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Ordinanza Interlocutoria — n. 10029/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify if candidate lists exceeding 2% votes require financial reporting under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10029/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new public hearing to resolve a critical legal question regarding candidate lists. The lower appellate court had dismissed the sanction by ruling that 'Impegno Civico' was merely a candidate list exempt from reporting obligations. The Commission of Guarantee argued that the group elected three regional councillors and thus fell under the reporting regime for lists exceeding 2% of votes, while the appellant contended it was a dissolved local list without party status. The supreme court found the first ground of appeal meritorious and necessary for uniform legal interpretation, ordering a new hearing to definitively determine the scope of reporting obligations for such entities.

Regesto Legislator

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Art. 9 L. 96/2012; Art. 132 cod. proc. civ.: The court establishes that when a lower court's decision on the reporting obligations of candidate lists relies on ambiguous parliamentary doubts rather than a clear statutory interpretation, the case must be remanded to clarify whether such lists are excluded from the reporting regime.

Parole chiave

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candidate lists reporting political party status financial transparency obligations remand for new hearing statutory interpretation scope

Disposizioni normative citate

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Art. 9 L. 96/2012
Riccarand, annullando la sanzione e ritenendo che “Impegno Civico”fosse una mera lista di candidati, non soggetta agli obblighi di rendicontoex art. 9 L. 96/2012.5.In particolare, la corte territoriale ha accolto il secondo motivo conassorbimento degli altri.
Art. 132 cod. proc. civ.
Sottolinea che“Impegno Civico” ha eletto tre consiglieri regionali e non era espressionedi un partito nazionale, quindi era obbligata al rendiconto.8.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza percarenza di motivazione (art. 132 cod.proc.civ.).
art. 132 cod.proc.civ
Sottolinea che“Impegno Civico” ha eletto tre consiglieri regionali e non era espressionedi un partito nazionale, quindi era obbligata al rendiconto.8.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza percarenza di motivazione (art. 132 cod.proc.civ.).

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Testo completo

TICI, ex lege rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitaleags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; .-ricorrente-controRICCARAND ELIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Anais Riccarandcon domicilio digitale avvanaisriccarand@puntopec.it;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6562/2024depositata il 17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dallaconsigliera Annamaria Casadonte.RILEVATO CHENumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/20261.La Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e ilcontrollo dei rendiconti dei partiti politici ha impugnato la sentenza dellaCorte d'appello di Roma n. 2562/2024 pubblicata in data 17/10/2024 cheaveva accolto il gravame proposto da Elio Riccarard, quale presidente delgruppo denominato “Impegno civico”, avverso la sentenza del Tribunale diRoma che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale era stato contestato a “Impegno Civico” lamancata corretta rendicontazione per l’esercizio 2018, imponendo unasanzione di € 72.000.2.A sostegno del ricorso il sig.

Riccarand aveva dedotto che “ImpegnoCivico” fosse solo una lista civica locale sprovvista di organizzazione, nonun vero partito politico, e che fosse stata sciolta poco dopo le elezioni.3.Il Tribunale di Roma, pronunciando nel contraddittorio tra le parti, avevarigettato l’opposizione, riconoscendo “Impegno Civico” come soggettoobbligato alla rendicontazione.4.La Corte d’Appello di Roma, invece, aveva accolto l’impugnazione delsig. Riccarand, annullando la sanzione e ritenendo che “Impegno Civico”fosse una mera lista di candidati, non soggetta agli obblighi di rendicontoex art. 9 L. 96/2012.5.In particolare, la corte territoriale ha accolto il secondo motivo conassorbimento degli altri.

Il giudice d’appello ha richiamato i dubbi espressinel corso dell'audizione parlamentare del Presidente della Commissionedegli Statuti per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partitipolitici ove era stato evidenziato che l'articolo 9 comma 4, della legge 96del 2012 non includeva espressamente le liste dei candidati tra i soggettitenuti al rendiconto. Aggiungeva che Impegno civico era sorta e si eraestinta nel volgere di pochi mesi in concomitanza delle elezioni regionalidella Valle d'Aosta del maggio 2018 per giungere alla conclusione chequella aggregazione manifestava maggiore vicinanza allo schema dellalista di candidati piuttosto che a uno stabile movimento politico.

In quantoNumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/2026lista di candidati era ad avviso della corte d'appello dispensata dall'obbligodi rendicontazione.6.La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 17/10/2024 èchiesta dalla Commissione con ricorso notificato il 16/4/2025 ed affidato adue motivi cui resiste il sig. Riccarand in proprio e nella qualità dipresidente del gruppo denominato “Impegno civico” con controricorsoillustrato da memoria.CONSIDERATO CHE7.Con il primo motivo si deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 9L. 96/2012.

La Commissione sostiene che la Corte d’appello abbia erratonel ritenere che le liste di candidati siano escluse dagli obblighi direndicontazione; a tal fine richiama la normativa, che estende l’obbligoanche alle liste di candidati non espressione diretta di partiti, se superanoil 2% dei voti o eleggono almeno un rappresentante. Sottolinea che“Impegno Civico” ha eletto tre consiglieri regionali e non era espressionedi un partito nazionale, quindi era obbligata al rendiconto.8.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza percarenza di motivazione (art. 132 cod.proc.civ.).

Si contesta che lamotivazione della Corte d’Appello sia solo apparente e priva di fondamentonormativo, basata su “dubbi” espressi in audizioni parlamentari e non suuna reale analisi giuridica. Parte ricorrente ribadisce che la strutturaassociativa di “Impegno Civico” (associazione non riconosciuta, conpresidente e vicepresidente) la qualifica come partito/movimento politico,non come semplice lista.9.Ciò posto, ritiene il Collegio che la causa sia da rinviare alla pubblicaudienza perché vengano approfondite e discusse le questioni nuove, diparticolare rilievo nomofilattico poste dal primo motivo e cioè se le liste dicandidati siano escluse o meno dagli obblighi di rendicontazione.

P.Q.MNumero registro generale 8643/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 10029/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026.La PresidenteMaria Acierno