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Ordinanza — n. 10491/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming expulsion order lacked voluntary departure term due to separate coercive measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10491/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly identified that the coercive measure issued was an obligation of residence, not a border escort order. The appellant argued the lack of a voluntary departure term violated EU Directive 2008/115/EC, but the Court held such rights apply only to specific coercive measures. Consequently, the claim regarding the expulsion order's validity was rejected as it concerned a different administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 5.1 e comma 5-bis, TUI; In cases of foreign expulsion, the right to oppose or defend regarding the alternative between voluntary departure and coercive execution applies exclusively in the validation proceeding against the coercive measure, not to the expulsion decree itself.

Parole chiave

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foreign expulsion voluntary departure term coercive measure border escort order Directive 2008/115/EC validation proceeding obligation of residence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 5.1 e comma 5-bis, TUI
L’Avvocatura Generale dello Stato, noncostituitasi nel termine di legge, ha depositato nota per le parti intimatechiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEL’unico motivo denunzia violazione dell’art. 13, comma 5.1 e comma5-bis, TUI, ex art.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
13, comma 5.1 e comma5-bis, TUI, ex art. 360, comma 1, nn.
Direttiva 2008/115/CE
d.p.r. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
L’Avvocatura Generale dello Stato, noncostituitasi nel termine di legge, ha depositato nota per le parti intimatechiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEL’unico motivo denunzia violazione dell’art. 13, comma 5.1 e comma5-bis, TUI, ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 13240/2018
Cass., n. 7128/2020

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Testo completo

-MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PREFETTURADI CATANIA, in persona del Prefetto p.t.; QUESTURA DI CATANIA, inpersona del Questore p.t.;-intimati-avverso l’ordinanza emessa dal giudice di pace di Catania il17.6.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’1/04/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.Numero registro generale 17139/2025Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 10491/2026Data pubblicazione 21/04/2026RILEVATO CHECon ordinanza del 17.6.2025, il giudice di pace di Catania rigettava ilricorso proposto da Riascos Angulo avverso il provvedimento prefettiziod’espulsione, sospendendone l’efficacia esecutiva fino alla conclusionedel procedimento introdotto con la domanda di protezioneinternazionale presentata dal ricorrente in data 21.05.2025.Lo straniero ricorre in cassazione, avvero la suddetta ordinanza,affidandosi ad un unico motivo.

L’Avvocatura Generale dello Stato, noncostituitasi nel termine di legge, ha depositato nota per le parti intimatechiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEL’unico motivo denunzia violazione dell’art. 13, comma 5.1 e comma5-bis, TUI, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, ed omesso esame di unfatto decisivo del giudizio, avendo il giudice di pace deciso in ordine adun provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontieraper il quale non era stata celebrata alcuna udienza di convalida, e pernon aver la Questura dato adeguata informazione allo straniero dellafacoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, medianteschede informative plurilingue.Il motivo è inammissibile.In tema di espulsione del cittadino straniero, l'omessa informazione inordine alla possibilità di avvalersi di un termine per la partenzavolontaria ai fini dell'esecuzione del provvedimento espulsivo, puòessere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso ilprovvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento (nelleipotesi predeterminate dalla legge) emesso dal questore, attesa laseparazione in due fasi distinte del complessivo procedimento diallontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dalnostro ordinamento.

Ne consegue l'insussistenza della violazione dellaNumero registro generale 17139/2025Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 10491/2026Data pubblicazione 21/04/2026direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddireo a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria eesecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predettogiudizio di convalida, in una sede, peraltro, anticipata, date le rigidescansioni temporali previste dalla legge, rispetto al giudiziod'impugnazione del decreto espulsivo (Cass., n. 13240/2018).E’ stato altresì affermato che non può essere dichiarata l'illegittimitàdel provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso noncontenga un termine per la partenza volontaria, in quanto talemancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguirel'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, operché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientrovolontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessainformazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio diconvalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o ditrattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasidistinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dellostraniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o adifendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria edesecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predettogiudizio di convalida (Cass., n. 7128/2020).Nella specie, il ricorrente lamenta che nei suoi confronti era statoemesso, oltre al decreto d’espulsione, anche un provvedimentocoercitivo d’accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore,senza però la concessione di un termine per la partenza volontaria.Ora, il provvedimento del Questore di Catania, prodotto dallo stessoricorrente (all. 2), disponeva che il ricorrente fosse sottoposto allaNumero registro generale 17139/2025Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 10491/2026Data pubblicazione 21/04/2026misura alternativa al trattenimento presso il centro-rimpatridell’obbligo di dimora, previa consegna del passaporto.Pertanto, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, nei confrontidi quest’ultimo non risulta stato emesso un provvedimentod’accompagnamento alla frontiera; né l’obbligo di dimora può essereequiparato ad un tale provvedimento, in quanto privo di caratterecoercitivo.Ne consegue che non può essere applicabile la richiamata normativasull’obbligo della concessione del suddetto termine per la partenzavolontaria e, dunque, in conformità della consolidata giurisprudenza diquesta Corte- come sopra richiamata, alla quale va data continuità- ladoglianza in esame è inammissibile, poiché relativa ad un ordine delQuestore diverso dal provvedimento d’accompagnamento allafrontiera.Nulla per le spese, data la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledell’1 aprile 2026.Il PresidenteDott. Alberto Giusti