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Ordinanza — n. 11724/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal against arbitration award due to lack of autosufficiency in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11724/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the revocation appeal filed by Fiat Chrysler Automobiles against a lower court ruling that nullified an arbitration award. The appellant argued for revocation based on alleged errors in the award's calculation of acceleration premiums and damages, but the court found these grounds insufficient. The decision was based on the lack of autosufficiency in the second ground, which failed to reference the expert report, and the rejection of the third ground for failing to demonstrate a merely apparent motivation.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: A ground for revocation is inadmissible if it lacks autosufficiency by omitting essential elements like the expert report, or if it fails to demonstrate a violation of the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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revocation appeal lack of autosufficiency arbitration award nullity expert report omission apparent motivation ritiro della domanda di revisione annullamento del lodo arbitrale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
d.m. n. 55 del 2014
d.m. n. 147 del 2022
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. I, 2 febbraio 2022, n. 3260
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Testo completo

irtù di procura per atto notar Ettore Merone del 13 novembre2014, rep. n. 116.628, con sede secondaria in Torino, via Nizza n.250, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente,dagli avvocati Giuseppe Giuffré (c.f. GFF GSS 50B06 H224E fax0632651606 p.e.c. ginseppegiuffre@ordineavvocatiroma.org) eLuigi Strano (c.f. STR LGU 66B15 H224N - fax 0632651606 - p.e.c.luigistrano@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, via degli Scipioni n° 1288 in virtù diprocura speciale in calce al ricorso.RicorrentecontroRete ferroviaria italiana s.p.a., C.F. 01585570581 e P.IVA01008081000, con sede legale in Roma1 Piazza della Croce Rossa,n. 1, in persona dell'avv.

Vincenzo Sica (C.F. SCI VCN 65P10Numero registro generale 17304/2020Numero sezionale 3941/2025Numero di raccolta generale 11724/2026H501N) nato a Roma, il 10 settembre 1965, nella sua qualità diData pubblicazione 29/04/2026rappresentante pro tempore della predetta società, in virtù dei po-teri conferiti con procura per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini,dei distretti notarili di Roma, Civitavecchia e Velletri rep. N. 77986rog. N. 19573, del 16 marzo 2012, registrato in Roma all'Ufficiodelle Entrate di Roma il 20 marzo 2012, rappresentata e difesa,anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in calce al controri-corso, dagli avv.ti prof. Laura Salvaneschì (C.F.

SLV LGN 58H450277113260 e Marco Passalacqua (C.F.: PSS MRC 72E01 H501Z,P.E.C. marco.passalacqua@p.e.c.beplex.com e fax 0684551201) edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via DegliScipioni n° 288.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 6288 deposi-tata il 18 ottobre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere Luciano Varotti.1.- La Corte d'appello di Roma con sentenza n° 5276 del 23 set-tembre 2015 pronunciava la nullità del lodo arbitrale rituale del 9luglio 2013, emesso nella controversia tra il General contractor Fiats.p.a. (poi Fiat Chrysler Automobiles, FCA) e la stazione appaltanteRete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI).Per quanto ancora qui rileva, la Corte, decidendo il merito della lite,negava alla FCA il diritto ad ottenere il premio di accelerazione deilavori, nonché il risarcimento dei maggiori oneri, diretti e indiretti,subiti nel periodo dì mancata accelerazione, e condannava RFI alpagamento dei carichi economici subiti da FCA nel periodo di pro-trazione delle opere oltre il termine di ultimazione sostanziale.2 di 8Numero registro generale 17304/2020Numero sezionale 3941/2025Numero di raccolta generale 11724/20262.- Con citazione del 13 ottobre 2015 FCA chiedeva la revocazioneData pubblicazione 29/04/2026della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n° 4 cod. proc. civ. (nel frat-tempo confermata da questa Corte, sez.

I, con sentenza 2 febbraio2022, n° 3260), sulla base di due motivi, e la Corte territoriale diRoma, nuovamente adita, respingeva la domanda con la sentenzaindicata in epigrafe.La Corte rilevava quanto segue.Col primo motivo di revocazione FCA aveva fatto osservare che viera stata una accelerazione dei lavori di 240 giorni accertata dalc.t.u. e che vi era anche stato un ritardo nella consegna delle operedi soli 142 giorni: secondo l'attrice in revocazione, la Corte d'appel-lo per un errore di fatto non avrebbe riconosciuto nemmeno i 98(240 – 142) giorni di accelerazione in favore di FCA, come inveceavrebbe imposto la semplice comparazione tra i due numeri, quellomaggiore dell'accelerazione e quello minore del ritardo.Il motivo era infondato, denunciando un errore valutativo e nonpercettivo: la Corte d'Appello, infatti, aveva affermato a chiare let-tere che la pretesa avrebbe potuto trovare accoglimento solo nelcaso in cui l'accelerazione si fosse protratta e fosse stata tale dadeterminare in concreto una consegna anticipata dell'intera opera.Col secondo motivo FCA faceva osservare che la Corte, accogliendoil ventiduesimo motivo di appello di RFI, aveva annullato un capodel lodo per contraddittorietà su un punto della motivazione, cheinvero era del tutto inesistente.Il lodo, infatti, dopo aver dichiarato che la riserva n° 80 (concer-nente il ritardo di RFI nella messa a disposizione del materiale ro-tabile per l'espletamento delle prove in salita) era nuova e, dun-que, improcedibile, aveva liquidato in favore di FCA gli oneri deri-vanti da 142 giorni di ritardo attribuibili a RFI.La Corte territoriale aveva annullato tale statuizione ritenendo cheil collegio arbitrale avesse, da un lato, affermato che la riserva n°80 non andava considerata in giudizio e, dall'altro, avesse ricono-3 di 8Numero registro generale 17304/2020Numero sezionale 3941/2025Numero di raccolta generale 11724/2026sciuto in favore del General contractor i maggiori oneri sopportatiData pubblicazione 29/04/2026nel periodo di protrazione dei lavori per complessivi 142 giorni,comprensivi dei 97 giorni oggetto della riserva n° 80.Al contrario, i maggiori oneri per 142 giorni erano stati riconosciutidal lodo in accoglimento della riserva n° 61, con la conseguenzache non vi era alcuna contraddittorietà nel lodo, non andando essidetratti in ragione della improcedibilità della riserva n° 80.Anche questo mezzo era, tuttavia, infondato, non denunciando unamera svista emergente dagli atti del giudizio, poiché la quantifica-zione del credito risarcitorio risultava operata dal lodo arbitrale conil recepimento della quantificazione operata dal c.t.u.3.- Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassa-zione FCA, affidando il gravame a tre motivi.Resiste RFI, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e, co-munque, per la sua infondatezza.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo FCA deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 395 n° 4 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n°4 del codice di rito.La Corte avrebbe respinto il primo motivo di revocazione osservan-do che l'errore denunciato sarebbe meramente valutativo e nonpercettivo, mentre esso derivava dalla svista, nella quale era incor-sa la Corte territoriale, di considerare il ritardo superiore all'accele-razione dei lavori.5.- Il motivo è inammissibile, in quanto non deduce un errore suun fatto.È noto, infatti, che l'errore revocatorio consiste in una falsa perce-zione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immedia-4 di 8Numero registro generale 17304/2020Numero sezionale 3941/2025Numero di raccolta generale 11724/2026tamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzioneData pubblicazione 29/04/2026della verità o non verità di specifici dati empirici.Esso deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplicee concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti diargomentazioni induttive o - meno che mai - di indagini o procedi-menti ermeneutici (per tutte:

Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016,n° 23306).Ora, sol che si legga il primo motivo di ricorso, è agevole osservareche il mezzo, lungi dal dedurre un errore di percezione, intende inrealtà provocare un nuovo giudizio sul diritto dell'appaltatore ad ot-tenere il premio per l'accelerazione dei lavori (in virtù della realiz-zazione delle opere civili e di armamento con 240 giorni di antici-po), nonostante si sia comunque verificato un ritardo di 142 giorninel compimento finale dell'appalto (a causa del mancato rispettodel Termine di Ultimazione sostanziale, TUS).Anche a prescindere dalla dirimente constatazione che la questionecostituì un punto controverso inter partes (come risulta dalla citataCass., Sez.

