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Ordinanza — n. 10964/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on insolvency liquidation, ruling insolvency is a factual finding by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10964/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court erred in opening a judicial liquidation. The appellant argued that the lower court failed to assess future cash flows as required by the Enterprise Crisis Code, while the respondent contended the company was insolvent. The court held that insolvency is a factual determination based on current inability to pay debts, distinct from the mere risk of future crisis, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2 lett. b c.c.i.i.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court of first instance alone determines insolvency as the factual inability to meet current obligations, excluding future cash flow projections which relate only to the state of crisis.

Parole chiave

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judicial liquidation insolvency determination enterprise crisis code cash flow projections state of crisis inadmissibility appeal factual finding

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 lett. b c.c.i.i.
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 C.C.I.I.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
– Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza – in relazione all’art. 360, n.
Art. 380-bis c.p.c.
ha presentato ricorso per cassazione articolato in tremotivi.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso.
Art. 370 c.p.c.
Dichiarato inammissibile il ricorso, altrettanto deveessere statuito per il controricorso, essendo questo ampiamentetardivo rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c.In proposito occorre rilevare che non è fondata l’eccezionedi inammissibilità del ricorso sollevata da F.lli Di Muzio S.r.l.
Artt. 156 comma 3 e 160 c.p.c.
Artt. 380-bis comma 3 e 96 comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
ha presentato ricorso per cassazione articolato in tremotivi.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 2 C.C
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 C.C.I.I.
art. 370 c.p
Dichiarato inammissibile il ricorso, altrettanto deveessere statuito per il controricorso, essendo questo ampiamentetardivo rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c.In proposito occorre rilevare che non è fondata l’eccezionedi inammissibilità del ricorso sollevata da F.lli Di Muzio S.r.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19702/2011
Ma, non trattandosi diinesistenza (Cass. n. 19702/2011), il vizio è sanato dalraggiungimento dello scopo di portare l’atto a conoscenza delladestinataria (artt.

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Testo completo

o lo studio dell’avv. MariaRosaria Pinto, che la rappresenta e difende, essendo subentrataall’avv. Bruno Massucci- ricorrente -controindirizzo PEC dell’avv. Diego Bracciale, che la rappresenta edifende- controricorrente -controLiquidazione giudiziale di City Costruzioni S.r.l.s.- intimata -avverso la sentenza n. 5/2024 della Corte d’Appello di Milano,depositata il 27.3.2024;Numero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti,rigettò la domanda di apertura della liquidazione giudiziale diCity Costruzioni S.r.l.s. proposta dalla creditrice F.lli Di MuzioS.r.l., ritenendo insussistente il presupposto dell’art. 49, comma5, c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; d.lgs.n. 14 del 2019), ovverosia la comprovata esistenza di debitiscaduti di importo almeno pari a € 30.000.del tribunale, che venne accolto dalla Corte d’Appello di Milano,la quale dichiarò quindi aperta la liquidazione giudiziale di CityCostruzioni S.r.l.s. e trasmise gli atti al primo giudice per iprovvedimenti di sua competenza.Contro la sentenza della corte territoriale City CostruzioniS.r.l.s. ha presentato ricorso per cassazione articolato in tremotivi.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, la ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso.

È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale la creditriceliquidazione giudiziale è rimasta intimata.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 C.C.I.I. – Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza – in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per avereNumero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026il Giudice d’Appello violato e falsamente applicato la normaavendo ritenuto che la City Costruzioni S.r.l.s. versasse in statodi crisi».2.

Il secondo motivo censura «omesso esame circa unfatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussionedelle parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. e degli artt. (sic)2 del C.C.I.I. – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza –per aver omesso la Corte di svolgere la prognosi sui flussi dicassa della City Costruzioni S.r.l.s. in relazione alla norma citatalo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che simanifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici afar fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi».3.

Il terzo motivo prospetta «violazione e falsaapplicazione dell’art. 49, comma 5, C.C.I.I. – Codice della Crisid’Impresa e dell’Insolvenza – in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., per avere il Giudice d’Appello violato e falsamenteapplicato la norma avendo ritenuto che la City CostruzioniS.r.l.s. avesse un indebitamento superiore a € 30.000 –Mancata sussistenza dell’indebitamento minimo e omessoesame circa un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggettodi discussione delle parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.,per aver omesso la Corte di scomputare dall’indebitamentoanche il pagamento di € 3.464,61».4.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso neitermini seguenti:«I primi due motivi – 1. violazione e falsa applicazionedell’art. 2 CCII per avere la corte d’appello di Milano “ritenutoche la City Costruzioni srls versasse in stato di crisi”;

