Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10457/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Tunisian citizen's expulsion appeal citing lack of specific health and passport evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10457/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected a Tunisian citizen's appeal against an expulsion order and detention. The lower court had denied the appeal, finding the family ties insufficient for exemption and noting the applicant entered Italy over a year ago. The Supreme Court dismissed the cassation grounds for lack of specific evidence regarding health conditions and possession of a passport.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19 d.lgs. 286/98; Art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/98; Art. 366 n.4 e n.6 cod. proc. civ.: Appeals against administrative expulsion orders are inadmissible if the applicant fails to provide specific, appreciable evidence of health conditions or document possession required to challenge the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion order administrative detention health condition exemption passport possession family ties assessment cassation admissibility foreign national rights

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 d.lgs. 286/98
Art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/98
La previsione che dispone che allo stranierosia assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale,sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea esulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito contenutanell’art. 10 ter, comma 1 del d.lgs.
Art. 366 n.4 e n.6 cod. proc. civ.
Anche questa censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensidell’art. 366 n.4 e n.6 cod.
Art. 13 bis, comma 3 d.lgs. 286/1998
Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs.
art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998
Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

italericcardo.campochiaro@pec.ordineavvocaticatania.it;-ricorrente-ControPrefettura Utg di Caltanissetta, Ministero Interno , Questura Caltanissettaex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale eello Stato condomicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocturastato.it;-resistente-avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta n. 374/2024depositata il 10/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalconsigliera Annamaria Casadonte.Numero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/2026RILEVATO CHE1.Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un cittadinotunisino avverso la sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta, cheaveva rigettato l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso dalPrefetto di Caltanissetta e il conseguente ordine di trattenimento presso ilCentro di Permanenza per i Rimpatri.2.Il ricorrente, giunto in Italia nel settembre 2023, era stato ospitato dafamiliari residenti in Sicilia.

In seguito a un incidente stradale e alsuccessivo ricovero ospedaliero, gli veniva notificato il provvedimento diespulsione e disposto il trattenimento.3.Il decreto di espulsione veniva impugnato davanti al Giudice di pace, checon sentenza n.374 del 10/12/2024 rigettava il ricorso, confermando ilprovvedimento prefettizio.4.Il ricorrente ha chiesto la cassazione della pronuncia del Giudice di pacecon ricorso notificato il 7/2/2025 ed affidato a quattro motivi.L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 comma 1,cod. proc. civ. .CONSIDERATO CHE5.

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.19 d.lgs. 286/98 per non avere il Giudice di pace valutato il rischioconcreto e attuale di violazione di obblighi costituzionali o internazionali incaso di rimpatrio, in particolare alla luce della situazione dei diritti umaninel Paese di origine.5.1.La censura è infondata, avendo il Giudice di pace valutato lecircostanze allegate dal ricorrente in ordine ai legami parentali elegittimamente escluso che essi siano riconducibili nell’alveo dei casi diinespellibilità contemplati con particolare riferimento ai legami familiari eparentali dall’art. 19 comma 2 lett.

c) d.lgs. 286/1998 e limitati ai parentiNumero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/2026di secondo grado, con esclusioni di quelli di grado ulteriore quali sonoquelli rappresentati dal ricorrente (zii paterni e materni).6.Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/98 con riferimento all’obbligoinformativo relativo alla protezione internazionale, in quanto il ricorrentenon sarebbe stato adeguatamente informato della possibilità di richiederela protezione internazionale secondo le modalità previste dalla legge.6.1.La censura è infondata.

La previsione che dispone che allo stranierosia assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale,sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea esulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito contenutanell’art. 10 ter, comma 1 del d.lgs. 286/1998 si applica nell’ambito delleoperazioni di l'identificazione del cittadino straniero rintracciato inoccasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esternaovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggioin mare, non nel caso di successiva adozione di provvedimento diespulsione amministrativa ai sensi dell’art.13 d.lgs. 286/1998 , come nellafattispecie in esame adottata oltre un anno dopo l’ingresso in Italia delricorrente attraverso la frontiera di Mazzara del Vallo.7.Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio e cioè il possesso del passaporto.

Il ricorrente si lamenta che ilgiudice abbia omesso di considerare il fatto che egli era in possesso di unpassaporto valido, circostanza che avrebbe dovuto comportare laconcessione di un termine per la partenza volontaria, anziché l’esecuzionecoattiva dell’espulsione.7.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art.366 n.4 e n.6 cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente allegato copiadel passaporto di cui si sostiene, contrariamente a quanto risulta dallasentenza impugnata, essere stato in possesso.Numero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/20268.Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio e cioè le precarie condizioni di salutedel ricorrente, che avrebbero dovuto indurre a non confermarel’espulsione, essendo incompatibili con il trattenimento e con il viaggio.8.1.

Anche questa censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensidell’art. 366 n.4 e n.6 cod. proc. civ., non essendo nemmeno statedescritte dal ricorrente in termini apprezzabili quali e di che gravitàfossero le condizioni di salute rilevanti ai fini della sua inespellibilità.9.Il ricorso va quindi respinto.10. Nulla va disposto sulle spese del giudizio atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva.11. Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.Il PresidenteAlberto Giusti