Italian Court rules that antitrust nullity claims fall under specialized business court jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction of the Naples specialized business court over a counterclaim challenging the validity of surety bonds. The opposing party argued that such claims belong to a different specialized section in Catania, but the court found the Naples section competent. The decision rests on the principle that challenging the validity of sureties tied to antitrust violations inherently requires examining the prohibited agreement itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990; Art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003: A claim for the nullity of surety bonds based on antitrust violations falls within the specialized business court's jurisdiction because adjudicating the bond's invalidity necessitates verifying the existence of the prohibited antitrust agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o;Intrum Italy s.p.a. quale procuratrice di Intesa Sanpaolo s.p.a.;sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale diCatania con ordinanza del 3 febbraio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal Consigliere Massimo Falabella.1. ─ Il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia diimpresa, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio a questaCorte. Ha esposto che il Tribunale di Ragusa, investito di un’opposizionea decreto ingiuntivo proposta da Agriblea soc. coop. in liquidazione,Sez.
I – RG 4130/2025camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 4130/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 11160/2026Data pubblicazione 25/04/2026Carmelo La Cognata, Giorgio Cappello, Salvatore Noto e Francesco Noto— opposizione spiegata nei confronti di Intrum Italy s.p.a., qualerappresentante di Intesa Sanpaolo s.p.a. — aveva rimesso al dettoTribunale la domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria dellanullità assoluta delle fideiussioni poste a fondamento della domandaingiuntiva per contrarietà alla l. n. 287 del 1990.
Il Tribunale richiedenteha rilevato, in proposito, che la competenza sulla detta domanda dinullità non può radicarsi avanti a una Sezione specializzata diversa daquella costituita presso il Tribunale di Napoli.2. ─ Non sono state depositate memorie.Il Procuratore Generale ha domandando dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia diimpresa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il regolamento di competenza è fondato.2. — La competenza della sezione specializzata per le imprese,estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullitàdella fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predispostodall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiararel'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullitàdell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523;
Cass. 6 luglio 2022,n. 21429). Si è rilevato, in particolare, che qualora la nullità dellafideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in viadi azione, sussiste la competenza per materia della sezione specializzatain materia di impresa, senza che sia necessario verificare la sussistenzadell'interesse effettivo della parte a ottenere un accertamento conefficacia di giudicato, anche in eventuali diverse liti (Cass. 13 novembre2024, n. 29292).Sez. I – RG 4130/2025camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 4130/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 11160/2026Data pubblicazione 25/04/20263.
— In base all’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003, perle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del dettodecreto legislativo — e cioè, appunto, per le cause di cui all'art. 33,comma 2, della l. n. 287 del 1990, tra cui è ricompresa quella in esame,e per le controversie relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea — che dovrebbero essere trattate avanti allaSezione specializzata di Catania è inderogabilmente competente laSezione specializzata di Napoli.4. — Deve dunque dichiararsi che competente a giudicare delladomanda riconvenzionale di cui qui si discorre, relativa alla nullità dellefideiussioni per violazione della normativa antitrust, è il Tribunale diNapoli, Sezione specializzata in materia di impresa.5.
— Nulla è da disporre in punto di spese processuali. P.Q.MLa Cortedichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezionespecializzata in materia di impresa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 4130/2025camera di consiglio 26.2.2026 3