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Decreto — n. 11253/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to 40-day silence, extinguishing proceedings under CPC Art. 380-bis.

Numero d'incarto Decreto — n. 11253/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Loredana Liso, challenged a recognition of international protection decree, but remained silent for forty days after the proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after a proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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silence as waiver extinction of proceedings proposal for judgment CPC Article 380-bis international protection appeal waiver by omission Cassazione estinzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti in data 02/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.

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Testo completo

Loredana Liso-ricorrente-controComm.terr.riconoscimento Protezione Internazionale Di Bari in persona dellegale rappresentante pro tempore, Pm C/o Procura Della Repubblica DiBari in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Bari nel procedimento n.8109/2025 e depositato il 26/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 96/2026Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 11253/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/04/2026Laura Tricomi