2. omessoNumero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026esame di fatto decisivo in relazione all’art. 2 CCII “per averomesso la Corte di svolgere la prognosi sui flussi di cassa dellaCity Costruzioni srls in relazione alla norma citata ‘lo stato deldebitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta conl’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alleobbligazioni nei successivi dodici mesi’” – sono inammissibiliperché contestano nel merito l’accertamento dello stato diinsolvenza.In particolare, il primo fa leva sostanzialmente:

i) sul fattoche “la rappresentata difficoltà a saldare la posizione vantatadalla parte ricorrente è unicamente riconducile alla … difficoltàdi cessione dei crediti derivanti dalla normativa all’art. 119 D.L.24/2020, c.d. Superbonus 110%, che è problematica noncertamente di natura soggettiva riconducibile alla CityCostruzioni srls ma incontestabilmente oggettiva”,dimenticando che le cause (e la “colpevolezza”) dell’insolvenzanon rilevano ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale; ii)sul fatto che l’esiguo debito erariale di € 3.705,58, oggetto dirateizzazione (per ben 72 rate) sarebbe stato “successivamentecompletamente compensato (doc. n. 1 della costituzione in fasedi reclamo) con i crediti fiscali vantati dalla City Costruzioni srlse presenti sul proprio cassetto fiscale”, trascurando che dettacompensazione non inficia l’accertamento dello stato diinsolvenza.Nel secondo mezzo si lamenta invece che nella sentenzaimpugnata non vi sia alcun riferimento “alla prognosi infaustacirca ‘l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far frontealle obbligazioni nei successivi dodici mesi’, atteso che militaproprio nel senso contrario, già la mera sussistenzadell’abbondanza del cassetto fiscale già documentalmenteNumero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026oggetto di cessione”, e si deduce che la pronuncia sarebbe“totalmente illogica e contraddittoria” per non aver consideratoche “la cessione di parte del cassetto fiscale, edinequivocabilmente di una parte di cassetto fiscale certamentepiù che sufficiente a coprire la somma portata dal credito delcreditore procedente, non è posta meramente presente nelcassetto fiscale ma è credito già oggetto di cessione, ciò cherende, affatto incerta la cessione”, aggiungendosi addiritturache in corso di causa “è stata manifestata la disponibilità dellaCity Costruzioni a cedere in favore della F.lli Di Muzio i propricrediti fiscali, opportunità negata immotivatamente dalcreditore procedente ma notoriamente utilizzata comepagamento nel settore edilizio”.Insomma, l’addebito mosso dal ricorrente alla corted’appello è l’avere “completamente omesso la prognosi diimpossibilità dello stesso cassetto fiscale ad essere monetizzatonel lasso di tempo indicato dalla stessa normativa che, aprender in considerazione la data del settembre 2023 qualescadenza del credito del creditore procedente, avrebbeconsentito l’eventuale accredito nel corso di ben altri sei mesi,pertanto, la metà esatta del termine previsto per legge.

Ancora,manca del tutto la valutazione sulla prognosi di realizzo di tuttigli altri crediti che risultano in bilancio, nonché, il pagamentodelle lavorazioni già completate nei cantieri ancora in corso infavore della City Costruzioni srls”; addebito però del tuttogenerico poiché il ricorrente non indica affatto quali elementiavrebbe fornito alla corte per svolgere questo tipo di indagine,così come l’ulteriore indagine, della cui mancanza parimenti siduole, sull’asserita “manifesta imponenza dei lavori in corso checertamente non consentono di pervenire ad una prognosiNumero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026infausta sull’operatività della City Costruzioni srls con riguardoall’esercizio in corso nel solo mese di marzo, ovvero quello dellapronuncia impugnata”.

Pare sufficiente richiamare, sul punto, lemotivazioni spese dalla corte d’appello ai fini dell’accertamentodello stato di insolvenza, e non di mera crisi:“la società resistente ha ammesso la propria illiquiditàrappresentando che le difficoltà a saldare i propri debiti èriconducile alla problematica cessione dei crediti derivanti dallanormativa all’art. 119 D.L. 24/2020, c.d. Superbonus 110% eche tali crediti ‘saranno disponibili quale liquidità di prossimoingresso proprio nel mese di gennaio 2024’, circostanza che contutta evidenza non si è verificata’;

‘i crediti presenti nel cassettofiscale della City Costruzioni non dimostrano la solvibilità dellasocietà ma solo una posizione creditoria della stessa la cuirealizzabilità, attraverso la invocata cessione, è futura eincerta’. Infatti, ‘i cespiti vano considerati non solo per il lorovalore contabile o di mercato, ma anche in rapportoall’attitudine degli stessi ad essere adoperati per estingueretempestivamente i debiti, senza compromissionedell’operatività dell’impresa’ (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n.1069 del 20/01/2020). Ciò che rileva è, infatti, la mancanza dirisorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioniinadempiute con la conseguenza che ‘lo stato d’insolvenzadell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivosuperi il passivo e che non esistano conclamati inadempimentiapprezzabili’.