Un., 16 novembre 2022, n° 23306), il Giudice della re-vocazione ha ben chiarito che “la pretesa risarcitoria avrebbe potu-to trovare accoglimento solo nel caso in cui l'accelerazione si fosseprotratta e fosse stata tale da determinare in concreto una conse-gna anticipata dell'intera opera rispetto al termine finale in un nu-mero di giorni pari o addirittura maggiore”, sicché il ritardo di 142giorni nella conclusione dei lavori era ostativo al riconoscimento,anche solo parziale, della pretesa risarcitoria di FCA.Il mezzo va a contestare questa conclusione e, pertanto, non èsussumibile nell'art. 395 n° 4 cod. proc. civ.Da ultimo, osserva il Collegio che il diritto di percepire il premio perl'accelerazione delle opere nonostante il ritardo sul termine finaledell'appalto si è già pronunciata questa Corte con la sentenza, sez.I, 2 febbraio 2022, n° 3260 (paragrafo 3.5): sicché, come corret-tamente rileva RFI nella memoria illustrativa (pagine 2-8), il giudi-5 di 8Numero registro generale 17304/2020Numero sezionale 3941/2025Numero di raccolta generale 11724/2026cato rende inammissibile il ricorso avverso la sentenza che rigettaData pubblicazione 29/04/2026la domanda di revocazione per errore di fatto (Cass., sez.

II, 13giugno 2022, n° 24319).6.- Col secondo motivo, sempre in base all'art. 360 n° 4 cod.proc. civ., lamenta la violazione delle medesime norme (artt. 395n° 4 e 112 cod. proc. civ.).La Corte avrebbe equivocato sulla riserva n° 80: essa non sarebbestata considerata dal lodo, il quale avrebbe attribuito a FCA i mag-giori oneri da ritardo per complessivi 142 giorni sulla scorta dellariserva n° 61 e non di quella n° 80.7.- Anche questo motivo è inammissibile.Come già detto al precedente paragrafo n° 5, l'errore revocatoriodeve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta ri-levabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomenta-zioni induttive o - meno che mai - di indagini o procedimenti erme-neutici.Ora, la Corte d'appello ha respinto il secondo motivo di revocazioneosservando che il mezzo non lamentava “una mera svista emer-gente dagli atti del giudizio in quanto la quantificazione del creditorisarcitorio risulta[va] operata dal lodo arbitrale con il recepimentodella quantificazione operata dal c.t.u.”.Tanto premesso, è evidente che il motivo in esame, anche a taceredel fatto che anch'esso verte su un punto controverso e deciso(come si desume dalla già citata Cass. 3260/2022), non colga l'e-satta ratio decidendi della sentenza qui gravata, consistita nel pre-dicare che l'eventuale errore era avvenuto, se del caso, in sede divalutazioni del c.t.u.In ogni caso, il mezzo è privo di autosufficienza, in quanto la ricor-rente avrebbe dovuto trascrivere la consulenza (o, almeno, illu-strarne il contenuto, ai sensi dell'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), on-de dimostrare che il pregiudizio in favore di FCA venne liquidato inbase a 142 giorni di ritardo riconosciuti con la riserva n° 61, sicché6 di 8Numero registro generale 17304/2020Numero sezionale 3941/2025Numero di raccolta generale 11724/2026i 97 giorni di ritardo della riserva n° 80, dichiarata improcedibile,Data pubblicazione 29/04/2026non andavano affatto dedotti da quelli.Nulla di tutto ciò contiene il mezzo in esame, che pertanto è ancheprivo di autosufficienza.8.- Col terzo mezzo, comune ad entrambe le due precedenti do-glianze, lamenta la violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4cod. proc. civ.La Corte avrebbe respinto i due motivi di revocazione in base aduna motivazione meramente apparente.9.- Il motivo è infondato.Nella sentenza si trova la rappresentazione grafica della motivazio-ne ed essa si basa su un adeguato, benché sintetico, percorso logi-co: conclusione che del resto è confermata anche da quanto espo-sto ai precedenti paragrafi.10.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna allarifusione delle spese del presente giudizio, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n°147 del 2022, ed al valore indeterminato della lite – si rimanda aldispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato acarico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor-so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva,se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica7 di 8Numero registro generale 17304/2020Numero sezionale 3941/2025Numero di raccolta generale 11724/202630 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato aData pubblicazione 29/04/2026carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diconsiglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino8 di 8