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Ordinanza — n. 10968/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; creditor withdrew appeal after reaching agreement with opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10968/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following the creditor's formal withdrawal on March 3, 2026. The appellant had previously opposed a lower court decision excluding their professional fees from the debtor's bankruptcy estate, but the parties subsequently reached a transactional agreement. The Court ruled that the withdrawal, compliant with Article 390 of the Code of Civil Procedure, validly terminated the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, made after the parties have reached a transactional agreement, validly extinguishes the judicial proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal transactional agreement extinguishment of proceedings bankruptcy estate professional fees Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.

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Testo completo

avvocato Stefano Di Meounitamente all’avvocato Paride Casini-ricorrente-contropersona del Curatore pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Viterbo n. 3578/2018 depositato il03/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere Alessandro Farolfi.Numero registro generale 1941/2021Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 10968/2026Data pubblicazione 24/04/2026Rilevato che:1. Con ricorso ex art. 98 l.fall., l’avv. Paride Casini ha propostoopposizione avverso il provvedimento assunto all’udienza del15/11/2016 dal G.D. del Tribunale di Viterbo, nella parte in cuiquest’ultimo aveva escluso dallo stato passivo il credito vantatodall’istante per Euro 10.926,94, richiesto in prededuzione/privilegio exart. 2770 c.c., a titolo di spese sostenute nelle esecuzioni immobiliaririunite n. 69/2006 e 79/2011, dallo stesso avvocato promosse per ilsoddisfacimento coattivo di un credito professionale, nel cui corso eraintervenuto il fallimento della società debitrice Manifattura CeramicaScic s.r.l. in liquidazione.2.

Il Tribunale di Viterbo, con il decreto 01/12/2020 ha respintol’opposizione, confermando in parte qua l’esclusione del professionistadallo stato passivo.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcreditore, sulla scorta di un unico motivo.4. La parte resistente non si è costituita.Considerato che:1. Il ricorrente, in data 3 marzo 2026, ha depositato rinuncia alricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e dando atto che le partihanno raggiunto un accordo transattivo.La rinuncia è valida ed efficace in relazione a quanto previsto dall’art.390 c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 1941/2021Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 10968/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, il 10/03/2026.Il Presidente