Decreto — n. 9918/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiliato inBianco (RC), alla Via Magna Grecia n. 2, presso e nello studiodell’Avvocato Giuseppe Strangio (STRGPP81P27D976V), che lorappresenta e difende, giusta procura speciale allegata in atti.-ricorrente-controBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena,alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice specialeMarisa Martorelli, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Giordano Balossi(BLSGDN69M09F133X), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’AvvocatoMarco Fabio Leppo.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn. 458/2025, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23215/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 9918/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9918/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2, presso e nello studiodell’Avvocato Giuseppe Strangio (STRGPP81P27D976V), che lorappresenta e difende, giusta procura speciale allegata in atti.-ricorrente-controBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena,alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice specialeMarisa Martorelli, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Giordano Balossi(BLSGDN69M09F133X), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’AvvocatoMarco Fabio Leppo.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn. 458/2025, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23215/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 9918/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
Parole chiave
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iliato inBianco (RC), alla Via Magna Grecia n. 2, presso e nello studiodell’Avvocato Giuseppe Strangio (STRGPP81P27D976V), che lorappresenta e difende, giusta procura speciale allegata in atti.-ricorrente-controBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena,alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice specialeMarisa Martorelli, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Giordano Balossi(BLSGDN69M09F133X), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’AvvocatoMarco Fabio Leppo.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn. 458/2025, depositata il 15/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23215/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 9918/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese