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Decreto — n. 10961/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 10961/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, represented by Massimo Mannocchi, did not act on the proposal communicated by the Court of Appeal of Venice, while the incidental contrappresentante, represented by Andrea Colantoni and Marco Dalla Verità, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the incidental contrappresentante's costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-appeal procedural default 40-day decision request Code of Civil Procedure incidental contrappresentante tardivo pagamento delle spese istanza tardiva di restituzione dei termini pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero registro generale 20460/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 10961/2026Data pubblicazione 24/04/2026cod.
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Testo completo

ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Mannocchi-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AndreaColantoni unitamente all’avvocato Marco Dalla Verita'-intimato e controricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.873/2020depositata il 09/03/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero registro generale 20460/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 10961/2026Data pubblicazione 24/04/2026cod. proc. civ., anche considerata la natura condizionata del ricorsoincidentale del controricorrente;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Massimo Ferro