Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, represented by Massimo Mannocchi, did not act on the proposal communicated by the Court of Appeal of Venice, while the incidental contrappresentante, represented by Andrea Colantoni and Marco Dalla Verità, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the incidental contrappresentante's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Mannocchi-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AndreaColantoni unitamente all’avvocato Marco Dalla Verita'-intimato e controricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.873/2020depositata il 09/03/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero registro generale 20460/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 10961/2026Data pubblicazione 24/04/2026cod. proc. civ., anche considerata la natura condizionata del ricorsoincidentale del controricorrente;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Massimo Ferro