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Ordinanza — n. 11162/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows suspension of expulsion decree pending international protection application review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11162/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Judge's order dismissing an Algerian citizen's appeal against an expulsion decree. The lower court rejected the request for suspension because the protection application was filed after the expulsion order, yet failed to verify the application's outcome. The Supreme Court ruled that the judge must suspend the decree's effectiveness until the territorial commission decides on the protection request, regardless of the filing date.

Regesto Legislator

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Art. 13 D.lgs. nr. 286/98; Art. 6 e 7 D.lgs. nr. 25/08: When an international protection application is filed after an expulsion decree, the decree remains valid but its enforceability is suspended pending the commission's decision on the protection request.

Parole chiave

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expulsion decree suspension international protection application Peace Judge obligation territorial commission review enforceability suspension immigration appeal procedure Cassation quashing order

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 D.lgs. nr. 286/98
Art. 6 D.lgs. nr. 25/08
Art. 7 D.lgs. nr. 25/08
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
25/08, 24 e 111, comma 1,Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 34155/2025

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Testo completo

e rappres. p.t.;-intimata-avverso l’ordinanza emessa dal giudice di Pace di Caserta, emessa il5/03/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’1/04/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.RILEVATO CHECon ricorso depositato in Cancelleria il 18.06.2024 Khimoum (aliasKhimom ) Adel, cittadino algerino, proponeva opposizione avverso ilNumero registro generale 18038/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 11162/2026Data pubblicazione 25/04/2026decreto del Prefetto della Provincia di Caserta, emesso in data27.05.2024, notificato in pari data, con il quale era stata disposta lasua espulsione dal territorio nazionale, sul presupposto che era entratonel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera.Al riguardo, con ordinanza del 5.3.2025 il giudice di pace rigettava ilricorso, osservando che: quanto al richiamo di cui all’art. 17 T.U.I. lostraniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale,poteva essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamentenecessario per l’esercizio del diritto di difesa; tale beneficio però nonimpediva, ricorrendone i presupposti come nel caso di specie, la suaespulsione; il ricorrente -che aveva dichiarato di essere giunto in Italianel 2020- aveva presentato istanza di protezione internazionale in data29.09.2024, successivamente quindi al decreto di espulsione.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza,affidandosi a un unico motivo.

Non si è costituita parte intimata.RITENUTO CHEL’unico motivo denunzia violazione e/o mancata applicazione degli artt.13 D.lgs. nr. 286/98, 6 e 7 D.lgs. nr. 25/08, 24 e 111, comma 1,Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver ilgiudice di pace, nel rigettare il ricorso avverso il decreto di espulsioneemesso dalla Prefettura di Caserta, statuito la sospensione temporaneadell’efficacia esecutiva del predetto decreto, sino alla conclusione dellaprocedura di riconoscimento della protezione internazionale, avendo ilricorrente depositato in giudizio telematicamente in data 29/09/2024l’istanza inviata alla Questura di Napoli riguardante la domanda diprotezione internazionale.Il motivo è fondato.In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezioneinternazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decretoNumero registro generale 18038/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 11162/2026Data pubblicazione 25/04/2026di espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invaliditàsopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità edincombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decideresul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimentoabbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predettadomanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esitodell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avantial Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficaciaesecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora ladomanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice dipace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsionediverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propriacognizione (Cass., n. 34155/2025).Nella specie, il ricorrente ha allegato pec relativa all’istanza dimanifestazione della volontà di presentare la domanda di protezioneinternazionale, indirizzata alla Questura di Napoli, come peraltroemerge dallo stesso decreto impugnato.

Al riguardo, il giudice di pace,pur rilevando che era stata presentata domanda di protezioneinternazionale dopo il decreto d’espulsione, ha omesso di verificare, neldecedere il merito del ricorso dello straniero, l’esito di tale domanda,l’efficacia del decreto d’espulsione impugnato sarebbe sospesa.Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa al giudice di pace, per il riesame della suddetta questione relativaalla domanda di protezione internazionale, anche in ordine alle spesedel giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, nei limiti dicui in motivazione, e rinvia la causa al giudice di pace di Caserta, inNumero registro generale 18038/2025Numero sezionale 1523/2026Numero di raccolta generale 11162/2026Data pubblicazione 25/04/2026diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledell’1 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti