Decreto — n. 9915/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASovicille(SI), Loc. S. Rocco a Pilli, alla via del Castruccio n. 23, in personadel suo legale rappresentante Roberto Moscatelli, elettivamentedomiciliata in Siena, alla via del Cavallerizzo n. 1, presso lo studiodell'Avvocato Duccio Panti (PNTDCC61A28I726Q), che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti-ricorrente-controBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena,alla piazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice specialedott.ssa Daniela Gallego, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Fabio Nannotti(NNNFBA58H18G713R), presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata avvfabionannotti@puntopec.it elettivamente domicilia-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n.1355/2025, depositata il 18/07/2025.vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21713/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 9915/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9915/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sovicille(SI), Loc. S. Rocco a Pilli, alla via del Castruccio n. 23, in personadel suo legale rappresentante Roberto Moscatelli, elettivamentedomiciliata in Siena, alla via del Cavallerizzo n. 1, presso lo studiodell'Avvocato Duccio Panti (PNTDCC61A28I726Q), che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti-ricorrente-controBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena,alla piazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice specialedott.ssa Daniela Gallego, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Fabio Nannotti(NNNFBA58H18G713R), presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata avvfabionannotti@puntopec.it elettivamente domicilia-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n.1355/2025, depositata il 18/07/2025.vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21713/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 9915/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
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Sovicille(SI), Loc. S. Rocco a Pilli, alla via del Castruccio n. 23, in personadel suo legale rappresentante Roberto Moscatelli, elettivamentedomiciliata in Siena, alla via del Cavallerizzo n. 1, presso lo studiodell'Avvocato Duccio Panti (PNTDCC61A28I726Q), che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti-ricorrente-controBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena,alla piazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice specialedott.ssa Daniela Gallego, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Fabio Nannotti(NNNFBA58H18G713R), presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata avvfabionannotti@puntopec.it elettivamente domicilia-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n.1355/2025, depositata il 18/07/2025.vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21713/2025Numero sezionale 198/2026Numero di raccolta generale 9915/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese