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Ordinanza — n. 10479/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects foreign Liechtenstein judgment recognition due to jurisdictional waiver validity issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10479/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's declaration of enforceability for a Liechtenstein judgment. The appellant argued that the foreign court lacked jurisdiction because the defendants were not residents there, while the lower court found a valid contractual waiver of jurisdiction existed. The supreme court dismissed the appeal, ruling that the waiver was effective and that jurisdictional objections raised in the foreign proceedings were irrelevant to the Italian recognition process.

Regesto Legislator

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Art. 67 L. 218/1995; Art. 64 L. 218/1995: A foreign judgment is enforceable in Italy if the foreign court had jurisdiction based on a valid written waiver by the defendant, even if the defendant lacks residence in that country.

Parole chiave

Generato dall'IA
recognition foreign judgment jurisdiction waiver Liechtenstein enforcement private international law contractual waiver jurisdiction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218
25/2025depositata il 15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere Maura Caprioli.Numero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto che:Con ricorso ex art. 67 L.
Art. 64, comma 1, lettera a L. 218/1995
5 laviolazione e falsa applicazione dell'art. 64, lett.
Art. 3, comma 1 L. 218/1995
77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è previstadalla legge»Con un terzo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
Art. 3, comma 2 L. 218/1995
77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è previstadalla legge»Con un terzo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
Art. 3, comma 4 L. 218/1995
77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è previstadalla legge»Con un terzo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
Art. 30 D.Lgs nr 150/2011
67 legge n.218 del 1995 e del DM 147/2022 per avere la Corte di appello individuatolo scaglione tariffario da assumere come parametro di riferimentonell’importo per il quale è stata pronunciata la condanna al pagamentosenza considerare che il procedimento di cui all'art. 30 del D.Lgs.
D.M. 2014 nr 55
art. 360 c.p
77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è previstadalla legge»Con un terzo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
art. 112 c.p
b) della legge n 218/95 el’omissione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 112c.p.c.

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Testo completo

o, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mercurio-ricorrenti-controSestito Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nistico'-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 25/2025depositata il 15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere Maura Caprioli.Numero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ritenuto che:Con ricorso ex art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218 depositato con modalitàtelematiche il 10.07.2024, Sestito Vincenzo ha chiesto alla Corte diAppello di Catanzaro ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 della L. 218/95 divoler dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia dellasentenza pronunciata in data 31.07.2023 dalla Corte di Giustizia(Landgericht) del Principato del Liechtenstein, Giudice del Principato DianaKindnel procedimento distinto con il n. 06 CG.2020.241 ON73, da luipromosso nei confronti di Francesco Sestito, di Antonio Sestito, di MarioSestito, e di Silvana Caterina Sestito.A fondamento della sua domanda il ricorrente premetteva che consentenza emessa in data 31.07.2023, la Corte di Giustizia (Landgericht)del Principato del Liechtenstein, in accoglimento della domanda dipagamento somme dal medesimo proposta nei confronti dei proprigermani Francesco Sestito, Antonio Sestito, Mario Sestito e SilvanaCaterina Sestito, aveva disposto la condanna del primo e del terzoconvenuto al pagamento dell’importo di 45.892,86 CHF e nei riguardi delsecondo e del quarto convenuto la condanna al pagamento della sommadi 45.632,47 CHF sempre entro 4 settimane.Rilevava che solo i germani Sestito Silvana Caterina e Sestito Antonioprovvedevano al pagamento, mentre gli altri convenuti, pur nonproponendo gravame, non ottemperavano e che nelle more decedeva ilgermano Francesco Sestito e pertanto, subentravano allo stesso gli erediMarco Antonio Sestito, Grazia Rauti e Sonia Damiana Sestito che sirendevano anche essi inadempienti.Numero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026Osservava che stante il reiterato inadempimento, era necessarioprocedere ad esecuzione forzata che doveva, però, essere preceduta dalladichiarazione di esecutività in Italia della decisione straniera.Si costituivano Sestito Marco Antonio, Sestito Sonia Damiana, Rauti Graziae Sestito Mario chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza nr 25/ 2025 la Corte di appello di Catanzaro accoglieva ilricorso e, per l’effetto, dichiarava l’efficacia nella Repubblica Italiana dellasentenza resa dalla Corte di giustizia del Principato del Liechtensteinnell’ambito del procedimento n. 06 CG 2020.241 comunicata in data2.08.2023.Il giudice di merito in via preliminare riteneva infondata l’eccezionesollevata dai convenuti in merito all’insussistenza dei presupposti per ilriconoscimento della sentenza straniera per non essere il Liechtenstein unpaese dell’Unione Europea evidenziando che la legge 218/1995 relativaalla riforma del sistema di diritto internazionale privato non regolamenta isoli rapporti tra i paesi dell’Unione Europea ma ai sensi dell’art. 1 rubricato“oggetto della legge” disciplina l’efficacia di tutte le sentenze e degli attistranieri in Italia e non era pertanto limitata alle sentenze ed agli attipronunciati dagli stati membri dell’Unione Europea.Rilevava che i convenuti benché sollecitati non avevano intesoottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del Liechtenstein ed eraquindi interesse del ricorrente ottenere l’accertamento dei requisiti delriconoscimento.Osservava che in base al disposto di cui all’art. 64 della legge 218 del1995 rubricato “Riconoscimento di sentenze straniere” e ai requisitirichiesti ai fini in questione i convenuti avevano contestato il difetto digiurisdizione del giudice straniero in favore del giudice italiano ai sensiNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell’ art 64 comma 1 lettera a della legge 218 del 1995, per avere due diessi la residenza in Italia e la violazione del principio del contradditorio pernon essere stata dichiarata la contumacia di due di loro nel giudiziosvoltosi dinnanzi al giudice straniero, per come previsto dall’art 64 comma1 lettera c) della predetta legge.Con riferimento alla prima questione la Corte distrettuale rilevava che ilgiudice straniero aveva dato atto nell’epigrafe che i convenuti eranoresidenti in Italia, ma non risultava in alcuna parte della pronuncia dadelibare che gli stessi avessero formulato tale specifica eccezioneessendosi i medesimi limitati a sollevare dei rilievi riguardanti laresidenza del donante e del donatario.Questione che era stata affrontata dal giudice straniero e motivatamenterigettata.Riteneva alla luce di precedenti affrontati dalla Suprema Corte ( CassS.U.21946/2015) che il difetto di "competenza giurisdizionale", secondo iprincipi propri dell'ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a),della legge n. 218 del 1995, non poteva essere invocato, per la primavolta, davanti al giudice italiano se il vizio non fosse statotempestivamente dedotto avanti il giudice straniero.In ogni caso avrebbero potuto muovere specifiche eccezioni in parte quaanche appellando dinnanzi al giudice straniero di grado superiore lapronuncia di cui si chiedeva ora il riconoscimento, sentenza che inveceera ormai divenuta irrevocabile.Rilevava poi che non erano chiare le ragioni per le quali Sestito Francescoe Sestito Mario in sede di costituzione( pag 8 della comparsa) avevanosostenuto di essere rimasti contumaci nel giudizio di impugnazione, che inNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026realtà non si era celebrato trattandosi di pronuncia resa in primo grado epassata in giudicato in quanto non appellata.Osservava poi che il provvedimento in questione non era contrarioall’ordine pubblico quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento e cheera stata accertata la validità della donazione in base alla legge delLiechtenstein che è il Paese in cui la donazione era stata compiuta cosìcome previsto dall’art. 56 della legge 281/1995, che stabiliscel’applicazione della legge nazionale del donante al momento delladonazione.Avverso detta sentenza Sestito Marco Antonio, Sestito Sonia Damiana,Rauti Grazia e Sestito Mario hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi cui ha resistito Sestito Vincenzo concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vistadell’udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5: laviolazione e falsa applicazione dell'art. 64 lett.

b) della legge n 218/95 el’omissione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 112c.p.c. per avere la Corte di appello escluso la violazione del contraddittorioe del diritto di difesa nei confronti dei signori Sestito Marco Antonio,Sestito Sonia Damiana, Rauti Grazia (in qualità di eredi di SestitoSi sostiene che il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia (Landgericht)del Principato individuato con il n. 06 CG.202.241 ON73 (sentenzaLandgericht.pdf), avrebbe dovuto essere portato a conoscenza di tutti gliNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026aventi diritto e precisamente ai signori Sestito Marco Antonio, SestitoSonia Damiana, Rauti Grazia (eredi di Sestito Francesco) e Sestito Mario aiquali, in realtà, non era mai stato notificato l’atto con il quale SestitoVincenzo aveva promosso il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia inLiechtenstein.Si rimprovera alla Corte di appello di non aver svolto le necessarieverifiche finalizzate ad accertare se il ricorrente Sestito Vincenzonell’incardinare la domanda giudiziaria presso la Corte di Giustizia delPrincipato, avesse seguito le giuste norme e procedure di notifica stabilitedal Liecthenstein per portare a conoscenza agli aventi diritto dell’esistenzadella procedura pendente prima e la conoscenza della sentenzapronunciata poi.Con un secondo motivo si deduce ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5l’erronea applicazione degli artt. 64 e ss della legge n. 218/95 e lamancanza di motivazione della decisione impugnata per avere la Corte diAppello omesso di considerare che la Corte di Giustizia del Principato delLiechtenstein aveva dichiarato, nella sentenza oggetto del pretesoriconoscimento, “i convenuti hanno sostenuto che nel caso di specie fosseapplicabile la legge italiana”.Si lamenta che la Corte di Appello di Catanzaro, pur confermando chenella sentenza della Corte di Giustizia del Principato del Liechtensteinnell’epigrafe statuisce in maniera chiara e incontrovertibile che “iconvenuti sono residenti in Italia” aveva omesso di applicare la regolaprevista dall’art. 3 della legge 218/1995 che prevede:

«La giurisdizioneitaliana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia ovi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a normaNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è previstadalla legge»Con un terzo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 laviolazione e falsa applicazione dell'art. 64, lett. a), nonché violazione dilegge per omessa applicazione degli artt. 3, 50 e 56 della legge n. 218/95e ciò in relazione all’art. 112 c.p.c per avere la Corte di Appello diCatanzaro omesso di dichiarare la giurisdizione italiana.Si sostiene che la sentenza appare lacunosa e illogica laddove nonaffronta la questione della giurisdizione legata proprio alla residenza e ciòin quanto rimanda semplicemente alle argomentazioni del giudicestraniero senza però spiegare in diritto perché la motivazione di rigetto delgiudice straniero sarebbe condivisibile.Con un quarto motivo si censura la decisione ai sensi dell’ art. 360 n. 3sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’ art. 67 legge n.218 del 1995 e del DM 147/2022 per avere la Corte di appello individuatolo scaglione tariffario da assumere come parametro di riferimentonell’importo per il quale è stata pronunciata la condanna al pagamentosenza considerare che il procedimento di cui all'art. 30 del D.Lgs. 1settembre 2011, n. 150, richiamato dall'art. 67, comma secondo, dellalegge n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nelgiudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede ilriconoscimento, ma la dichiarazione dell'efficacia di tale sentenzanell'ordinamento italiano.Il primo tre motivi che meritano un vaglio congiunto sono inammissibili inquanto non dialogano con la ratio che sostiene la decisione.La Corte territoriale ha respinto l’eccezione sollevata dagli odierniricorrenti sul presupposto che la loro contumacia nel giudizio innanzi alNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026giudice straniero (ossia dei sigg.ri Sestito Francesco e Sestito Mario) nonera emersa in alcuna parte della sentenza oggetto di delibazione mettendoin luce che “non è chiaro perché i convenuti nella propria memoria dicostituzione a pag. 8 sostengano di essere stati contumaci nel giudizio diimpugnazione, trattandosi di pronuncia resa in primo grado e passata ingiudicato in quanto non appellata”.Conclusione questa riscontrata nella sentenza oggetto di delibazione , ovea pag 9 viene dato atto che tutti i soggetti citati abbiano preso parte algiudizio e dal fatto non contestato che due delle quattro parti convenuteavessero pure dato esecuzione spontaneamente alla pronuncia del giudicestraniero.In questo quadro la Corte di appello, esclusa la contumacia delle particonvenute avanti al Giudice straniero, ha correttamente rilevato che nonessendo la questione relativa alla giurisdizione fatta oggetto di ritualeeccezione avanti all’ autorità giudiziaria del Liechtenstein non potevaessere fatta valere, per la prima volta, davanti al giudice italiano avendole parti consumato il relativo potere.Si tratta di una ragionamento coerente con quanto affermato da questaCorte.Il difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propridell'ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218del 1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudiceitaliano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudicestraniero, ne avrebbe inficiato il giudizio." (Cass.

Sez. U. n. 21946/2015;Cass n. 1255 del 2025).Quindi, ai sensi della legge n. 218/1995, i vizi che, se tempestivamentededotti avanti al giudice straniero avrebbero inficiato il giudizio (quale ilNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026vizio della notifica dell'atto introduttivo e la pretesa incongruità deltermine a comparire assegnato al convenuto), non possono essere fattivalere, per la prima volta, davanti al giudice italiano.Ciò vale anche in ordine al preteso difetto di "competenza giurisdizionale",secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, come stabilito dall'art.64, comma 1, lett. a), della legge n. 218/1995, atteso che, perl'ordinamento nazionale, la competenza giurisdizionale è accettata ed èderogabile dalle parti anche implicitamente, ai sensi dell'art. 4(Accettazione e deroga della giurisdizione) proprio della legge n.218/1995, secondo il quale "1.

Quando non vi sia giurisdizione in baseall'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmenteaccettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenutocompaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primoderogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se laderoga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

3. Laderoga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano lagiurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.".In base alle regole desumibili dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, diriforma del diritto internazionale privato, la competenza giurisdizionale delgiudice straniero, che abbia pronunciato la sentenza del cuiriconoscimento in Italia si discuta, deve ritenersi sussistente non soloquando nel Paese straniero il convenuto abbia la residenza o il domicilio ovi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 64, comma1, lettera a, in relazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995),ma anche quando ricorra uno dei criteri di collegamento previsti dagli artt.3, comma 2, e 4, della medesima legge, e quindi sia nell'ipotesi in cuiNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026sussista una deroga convenzionale della giurisdizione a favore del giudicestraniero o vi sia stata accettazione espressa o tacita della giurisdizionestessa da parte del convenuto.Va inoltre rilevato che “eventuali” eccezioni sulla giurisdizione giàproposte nel diverso procedimento incardinato presso la Corte di Giustiziadell’Obergerich sono relative ad altro e differente giudizio non assumoalcun rilievo nel procedimento incardinato avanti all’autorità giudiziaria delLiechtenstein.Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Giova rilevare che domanda di valore indeterminabile, con applicazione delconseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda ilcui valore non può essere tradotto in termini monetari in mancanza diconcreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti.La Corte di appello ha correttamente utilizzato come parametro diriferimento nella vigenza del D.M. 2014 nr 55 lo scaglione compreso tra€ 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi prendendo a riferimento ilvalore della somma riconosciuto nella sentenza da delibare.

Scaglione cheè peraltro identico per le cause di valore indeterminato.L’art 30 del D.Lgs nr 150/2011 infatti fa espresso riferimento al ritosemplificato di cognizione al quale si applicano i parametri forensi vigenti.Con riguardo al rilievo circa la non particolare complessità della causa ladoglianza appare generica e comunque sottratta al sindacato di legittimitàessendo demandato al giudice del merito.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 17354/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 10479/2026Data pubblicazione 21/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamentodella somma di € 3000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi e al 15% perspese generali ed accessori di legge.

Dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma 10.04.2026Il Presidente(Alberto Giusti)