Italian Court orders correction of error in prior judgment regarding missing unified contribution payment notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to a previous judgment that failed to note the obligation to pay the unified contribution. The appellant argued the lower court omitted a statutory notice required under the Unified Contribution Law. The court ruled that the procedural defect necessitated amending the prior decision to include the mandatory notice of the payment requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012: When a prior judgment omits the statutory notice regarding the payment of the unified contribution, the court must correct the error by adding the required notice to the operative part of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ntata e difesa dall’avvocato MicheleMoretti e dall’avvocato Filippo Proserpio, domiciliata presso l’avvocatoLorenzo Destito;Acrilux s.p.a., già rappresentata e difesa dall’avvocato Ubaldo Perfettie dall’avvocato Geraldo Pizzirusso, domiciliata presso l’avvocatononchéUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal Consigliere Massimo Falabella.LA CORTE OSSERVASez. I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 16763/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11331/2026Data pubblicazione 27/04/2026Risulta necessario procedere alla correzione di errore materialeoccorso nella stesura della sentenza n. 15087/2025, ove, a fronte delrigetto del ricorso incidentale, si è mancato di dare atto dell’obbligo, incapo alla ricorrente incidentale, di provvedere al versamentodell’importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quellostabilito per il ricorso;
P.Q.MLa Cortedispone che nel dispositivo della sentenza n. 15087 del 2025siano da considerare aggiunte, nella parte finale, le seguenti parole: «aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto»;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.
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