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Ordinanza — n. 11385/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on automatic interest accrual starting from payment deadline under D.Lgs 231/2002.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11385/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Hospital's appeal against the Milan Court of Appeal's decision declaring the interest accrual issue inadmissible. The Hospital argued that interest should start from the debt contestation, while the opposing party contended automatic accrual from the payment deadline under D.Lgs 231/2002. The court ruled that the statutory provision mandates automatic interest commencement from the payment deadline, rejecting the lower court's procedural dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.lgs. n. 231/2002; Art. 1219, 1282 c.c.: Interest on debts between companies and public administrations accrues automatically from the day following the payment deadline without requiring formal default.

Parole chiave

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automatic interest accrual public administration debt D.Lgs 231/2002 payment deadline mora ex re contractual performance interest rate conflitto d'interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 1219 c.c.
Art. 1282 c.c.
Art. 345, second comma c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
345, secondocomma, e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 4 d.lgs. n. 231/2002
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite cheliquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 392 c.p
art. 21 D.lgs. n. 276/2003
231/2002, nell’avvenutaesecuzione di un contratto di prestazioni di somministrazione di lavoro atempo determinato rese, ex art. 21 D.lgs. n. 276/2003, in favore dellastessa Azienda dapprima da Work net S.p.A., successivamente incorporatada Soc.
art. 3 d.lgs. n. 231/2002
a quella dei privati con previsione di moraautomatica (art. 3 d.lgs. n. 231/2002; d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1747 del 24/01/2025
Cass., Sez. 1, sentenza n. 7160 del 18/03/2024
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019
Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019
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Testo completo

sentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’AvvocataVincenza Di Martino presso il cui studio in Roma, Via Pompeo Magno, 7, èelettivamente domiciliata e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controGi Group S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocata Marisa Olga Meroni unitamenteall’Avvocata Laura Maria Giammarrusto giusta procura speciale in atti e condomicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3398/2022 depositatail 28/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere Laura Scalia.1.

– L’Azienda Ospedaliera Sant'Andrea ricorre con un unico motivo per lacassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello diMilano aveva dichiarato, in sede di giudizio di rinvio, inammissibile, nellaNumero registro generale 368/2023Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 11385/2026Data pubblicazione 27/04/2026ritenuta sua novità, in quanto dedotta solo con comparsa ex art. 392 c.p.c.,la questione sulla decorrenza degli interessi moratori, nei termini di cui ald.lgs. n. 231 del 2002 e quindi dalla costituzione in mora della P.A. e nondalla data di emissione delle singole fatture da parte del creditore.L’indicato oggetto si inseriva all’interno di un più ampio tema di decisione,che aveva visto l’Azienda ottenere in sede monitoria, e quindi nellasuccessiva fase di opposizione, il pagamento della somma di euro2.236.162,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, nell’avvenutaesecuzione di un contratto di prestazioni di somministrazione di lavoro atempo determinato rese, ex art. 21 D.lgs. n. 276/2003, in favore dellastessa Azienda dapprima da Work net S.p.A., successivamente incorporatada Soc.

