Italian Court dismisses appeal due to failure to request accelerated decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant submitted a proposal for acceleration but did not formally request the decision within the required timeframe. Consequently, the court applied the rule that such silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the losing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc.; Art. 391, cod. proc.: Failure to request the accelerated decision within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nominata Enel DistribuzioneS.p.A.), società con unico socio e soggetta ad attività di direzionee coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, via Om-brone n. 2, capitale sociale euro 2.600.000.000 interamente ver-sato, Partita Iva 15844561009, codice fiscale e iscrizione nel Regi-stro delle Imprese di Roma n. 05779711000, R.E.A. n. 922436, inpersona del suo procuratore speciale avv. Carmine Perrotta, giustaprocura per atto del Notaio Nicola Atlante di Roma del 12 dicembre2017, repertorio n. 55629, raccolta n. 27976, rappresentata e di-fesa, come da procura speciale rilasciata su supporto informaticofirmato digitalmente da intendersi apposto in calce al ricorso, dagliavv.ti prof. Giuseppe de Vergottini (C.F DVR GPP 36R18 G702Z) eCesare Caturani (C.F.
CTR CSR 62E16 B354X), entrambi del Forodi Bologna ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC deisuddetti difensori risultanti dai Registri di Giustizia: giuseppe.de-vergottini @ ordineavvocatibopec.it, cesare.caturani @ ordineav-vocatibopec.it nonché, per quanto occorrer possa, presso il lorostudio (studio legale de Vergottini – Associazione professionale), inNumero registro generale 13981/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 10793/2026Data pubblicazione 23/04/2026Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44 (i difensori dichiarano di volerricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguenteindirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.: cesare.caturani @ordineavvocatibopec.it ed al seguente numero di fax06/80687041).RicorrentecontroComune di Polistena (C.F. 00232920801) con sede legale in viaGiuseppe Lombardi (89024 Polistena) in persona del Sindaco in ca-rica p.t. dott.
Michele Tripodi, nato a Polistena (RC) l’8 maggio1978, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via G.Amendola n. 1/O presso lo studio dell’avv. Himmanuel Emilio Rin-ciari, del foro di Reggio Calabria, dal quale è rappresentato e difesoin forza di procura rilasciata su foglio separato da intendersi appo-sta in calce al presente atto (cfr. all. 1) (C.F.RNCHMN81A04H224N), iscritto nell’albo speciale degli avvocatiabilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altreGiurisdizioni Superiori con delibera del 16 dicembre 2022; nonchédi delibera n. 83 del 18 giugno 2024 di conferimento incarico chesi produce (cfr. all. 2); il quale dichiara che ai fini delle notificazionidi rito sarà possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettro-nica certificata: emilio.rinciarihimmanuel @ avvocatirc.legalmail.ite/o il seguente numero di fax: 0965.817047.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n° 200depositata il 25 marzo 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.Numero registro generale 13981/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 10793/2026Data pubblicazione 23/04/2026civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 302.729,40) ed al d.m. n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale.
P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro8.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 20/04/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti