inoccasione della modifica concordata tra le parti del tasso di interessi daapplicare», senza che abbia rilievo l’usura sopravvenuta, laddove in casodi rinegoziazione del contratto ha rilievo anche l’usura che sopravvengarispetto alle originarie pattuizioni contrattuali.6.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto – come correttamenteosservato dal controricorrente – il ricorrente si è limitato a riproporre letesi difensive svolte nei due gradi del giudizio di merito e disattese dalgiudice dell'appello con il provvedimento impugnato, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo; così determinandosi una meracontrapposizione della propria valutazione al giudizio che è stato espressodalla sentenza impugnata; motivo che secondo la giurisprudenza di questaCorte è un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. per mancata illustrazione delle ragioni dicensura al provvedimento impugnato (Cass., n. 9059/2029;

Cass., n.1341/2024; Cass., n. 22478/2018; Cass., n. 17330/2015).7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.Mn. 2035/2022 R.G.Numero registro generale 2035/2022Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 12110/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agliaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 2035/2022 R.G.