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Ordinanza — n. 10843/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against creditor classification in preventive agreement due to lack of formal participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10843/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the dissenting creditors failed to formally constitute themselves as parties by depositing a statement of claim. Although they attempted to submit observations via registered letter, this did not satisfy the strict procedural requirements of Article 48 of the Insolvency Code. Consequently, the lower court's decision classifying them as post-dated creditors without voting rights was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 2 CCII; Art. 51 CCII: Creditors excluded from voting must formally constitute themselves as parties by depositing a statement of claim; mere submission of observations via registered letter does not suffice to surrogate this formal requirement.

Parole chiave

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preventive agreement creditor classification insolvency procedure formal participation inadmissible appeal voting rights post-dated creditors opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 2 CCII
51 CCII.In realtà, ad avviso della ricorrente incidentale, i tre reclamantinon avrebbero mai acquisito il ruolo di «parte», nel giudizio diomologazione del concordato preventivo, non avendo mai depositatoalcuna memoria, come previsto dall’art. 48, comma 2, CCII,essendosi limitati a presentare osservazioni, ex art.
Art. 51 CCII
Presentavano reclamo ex art. 51 CCII alla Corte d’appello icreditori postergati, esclusi dal voto, e quindi la REGALGAS s.a.s.,Matteo Grasso e Marianna Cangeri, oltre a Gaetano Grasso,donatario delle quote della REGALGAS s.r.l.
Art. 107, comma 4 CCII
I creditori postergati presentavano osservazioni ex art. 107,comma 4, CCII, in data 28/2/2025.6.
Art. 107, comma 6 CCII
I creditori postergati presentavano osservazioni ex art. 107,comma 4, CCII, in data 28/2/2025.6.
Art. 112, comma 2 CCII
109, comma 5, e rilevato che ricorrevano,tuttavia, le condizioni per l’omologazione ai sensi dell’art. 112,comma 2 (la proposta era stata approvata dalla maggioranza delleclassi), chiedeva procedersi all’omologazione.8.
Art. 140 c.p.c.
art. 24 della Costituzione
109, comma 6, CCII,dell’art. 24 della Costituzione e dei principi giuridici in materia diconflitto di interessi in relazione all’art.
art. 2467 c.c
Con il terzo motivo di impugnazione principale ci si duole della«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2467 c.c.
art. 100 c.p
3, c.p.c.».La Corte d’appello si sarebbe limitata a rilevare l’insussistenzadell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
art. 112 c.p
Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 17/7/2025, n. 19810
48, comma 2, CCII, e così non assumendo qualitàdi parte in senso formale (Cass., sez. 1, 17/7/2025, n. 19810;
Cass. n. 5937 del 2026
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Testo completo

i in virtù di procura specRia.lGe. Nin. calce al11368/2017ricorso, dall’Avv. Nunzio Santi Giuseppe Di Paola, il quale chiede che lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrenti -contro1 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026REGALGAS s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv.

Marco Spadaro, congiuntamente e disgiuntamenteall’Avv. Girolamo Venturella, i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n.317/2025, pubblicata il 6/8/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio;1. La società REGALGAS s.a.s. di Grasso Concetto, composta daisoci Matteo Grasso e dalla moglie Marianna Cangeri (socia 25%),chiedeva in data 18/4/2024 l’apertura della dichiarazione giudizialedella società REGALGAS s.r.l., di cui erano soci Matteo Grasso (per il25%), sino all’atto di donazione della partecipazione al proprio figlioGaetano Grasso il 10/5/2024, Marianna Cangeri (25%), GraziaGrasso (16,66%), Concetto Grasso (16,66%) e Salvatore Grasso(16,68%).La società REGALGAS s.r.l. controllava le società AVERGAS s.r.l.,Salentina Gas s.r.l. e Calorgas Service s.r.l.La richiesta di apertura di liquidatore giudiziale era fondata sudecreto ingiuntivo richiesto da REGALGAS s.a.s., per la somma dieuro 6.472.997,05, non opposto dalla REGALGAS s.r.l., consuccessiva iscrizione di ipoteca giudiziale.2.

Prima di tale richiesta, REGALGAS s.r.l. aveva ceduto,l’11/4/2024, tutti i rami d’azienda, compresi quelli delle società2 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026controllate, alla società TOIL s.r.l., ricavando un provento di euro16.600.000,00.3. Il 19/4/2024 la REGALGAS s.r.l. presentava domandaprenotativa di concordato preventivo, che prevedeva il pagamentointegrale di tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari, oltre allespese di procedura, mentre i creditori postergati venivano soddisfattinella misura di realizzazione delle attività residue.In particolare, l’attivo era costituito dall’incasso derivante dalcontratto del 11/4/2024 con la TOIL, per euro 16.600.000,00 e dallaliquidazione delle partecipazioni per euro 6.806.730,00.4.

I creditori REGALGAS s.a.s., Matteo Grasso e MariannaCangeri venivano inseriti nella classe 10 quali creditori postergati inconflitto di interessi, esclusi dal voto.5. I creditori postergati presentavano osservazioni ex art. 107,comma 4, CCII, in data 28/2/2025.6. Il giudice delegato, con provvedimento del 6/3/2025,confermava il classamento dei creditori nella classe 10 e l’esclusionedal voto e dal computo delle maggioranze, ai sensi dell’art. 107,comma 7, CCII.7. La società REGALGAS s.r.l., preso atto che, nel terminestabilito per la votazione, non tutte le classi avevano votato a favore,come prescritto dall’art. 109, comma 5, e rilevato che ricorrevano,tuttavia, le condizioni per l’omologazione ai sensi dell’art. 112,comma 2 (la proposta era stata approvata dalla maggioranza delleclassi), chiedeva procedersi all’omologazione.8.

Il tribunale di Enna fissava l’udienza del 17/4/2025,disponendo che la società debitrice provvedesse alla notifica deldecreto e dell’istanza di omologa al commissario giudiziale e aicreditori inclusi nella classe 10 entro il 28/3/2025.3 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/20269. Il tribunale provvedeva all’omologazione del concordatopreventivo, applicando l’istituto del «cram down» fiscale.10. Presentavano reclamo ex art. 51 CCII alla Corte d’appello icreditori postergati, esclusi dal voto, e quindi la REGALGAS s.a.s.,Matteo Grasso e Marianna Cangeri, oltre a Gaetano Grasso,donatario delle quote della REGALGAS s.r.l. da parte di MatteoGrasso, contestando: la mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti di Gaetano Grasso (donatario delle quote); l’esclusione dalvoto dei postergati per conflitto di interessi; l’erronea qualificazionedella natura postergata del credito di REGALGAS s.a.s.; la sottostimadell’attivo; la svalutazione di impianti ed erronea cessione in bloccodegli stessi, in luogo della vendita frazionata; l’assenza di garacompetitiva; l’illegittima operazione di fusione; la sovrastima delpassivo.11.

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n.317/2025, depositata il 6/8/2025, rigettava il reclamo.Per quel che ancora qui rileva, reputava fondata l’eccezione diinammissibilità del reclamo sollevata dalla REGALGAS s.r.l. in ordinealla posizione di Gaetano Grasso, donatario delle quote, inprecedenza spettanti al padre di questi (Matteo Grasso), in quanto,quale mero socio della REGALGAS s.r.l., avrebbe dovuto fornire laprova della concreta incidenza negativa della procedura diconcordato sulla propria quota e sul valore di partecipazione.11.1.

Inoltre, riteneva assorbita, dalla declaratoriad’inammissibilità del reclamo, l’eccezione di nullità del decreto diomologazione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio,stante la mancata comunicazione della procedura a Gaetano Grasso,quale donatario, proprio in ragione della natura di mero socio dellostesso, e di creditore della società.4 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/202611.2. Reputava corretta l’esclusione dal diritto di voto diMarianna Cangeri, socia della REGALGAS s.r.l., di Matteo Grasso,anch’egli socio della REGALGAS s.r.l., e della REGALGAS s.a.s. diConcetto Grasso, in ragione del conflitto di interessi sussistente tratali soggetti nell’interesse comune dei creditori, sulla scorta dinumerosi elementi già individuati dal tribunale, confermati dallaCorte territoriale.11.3.

La Corte d’appello riteneva inammissibile, per difetto diinteresse, la censura dei reclamanti in ordine all’erroneaqualificazione del proprio credito come postergato, in quanto talevalutazione era limitata al voto, non effettuandosi, nel concordatopreventivo, l’accertamento dei crediti, se non a quel limitato fine.11.4. L’attivo concordatario era stato, poi, realizzato attraversoprocedure competitive condotte sul mercato nazionale.11.5. La cessione in blocco di tutti gli impianti di carburante allaTOIL garantiva una «dismissione molto più celere nella definizione,sicura nella realizzazione e remunerativa nella quantificazione delcorrispettivo ricavato».11.5.

Rilevava una sostanziale carenza d’interesse dei reclamantial progetto di fusione.11.6. Quanto alla sovrastima del passivo sociale, trattavasi dimera petizione di principio, senza riscontri fattuali.12. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionela REGALGAS di Concetto Grasso s.a.s., Matteo Grasso, MariannaCangeri e Gaetano Grasso.13. Ha resistito con controricorso la REGALGAS s.r.l., inliquidazione, proponendo anche ricorso incidentale e depositandomemoria.14. I ricorrenti principali hanno presentato controricorso alricorso incidentale.5 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce la«nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti -il provato interesse diGaetano Grasso al reclamo -».La sentenza impugnata (che ha dichiarato inammissibile, percarenza di interesse ad agire, il reclamo di Gaetano Grasso, qualedonatario delle quote da parte del di lui padre Matteo) - ad avvisodei ricorrenti - sarebbe nulla, per omesso esame del fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, consistente nelladimostrazione dell’interesse di Gaetano Grasso ad impugnare ildecreto di omologa, essendosi limitata la Corte d’appello adaffermare che Gaetano Grasso non avrebbe dato prova dellaconcreta incidenza negativa della procedura di concordato, rispettoal fallimento, in relazione al suo interesse sostanziale al valore dellapartecipazione.Per il ricorrente, invece, Gaetano Grasso si sarebbe doluto delladiminuzione del valore della propria quota di liquidazione.2.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti, in realtà, non riportano, né trascrivono, stralci delleloro difese nei gradi di merito, in grado di individuare i passaggifondamentali, dai quali dedurre che Gaetano Grasso, quale sociodella REGALGAS s.r.l., a seguito della donazione in suo favore dellequote da parte del padre (Matteo Grasso), abbia subito una concretaincidenza sul valore della propria quota.Il motivo, dunque, non solo non rispetta i requisitidell’autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., ma neppure indica, conprecisione, il valore della quota del socio che sarebbe diminuito a6 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026seguito della scelta concordataria compiuta dagli organi societari, esegnatamente dell’amministratore giudiziario, nominato ex art. 2409c.c.Per questa Corte, infatti, l’azionista è legittimato all’opposizioneex art. 129 l.f., solo ove prospetti «la concreta incidenza negativache la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suointeresse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valoredella partecipazione» (Cass. n. 22045 del 2016).Di ciò, non v’è alcun riscontro nel motivo di ricorso.Né alcunché può ricavarsi dalla mera circostanza, dedotta - inmodo del tutto generico - dai ricorrenti principali, secondo cui l’attivosarebbe stato liquidato in modo da non conseguire l’effettivo valoredi liquidazione e il passivo sarebbe stato sovrastimato.3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma 6, CCII,dell’art. 24 della Costituzione e dei principi giuridici in materia diconflitto di interessi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.In sostanza, i ricorrenti principali contestano la loro esclusionedal voto, non sussistendo il conflitto di interessi di cui all’art. 109,comma 6, CCII.4. Con il terzo motivo di impugnazione principale ci si duole della«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2467 c.c. e 100 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello si sarebbe limitata a rilevare l’insussistenzadell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte dei reclamanti inordine alla qualificazione del loro credito come postergato.In realtà, per i ricorrenti principali, tale statuizione sarebbeerronea in diritto, in quanto la qualificazione di un credito, qualepostergato, non rileverebbe esclusivamente ai fini del diritto di voto,7 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026ma anche nella fase esecutiva del concordato, determinando l’ordinee la misura del soddisfacimento.5.

Con il quarto motivo di impugnazione principale si deduce la«nullità della sentenza per omessa pronuncia e per omessamotivazione (species motivazione apparente). Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 112,132, primo comma, n. 4, c.p.c., e 118disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, numeri 3 e 4, c.p.c.».I ricorrenti principali tornano sulla qualificazione errata dei propricrediti postergati, stavolta sul profilo del merito, in quanto la Corted’appello avrebbe omesso di decidere sull’assenza – dedotta daglistessi - di un rapporto di controllo o collegamento qualificato ex art.2359 c.c. fra le due società, oltre che sull’assenza di finanziamentiintervenuti tra le due compagini sociali.6.

Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 4,87,91 e 112 CCII e art. 2740c.c. e dell’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU [quanto a]iprincipi di massima valorizzazione dell’attivo, di tutela del cetocreditorio e di proporzionalità dell’espropriazione concorsuale, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».7. Con il sesto motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la«nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti; la logica economica dellavendita frazionata e di ragionevolezza delle condizioni di gara; nullitàdella sentenza per omessa pronuncia.

Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, numeri 3 e 4, c.p.c.».8. Con il settimo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 2501-ter, 2503 c.c., degli articoli8 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/202647,84,87 e 112 CCII, nonché dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte avrebbe errato a reputare assente l’interesse deireclamanti a contestare l’operazione di fusione.9.

Con l’ottavo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza per omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3e 4, c.p.c.».La Corte d’appello non avrebbe valutato le precise e puntualieccezioni relative alla «concreta sconvenienza e infattibilitàeconomica della fusione e alla violazione della par condiciocreditorum».10. Con il nono motivo di impugnazione i ricorrenti principalideducono la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4,87 e112 CCII, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello non avrebbe compiuto il proprio dovere diverifica sulla trasparenza e attendibilità del piano, limitandosi aconvalidare le attestazioni del professionista e le verifiche deicommissari giudiziali, in tema di valutazione dei crediti, mentre, inrealtà, vi sarebbe stata una «sovrastima del passivo».11.

Con il decimo motivo si deduce la «violazione dell’art. 91c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nella partein cui condanna il ricorrente alle spese oltre accessori di legge».La riforma della sentenza non poteva che comportarel’annullamento del capo relativo alle spese.12. Con un unico motivo di ricorso incidentale la REGALGAS s.r.l.in liquidazione deduce la «violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 48,51 e 108 CCII - motivo di ricorso ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».9 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente chei reclamanti REGALGAS s.a.s., Matteo Grasso e Marianna Cangeri,avessero presentato opposizione all’omologazione e dunque, proprioin quanto divenuti parti di tale giudizio, sarebbero stati legittimati aproporre reclamo ex art. 51 CCII.In realtà, ad avviso della ricorrente incidentale, i tre reclamantinon avrebbero mai acquisito il ruolo di «parte», nel giudizio diomologazione del concordato preventivo, non avendo mai depositatoalcuna memoria, come previsto dall’art. 48, comma 2, CCII,essendosi limitati a presentare osservazioni, ex art. 107, comma 4,CCII, a fronte della esclusione degli stessi dal voto, quali facentiparte della classe 10, postergati in conflitto di interessi.13.

Va affrontata preliminarmente la questione sottoposta aquesta Corte con il ricorso incidentale da parte della REGALGAS s.r.l.13.1. Il motivo è fondato.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cuinei giudizi di omologazione degli strumenti di regolazione della crisie dell’insolvenza, può presentare reclamo esclusivamente il soggettoche ha ricoperto formalmente la qualità di «parte» in tali giudizi,proponendo opposizione (Cass. n. 5310 del 9/3/2026, in materia diaccordo di ristrutturazione con «cram down» fiscale; Cass., sez. 1,16/3/2026, n. 5948;

Cass. n. 34840 del 2024; Cass. n. 5157 del2025, in tema di omologazione del piano del consumatore; Cass. n.587 del 15/3/2026; Cass. n. 5828 del 15/3/2026; ma anche nelvigore della legge fallimentare, con riferimento al concordatopreventivo, Cass. n. 22932 del 2011; Cass. n. 3954 del 2016; Cass.n. 16932 del 2016; Cass., sez. 1, 9/2/2007, n. 2886).14. Nella specie, emerge dagli atti processuali, che possonoessere compulsati, trattandosi di questione puramente processuale,che nel piano concordatario la REGALGAS s.a.s., Matteo Grasso e10 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026Marianna Cangeri sono stati inseriti nella classe 10, tra i creditoripostergati esclusi dal voto per conflitto di interessi.14.1.

I commissari giudiziali, ai sensi dell’art. 104, comma 2,CCII, hanno provveduto a comunicare ai creditori il piano e un avvisocontenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la propostadel debitore, il decreto di apertura.Successivamente i commissari giudiziali, ai sensi dell’art. 107,comma 3, CCII, hanno comunicato ai creditori, ai soli fini dellavotazione, l’elenco di quelli legittimati al voto con indicazionedell’ammontare.14.2. I tre creditori reclamanti, tutti con pec in data 28/2/2025,hanno presentato osservazioni ai sensi dell’art. 107, comma 4, CCII,deducendo di essere stati inseriti, ingiustamente eimmotivatamente, nella classe 10 (crediti postergati in conflitto diinteressi senza diritto di voto), pur difettando qualsiasi motivazionein ordine a tale conflitto di interessi.Matteo Grasso e Marianna Cangeri hanno chiesto, dunque, «ilriconoscimento del diritto di voto» ed inclusione nella classe 9.La società REGALGAS s.a.s. ha chiesto, invece, oltre alriconoscimento del diritto di voto, la sua inclusione nella classe n. 8.15.

Come è evidente si tratta di attività svoltasi prima del giudiziodi omologazione.16. Successivamente a tali osservazioni, il giudice delegato, conprovvedimento reso ai sensi dell’art. 108, CCII, ha pronunciato,esclusivamente ai fini del voto, sulle osservazioni depositate,tenendo conto «della verosimile fondatezza delle argomentazionidella proponente anche sulla base della documentazione in atti sullascorta dei rilievi dei commissari giudiziali, della sostanzialeomogeneità delle posizioni dei tre creditori che hanno operato econtinuano a manifestare una comunanza di intenti», confermando11 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/2026«la classazione dei creditori nella classe 10 e l’esclusione dal voto edal computo delle maggioranze, ai sensi dell’art. 107 comma 6 CCII,dei creditori REGALGAS di Grasso C.

C. s.a.s., Grasso Matteo eCangeri Marianna».17. Non essendo state raggiunte le maggioranze (relazione deicommissari giudiziari del 24/3/2025), la REGALGAS s.r.l. ha chiesto,il 26/3/2025, l’omologazione del concordato preventivo ai sensidell’art. 112, comma 2, CCII.18. Il tribunale di Enna, con provvedimento del 26/3/2025 hafissato conseguentemente l’udienza del 17/4/2025, disponendo chela società provvedesse alla notifica del decreto e della istanza diomologazione al commissario giudiziale e ai creditori inclusi nellaclasse 10 entro il 28/3/2025.19.

La notifica è stata effettuata da parte della REGALGAS s.r.l.,sia nei confronti della società REGALGAS s.a.s., a mezzo pec del27/3/2025, sia nei confronti di Matteo Grasso e Marianna Cangeri, amezzo ufficiale giudiziario, in data 27/3/2025, ai sensi dell’art. 140c.p.c., per irreperibilità relativa, con invio della raccomandatainformativa spedita dall’ufficio postale il 28/3/2025.20. I tre reclamanti – quali creditori dissenzienti -, però,nonostante la notifica della fissazione dell’udienza per il giudizio diomologazione, non si sono costituiti per tale udienza depositandomemoria ex art. 48, comma 2, CCII, e così non assumendo qualitàdi parte in senso formale (Cass., sez. 1, 17/7/2025, n. 19810;

Cass.n. 5937 del 2026).Di qui, l’inammissibilità del reclamo ex art. 51 CCII.Né l’aver inviato al commissario giudiziale una pec con«osservazioni» può surrogare il più preciso e formale adempimentodi cui all’art. 48, comma 2, CCII.12 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’OrazioNumero registro generale 17813/2025Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 10843/2026Data pubblicazione 23/04/202621. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico dei ricorrenti principali, e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.Maccoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiarainammissibile il ricorso principale; condanna i ricorrenti principali, insolido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente le spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa; ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro13 RG n. 17813/2025 Cons. Luigi D’Orazio