Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day statutory period following the publication of the settlement proposal. The appellant, represented by four D'Introno relatives, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, D'Introno Michele, sought dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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i Luisa Bucci,D’INTRONO LORENZA, D’INTRONO GIUSEPPE, D’INTRONOMARCELLO e D’INTRONO LUIGI, rappresentati e difesi, giustaprocura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati MariacarmelaMagistro (MGSMCR71H52049W) e Francesco Scarongella(SCRFNC84B14L109K), con cui elettivamente domiciliano presso lostudio di quest’ultimo in Roma, alla via Liberiana, n. 17.-ricorrente-controD’INTRONO MICHELE, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Domenico P. Regina(RGNDNC62T01F205J), presso il cui studio elettivamente domiciliain Trani (BT), alla via S. Gervasio n. 48.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. cron.889/2024, depositata il 20/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21173/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 10664/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 22/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese