Court of Cassation allows appeal against consumer debt restructuring denial, restoring jurisdiction to Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Palermo Court of Appeal's declaration of incompetence regarding a consumer debt restructuring denial. The appellants argued that a single-judge tribunal improperly assigned procedural terms, bypassing the required collegial tribunal review for appeals. The court ruled that the legislative amendment reclassified the final denial of homologation as a distinct, appealable act subject to the Court of Appeal's jurisdiction. Consequently, the lower court's decision to dismiss the appeal was overturned, and the case was remanded for proper adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70, comma 1; Art. 51 CCII: The denial of homologation for a consumer debt restructuring plan constitutes a separate appealable act subject to the Court of Appeal's jurisdiction, not the initial single-judge tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ontroComune di Campobello di Mazara, Findomestic Banca spa, Bibanca spa,Comune di Palermo, Finitalia spa, Prefettura di Palermo , Agos Ducato spa,Mediobanca Premier spa, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune diCefalù, Regione Siciliana Assessorato Economia e Finanze, Comune diVenezia e Comune di Cinisi,-intimati-Numero registro generale 16426/2025Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11225/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Palermo n. 2095/2024depositata il 01/07/2025.Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. AndreaPostiglione che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.1 La Corte d’Appello di Palermo, con l’impugnata ordinanza, dichiarava ilproprio difetto di competenza a conoscere del reclamo proposto da ButticéDaniele e Kimura Rie avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 165del 12/11/2024 che aveva rigettato, avendo riscontrato ex art. 69, comma2 CCII, la colpa grave nella determinazione della condizione disovraindebitamento, la proposta di ristrutturazione del debito delconsumatore da costoro avanzata a termini dell’art. 67 CCII., per esserecompetente il Tribunale di Palermo, assegnando a parte reclamante iltermine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudicecompetente.1.1 Rilevava la Corte che con la modifica apportata dal d.lvo 13.9.2024 n.136 all’art. 70 D.Lgs. n. 14/2019, applicabile ratione temporis al caso dispecie, è stato chiarito che competente a conoscere del reclamo è ilTribunale in composizione collegiale disponendo la norma che « Se nonricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivatoreclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi altribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato».2 Daniele Butticé e Rie Kimura hanno proposto ricorso per la cassazionedell’ordinanza affidato ad un unico motivo, nessuno dei soggetti evocati hasvolto difese.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 16426/2025Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11225/2026Data pubblicazione 27/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 70, così come modificato dal correttivo ter, e 51 CCII, in relazioneall’art. 360, comma 1 n.2 c.p.c. : il ricorrente sostiene che il Tribunale diPalermo nella persona del Giudice monocratico, dopo aver superatopositivamente il vaglio preliminare di ammissibilità della proposta, avevaassegnato i termini per gli incombenti di cui agli artt. 70, commi 2, 3 e 6,CCII e dunque non trovava applicazione il subprocedimento previstodall’art. 70, comma 1, che prevede il reclamo del decreto diinammissibilità assunto dal Tribunale in persona del Giudice monocratico,davanti al Tribunale che decide con le norme degli artt. 737 e 738 c.p.c.1.1 Evidenzia che, avendo il Tribunale provveduto nel merito, consentenza dopo l’instaurazione del contraddittorio, la competenza adecidere del reclamo era della Corte d’Appello ai sensi dell’ art.70, comma8, che rimanda per la disciplina dell’impugnazione all’art. 51 CCII.2 Il motivo è fondato.2.1 È pacifico che nel caso di specie trovi applicazione ratione temporis lanormativa di cui al d.lvo 136/2024 (“correttivo ter”) per effetto dell’art.56, comma 4 del medesimo decreto che prevede l’entrata in vigore il28/9/2024 e l’applicazione ai procedimenti pendenti alla data della suaentrata in vigore ed a quelli instaurati o aperti successivamente.2.2 La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stataproposta con ricorso depositato in data 25/6/2024 e il procedimento,conclusosi con sentenza del Tribunale di Palermo di rigetto della richiestadi omologa emessa il 7.11.2024 e pubblicata il 12.11.2024, era pendentealla data di entrata in vigore del decreto ter.2.3 Ciò premesso l’art. 70, comma 1, CCII prevede che «il giudice, sericorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che laNumero registro generale 16426/2025Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11225/2026Data pubblicazione 27/04/2026proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web deltribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazioneentro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
Il giudice puòconcedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni perapportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se nonricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivatoreclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi altribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono esseremodificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 delcodice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunalerimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti».Dunque la competenza del Tribunale, attraverso il procedimento cameralespeciale disegnato dall’art. 70 comma 1, quale giudice di secondo grado siradica solo quando la proposta non supera il vaglio di ammissibilità e siarresta “in limine”.2.4 La fattispecie in esame non rientra nella ipotesi regolamentata dalladisposizione testé passata in rassegna, in quanto, come risulta dallastessa sentenza, a seguito del deposito del piano di ristrutturazione exartt. 66 e 67 CCII, il Giudice, con provvedimento del 3/7/2024, rilevatal’insussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell’art. 69,comma 1, CCII, ha impartito le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4dell’art 70.L’apertura della procedura è suscettibile approdare ad un provvedimentofinale di omologa o diniego di omologa, non solo per questioni attinentialla convenienza o alla fattibilità del piano ma anche, come prescrittodall’art. 70 comma 7, per i profili riguardanti “l’ammissibilità” del piano.E il Tribunale di Palermo, all’esito dell’udienza fissata, a seguito delleosservazioni fatte pervenire da uno creditore opponete, ha respinto laNumero registro generale 16426/2025Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11225/2026Data pubblicazione 27/04/2026proposta del piano di ristrutturazione debiti del consumatore presentatanon ritenendo sussistente le condizioni di meritevolezza.2.5 Si tratta di un provvedimento, correttamente emesso nella forma disentenza, per effetto della modifica dei commi 8 e 10 dell’art 70, che trovail suo regime impugnatorio nell’art. 51, richiamato dall’art. 70, comma 8,a tenore del quale « Contro la sentenza del tribunale che pronunciasull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazionesoggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure disponel'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo.La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essereimpugnata anche da qualunque interessato.
Il reclamo è proposto conricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine ditrenta giorni».2.6 Il micro-sistema delle impugnazioni nei procedimenti diristrutturazione dei debiti del consumatore può quindi così declinarsi :avverso il decreto, a cognizione sommaria, di inammissibilità, emessoall’esito della verifica preliminare e senza contraddittorio ( o anchesuccessivamente ma prima del provvedimento finale), è consentito ilreclamo al Tribunale (in composizione collegiale); tale pronuncia non èricorribile in Cassazione con il ricorso straordinario in quanto come, inripetute occasioni precisato da questa Corte, il provvedimento è « privodel carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritticontrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario percassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego diomologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in taliipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti esono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come talisuscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato deglisentenza successiva, emessa quando si è dato accesso alla procedura eNumero registro generale 16426/2025Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11225/2026Data pubblicazione 27/04/2026all’esito del contraddittorio delle parti, di diniego di omologa per qualsiasimotivo (anche relativo alla non meritevolezza) è esperibile il rimedio delreclamo, ex art. 51 CCII, davanti alla Corte d’Appello, il cui provvedimentoconclusivo è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art 51,comma 13, CCII.2.7 Al riguardo questa Corte si è pronunciata anche sotto la vigenza dellanormativa anteriore al correttivo ter, affermando, in un giudizio diregolamento di competenza, che è reclamabile dinanzi al Tribunale solo ildecreto di inammissibilità, pronunziato ex art. 70, comma 1, che definisceil procedimento con esito negativo, ma è assunto, a differenza del diniegodi omologa, all’esito di un procedimento ove non risulta instaurato alcuncontraddittorio e non vi è apertura della procedura ( cfr.
Cass.24870/2024).2.8 Va precisato che non diverge dalle suesposte considerazioni la recenteordinanza di questa Corte n. 481/2026 che ha dichiarato la competenzadel Tribunale sul reclamo di un decreto di inammissibilità della domanda diristrutturazione dei debiti del consumatore, emessa non in limine ma«dopo la comunicazione del ricorso e del piano a tutti i creditori, cui feceseguito un procedimento in contraddittorio con due creditori opponenti,dipanatosi attraverso tre successive udienze».2.9 Il procedimento oggetto dell’ordinanza sopra citata, assoggettatoratione temporis al regime anteriore al correttivo ter, si è arrestato con undecreto di inammissibilità, sia pur non reso in un momento preliminare,mentre quello oggetto di causa è pervenuto a conclusione con unasentenza che ha “provveduto sull’omologazione” rigettando la domanda.Orbene, la riqualificazione giuridica, operata dal d.lvo 136/2024, nelloschema formale della sentenza del provvedimento conclusivo di diniegodella domanda di omologa, costituisce una precisa scelta del legislatore diutilizzare una forma e una modalità procedimentale tipica che si completacon la previsione del rimedio impugnatorio del reclamo alla Corte d’Appelloprevisto dall’art. 51 CCII.Numero registro generale 16426/2025Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 11225/2026Data pubblicazione 27/04/20262.10 Ha, quindi, errato la Corte palermitana a declinare la propriacompetenza a conoscere del reclamo avverso il decreto di diniego diomologa della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.3 In accoglimento del ricorso va cassata l’impugnata sentenza, con rinviodella causa alla Corte d’Appello di Palermo, giudice competente allatrattazione del reclamo proposto da Daniele Butticé e Rie Kimura, che indiversa composizione provvederà anche alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte d’Appellodi Palermo cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla stessa Corted’Appello cui demanda anche la regolamentazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2026.Il Presidente