Generale Industrielle S.p.A., la quale aveva infine mutato la propriadenominazione in GI Group S.p.A.1.1.– Con ordinanza n. 25004 del 15 settembre 2021 la Corte di Cassazioneaveva accolto il motivo di ricorso presentato dall’Azienda Ospedaliera eannullato la sentenza in precedenza resa dalla Corte d’Appello di Milano etanto sul presupposto che l’Azienda avesse tempestivamente contestato,nel giudizio di primo grado, la debenza degli interessi moratori al tasso dicui al d.lgs. n. 231 cit. con l’eccepire la sussistenza di un accordoderogatorio.Restava impregiudicata, per l’ordinanza indicata, ogni decisione nel merito,che veniva demandata al giudice del rinvio, circa la sussistenza, o meno, diun diverso tasso convenzionale pattuito dalle parti e della sua validità.2.– Resiste con controricorso Gi Group S.p.A.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1219 e 1282 c.c. nonché degli artt. 345, secondocomma, e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 368/2023Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 11385/2026Data pubblicazione 27/04/2026I giudici di appello avrebbero, a torto, dichiarato inammissibile, in ragionedi un’asserita novità, la questione rappresentata dalla necessità di faredecorrere gli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 dalla costituzione inmora della P.A. e non dalla data di emissione delle singole fatture da partedel creditore, nonostante la “questione” fosse ricompresa nel più ampio“petitum” di cui all’atto di citazione in appello dell’Azienda Ospedaliera e,ancora prima, nonostante la messa in mora del debitore rappresentasseelemento costitutivo della domanda avversaria, la cui sussistenza i giudicidi merito avrebbero dovuto accertare anche d’ufficio.2.– Resiste GI GROUP S.p.A. che conclude per l’inammissibilità del ricorsoe in subordine per la non fondatezza della questione della decorrenza degliinteressi ex d.lgs. 231 cit. dalla messa in mora.3.– La questione dedotta non è inammissibile.Non può dirsi infatti che il tema della decorrenza degli interessi ai sensi deld.lgs. n. 231 del 2002 avesse carattere di novità nel giudizio di rinvio,risultando invece lo stesso piuttosto ricompreso nel più ampio “petitum” dicui all’atto di citazione in appello dell’Azienda Ospedaliera e, ancora prima,che la messa in mora del debitore rappresentava elemento costitutivo delladomanda avversaria, la cui sussistenza i giudici di merito avrebbero dovutoaccertare anche d’ufficio.Non si tratta quindi di questione coperta da giudicato e l’ordinanzarescindente di questa Corte pronunciata sulla contestazione dell’applicabilitàdegli interessi ex d.lgs. n. 231 cit., in dipendenza della dedotta, dall’aziendaospedaliera, sussistenza di un accordo derogatorio, che era stato poi esclusoin sede di rinvio, neppure aveva a presupposto la questione della decorrenzadegli interessi ex d.lgs. 231/02.3.1.– Ciò posto, vero è comunque che la questione è infondata.Alle Aziende ospedaliere non sono applicabili le norme in materia dicontabilità pubblica e nella natura “non querable” dei crediti sussistenti neiloro confronti sono loro invece applicabili le previsioni di cui agli artt. 1182,Numero registro generale 368/2023Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 11385/2026Data pubblicazione 27/04/2026terzo comma, c.c. e 1219, secondo comma, n. 3 c.c. il che determinal’automatica decorrenza degli interessi dalla scadenza del termine dipagamento pattuito, secondo il meccanismo della cd. mora ex re e, piùpuntualmente, per la questione agitata in giudizio, le previsioni di cui all’art.4 del d.lgs. n. 231 del 2002 che stabilisce che “gli interessi decorrono,automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per ilpagamento”.3.2.– Come questa Corte ha affermato in più occasioni la disciplina relativaalla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessariala costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 intra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunquedenominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna dimerci o la prestazione di servizi (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1747 del24/01/2025;

Cass., Sez. 1, sentenza, n. 7160 del 18/03/2024; Cass., Sez.2, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019).Dove le recenti norme di derivazione comunitaria che equiparano laposizione debitoria delle pp.aa. a quella dei privati con previsione di moraautomatica (art. 3 d.lgs. n. 231/2002; d.l. n. 35/2013, conv. in legge n. 64del 2013) prevalgono sul diritto interno per i contratti successivi alla suaentrata in vigore.Nella ritenuta applicabilità, ratione temporis, della disciplina di cui al d.lgs.n. 231 del 2002 e quindi nella sua iniziale formulazione (il decreto ingiuntivoottenuto dall’impresa è del 2013 per fatture emesse negli anni dal 2007 al2011, come da sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, all.to 1ricorso, e tanto laddove la nuova disciplina è in vigore dal 30 novembre2012) emendata la motivazione della Corte d’Appello di Milano, nei sensi dicui sopra, in rapporto al denunciato “error in procedendo”, e decidendo nelmerito, il ricorso va rigettato.4.–Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 368/2023Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 11385/2026Data pubblicazione 27/04/20265.–Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite cheliquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete