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Ordinanza — n. 11346/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of standing against the Regional Government in a public works dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11346/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the Court of Appeal's decision dismissing his claim for unpaid fees. The appellant argued the Regional Government lacked standing, but the court found the administrative act originated from the Regional President acting as the delegated commissioner. Consequently, the court held that the Regional Government was the proper defendant and the appeal was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 112, 132 c.p.c.; Art. 1, comma 422, L. 147/2013; When a delegated commissioner is the Regional President, the Regional Government is the proper defendant, and appeals challenging the lack of standing are inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing delegated commissioner Regional Government public works contract inadmissible appeal indennità del perito commissario europeo considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 1, comma 422, L. 147/2013
FRS TRG 80R16 C352H; Pec:giovannifioresta@pec.it; fax 0961.738002), il quale lo rappresentae difende per procura speciale in calce al ricorso e che dichiara divoler ricevere le comunicazioni con lettera raccomandata con tassaa carico del destinatario ai sensi dell'art. 135 disp.
Art. 5, L. 225/1992
147/2013; violazione dell'art. 5 commi 4-ter equater della l.225/92; errata interpretazione dell'OPCM n.
art. 135 disp. att. c.p
FRS TRG 80R16 C352H; Pec:giovannifioresta@pec.it; fax 0961.738002), il quale lo rappresentae difende per procura speciale in calce al ricorso e che dichiara divoler ricevere le comunicazioni con lettera raccomandata con tassaa carico del destinatario ai sensi dell'art. 135 disp.
art. 2041 cod. civ
art. 702-bis cod. proc. civ
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 111 c.p
57 del3 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/202614.3.2013; violazione dei principi di gerarchia delle fonti; omessaData pubblicazione 27/04/2026applicazione dell'art. 111 c.p.c.
art. 110 cod. proc. civ
n° 8/2016, prevedeva sì il subingresso intutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pen-denti, anche ai sensi dell'art. 110 cod.
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Testo completo

Calabria il giorno 1.1.1960, elettivamente domiciliato in Ca-tanzaro alla Via del Commercio n. 2 presso e nello Studio dell'Avv.Ettore Giovanni Fioresta, (cod.fisc. FRS TRG 80R16 C352H; Pec:giovannifioresta@pec.it; fax 0961.738002), il quale lo rappresentae difende per procura speciale in calce al ricorso e che dichiara divoler ricevere le comunicazioni con lettera raccomandata con tassaa carico del destinatario ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.c.RicorrentecontroPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Prote-zione Civile, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Gene-rale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12, è ope legis domiciliata (per il ricevimento di atti: fax n. 06/96514000, indirizzo P.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).ControricorrenteNumero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 1053 de-Data pubblicazione 27/04/2026positata il 20 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere Luciano Varotti.1.- Il dottor Sebastiano Cento – nominato con provvedimento n°671/2002 presidente della Commissione giudicatrice nell'appaltoconcorso bandito dal Commissario Delegato per l'emergenza am-bientale della Regione Calabria, non avendo ricevuto il pagamentodel suo compenso – otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale diCatanzaro contro la Regione ed il Commissario.A seguito dell'opposizione proposta dagli intimati, il Tribunale deci-deva la causa con sentenza n° 1517/2008, con la quale accertavala carenza di legittimazione passiva della Regione e la mancanza diun valido rapporto giuridico nei confronti del Commissario, attesoche quest'ultimo aveva annullato in via di autotutela il provvedi-mento di nomina della Commissione giudicatrice n° 671/2002 etutti gli atti conseguenti, compresa la determina n° 639/2003, concui era stato liquidato il compenso di euro 40.329,94 al Cento.2.- Con citazione del 26 aprile 2009 il Cento conveniva nuovamen-te davanti al Tribunale di Catanzaro il Commissario Delegato e,premesso che non intendeva impugnare la precedente sentenza n°1517/2008, proponeva contro il convenuto domanda di condannaai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per euro 40.329,94.Nella pendenza di tale giudizio, l'Avvocatura distrettuale dello Statocomunicava che le funzioni del Commissario Delegato erano cessa-te al 31 dicembre 2012, sicché, a seguito della dichiarazione di in-terruzione del giudizio, il Cento lo riassumeva nei confronti dellaRegione.2 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025La causa vaniva quindi decisa con sentenza n° 1121/2015, con laNumero di raccolta generale 11346/2026quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, rilevando Dlat ac paubrbelicnaz-ione 27/04/2026za di legittimazione passiva della Regione.3.- Il Cento, premesso di non voler appellare nemmeno tale ultimasentenza, riproponeva quindi la domanda con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 18 novembre 2015 nei confronti dell'Ufficiodel Commissario, quale ufficio delegato ed organo straordinariodella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della pro-tezione civile.All'esito della lite, il Tribunale con ordinanza 10 maggio 2016 riget-tava le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della Ammini-strazione resistente e di inammissibilità dell'azione di ingiustificatoarricchimento e condannava la parte convenuta a pagare all'attoreeuro 2.021,00, così liquidando il compenso per l'attività svolta.4.- La Corte d'appello di Catanzaro, adita dal Cento con appelloprincipale e dalla difesa erariale con appello incidentale, con la sen-tenza indicata in intestazione e qui gravata, rigettava quello princi-pale ed accoglieva il gravame incidentale, dichiarando il difetto dilegittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della protezione civile.5.- Ricorre per cassazione il Cento, affidando il gravame a due mo-tivi illustrati da memoria.Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dellaprotezione civile, che conclude per l'inammissibilità dell'impugna-zione e, comunque, per il suo rigetto.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo motivo il ricorrente deduce “violazione dell'art. 1comma 422 della l. 147/2013; violazione dell'art. 5 commi 4-ter equater della l.225/92; errata interpretazione dell'OPCM n. 57 del3 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/202614.3.2013; violazione dei principi di gerarchia delle fonti; omessaData pubblicazione 27/04/2026applicazione dell'art. 111 c.p.c. tutto in relazione all'art. 360 com-ma 1 n. 3 c.p.c.”.La Corte, errando, avrebbe ritenuto la Presidenza del Consiglio deiMinistri carente di legittimazione passiva, quando invece l'art. 1,comma 422, della legge n° 147 del 2013, giudicato conforme a Co-stituzione da Corte Cost. n° 8/2016, prevedeva sì il subingresso intutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pen-denti, anche ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., delle Amministra-zioni e degli Enti ordinariamente competenti, ma solo ove i Com-missari delegati fossero loro rappresentanti, ovvero soggetti daglistessi designati.D'altra parte, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°57/2013 non prevedeva affatto una successione universale in favo-re della Regione, poiché essa scandiva una serie di adempimentiche richiedevano la collaborazione tra la Presidenza del Consigliodei Ministri e la Regione Calabria.Da ultimo, la legittimazione passiva della Presidenza del Consigliodei Ministri – Dipartimento della Protezione civile era stata predica-ta anche dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 16793/2018, re-sa nella controversia tra il dottor Cesare De Leo, segretario dellastessa commissione aggiudicatrice di cui era presidente il dottorCento, per il pagamento dell'attività svolta nella commissione me-desima.7.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l'intera ratio decidendidella sentenza gravata.Giova anzitutto chiarire che Cass., sez.

III, 26 giugno 2018, n°16793, citata dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, non haaffatto detto che debitore delle somme dovute ai componenti dellaCommissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori della piatta-forma depurativa di Lamezia Terme fosse la Presidenza del Consi-glio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, ma ha sem-4 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026plicemente osservato che l'Ordinanza n° 57/2013 aveva disciplinatoData pubblicazione 27/04/2026il subentro nelle obbligazioni assunte dal Commissario Delegato perl'emergenza rifiuti nella Regione Calabria nella forma di una suc-cessione a titolo particolare, con conseguente applicazione dell'art.111 cod. proc. civ. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie(De Leo e Presidenza del Consiglio).Nella presente vicenda, al contrario, la Corte d'appello ha positiva-mente stabilito che “l'intera fattispecie, dal contratto alla sua con-clusione, si è svolta all'interno della gestione commissariale da par-te dello stesso Presidente della Regione”: snodo motivazionale cheil ricorrente non censura.Tanto premesso, è dunque evidente che, se il Commissario Delega-to era stato nominato nella persona del Presidente della RegioneCalabria, era pure applicabile l'art. 1, comma 422, della legge n°147/2013, in quanto il soggetto nominato ai sensi dell'art. 5 dellalegge n° 225 del 1992 era un rappresentante “delle amministrazio-ni e degli enti ordinariamente competenti”.8.- Col secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione degliartt. 112 e 132 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello in re-lazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato i motividedotti con l'atto di appello, essendosi limitata ad esaminare laquestione preliminare, sollevata dalla difesa erariale, di difetto dilegittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta.Ciononostante, in dispositivo avrebbe pronunciato il rigetto dell'ap-pello.L'accoglimento del primo motivo travolgerebbe anche questa sta-tuizione ma, ad ogni buon fine, rileva il ricorrente che detta pro-nuncia sarebbe nulla per violazione degli art. 112 e 132 cod. proc.civ.9.- Il motivo è palesemente infondato.5 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026La Corte, dopo aver accolto l'eccezione preliminare sollevata dalloData pubblicazione 27/04/2026appellato, non doveva affatto esaminare il merito dell'impugnazio-ne: sicché la violazione denunciata è del tutto insussistente.10.- Sulle spese.Tenuto conto della peculiare vicenda processuale in esame e dellamateria del contendere, sussistono giusti motivi per compensareintegralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del de-creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovu-Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diconsiglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino6 di 6