Nella specie, dunque, lo stato di insolvenza dellasocietà è reso evidente dalla dichiarata illiquidità che hacomportato l’incapacità del debitore di soddisfare i crediti delproprio fornitore e la rateizzazione del modesto credito di €3.705,58 dell’INPS in 72 rate”.Numero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tali valutazioni sono coerenti con i principi più volteespressi da questa Corte, nel senso che:

i) ai fini dello stato diinsolvenza è sufficiente una situazione d’impotenza, strutturalee non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e conmezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno dellecondizioni di liquidità e di credito necessarie (Cass. 646/2019,30209/2017, 19027/2013, 25961/2011, 9856/2006); ii)sebbene l’insolvenza differisca dall’inadempimento, lasituazione di irreversibile incapacità di far fronte alle proprieobbligazioni può essere desunta, nel contesto dei vari elementi,anche dal mancato pagamento dei debiti (Cass. 29913/2018) epersino di uno solo (Cass. 19611/2014), purchél’inadempimento sia complessivamente sintomatico di ungiudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore (Cass.29913/2018, 23437/2017, 5215/2008); iii) il convincimentoespresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato diinsolvenza costituisce un apprezzamento di fatto incensurabilein cassazione, ove sorretto – come nella specie – da motivazioneesauriente e giuridicamente corretta, senza che rilevino, a talriguardo, le cause dell’insolvenza, quand’anche non imputabiliall’imprenditore (Cass. 8745/2023, 480/2023, 17105/2019,7252/2014).Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 49co. 5 CCII per avere la corte d’appello “ritenuto che la CityCostruzioni srls avesse un indebitamento superiore alle euro30.000,00 – mancata sussistenza dell’indebitamento minimo eomesso esame circa un fatto decisivo (…) per aver omesso laCorte di scomputare dall’indebitamento anche il pagamento di€ 3.464,61») è inammissibile poiché allega dati divergenti daquelli riportati in sentenza (che vengono erroneamenteNumero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026trascritti: si veda il rilievo per cui vi sarebbe indicato nell’elencodelle fatture “per due volte la fattura n. 2301661/A del31/08/2023 con importi differenti”) e perché, nonottemperando all’onere di autosufficienza del ricorso, fa leva sudue fatti – i) l’avvenuto pagamento delle fatture n. 2301178/Ae 2301179/A che farebbe scendere la soglia dei debiti scaduti enon pagati sotto la soglia di 30.000,00 euro ex art. 49 co. 5CCII; ii) il vero ammontare della fattura 2, pari a € 3.464,60 enon € 48,80 – che però non risultano dalla sentenza impugnata,dove si dà atto che l’importo del decreto ingiuntivo era già alnetto delle “fatture pacificamente saldate” (2, 3, 4 e 5), espuntele quali “permane un credito di F.lli Di Muzio di euro 31.388,12di cui al decreto non opposto e oggetto di precetto per euro34.043,72”».5.

Con queste condivisibili valutazioni non si confronta insostanza la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente, chesi limita a ribadire i medesimi concetti con riguardo allacontestazione dell’accertamento dello stato di insolvenza (primidue motivi), mentre non viene più ripresa la censura relativaalla pretesa insussistenza di debiti scaduti almeno pari a €30.000.Non rimane, quindi, che ripetere che l’accertamento dellostato di insolvenza compete al giudice del merito e che essoconsiste nel fatto che «il debitore non è più in grado disoddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, lett. b,c.c.i.i), a prescindere dall’esistenza di poste patrimoniali attive,che però non possano tradursi, in tempi brevi, in disponibilitàliquide per riprendere i pagamenti.

Le considerazioni dellaricorrente sui «flussi di cassa prospettici a far fronte alleobbligazioni nei successivi dodici mesi» non sono pertinenti,Numero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026perché riguardano lo stato di «crisi» (art. 2, lett. b, c.c.i.i),ovverosia quella situazione, diversa dall’insolvenza, in cui ildebitore è ancora in grado di fare fronte regolarmente ai propridebiti e c’è soltanto il pericolo che possa non esserlo più nelprossimo futuro.6.

Dichiarato inammissibile il ricorso, altrettanto deveessere statuito per il controricorso, essendo questo ampiamentetardivo rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c.In proposito occorre rilevare che non è fondata l’eccezionedi inammissibilità del ricorso sollevata da F.lli Di Muzio S.r.l. conriferimento al fatto che esso fu notificato alla partepersonalmente e non al difensore della parte costituita giudiziodi reclamo. Siffatta notificazione è senz’altro nulla, comeeccepito dalla controricorrente tardiva. Ma, non trattandosi diinesistenza (Cass. n. 19702/2011), il vizio è sanato dalraggiungimento dello scopo di portare l’atto a conoscenza delladestinataria (artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c.).

La costituzionein giudizio, sia pure tardiva, di F.lli Di Muzio S.r.l. dimostra chela notificazione del ricorso produsse il suo effetto, né la parteallega che tale effetto si sia prodotto con tale ritardo da renderela data del deposito del controricorso tempestiva rispetto a queldies a quo (del resto, la procura alle liti allegata al controricorsorisale a circa dieci mesi prima del deposito di tale atto).7. Data la rilevata inammissibilità del controricorso nonoccorre provvedere sulle spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità.8.

Per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3,e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene tuttavia condannataNumero registro generale 10866/2024Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 10964/2026Data pubblicazione 24/04/2026al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delleammende.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibili il ricorso e il controricorso;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del24.2.2026.Il Presidente