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Decreto — n. 9913/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9913/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9913/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Massimo Schipilliti(SCHMSM70C19C933O), presso il cui studio elettivamente domiciliain Cantù (CO), alla via Manara n. 4.-ricorrente-controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla Piazza San Carlon. 156, in persona del procuratore speciale dott. Ciro Manzo,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti,dall’Avvocato Paolo Guzzetti (GZZPLA69B17C933B), presso il cuistudio elettivamente domicilia in Milano, alla via Larga n. 9.-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE MILANO, in persona dellegale rappresentante pro tempore;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9913/2026 — snciv · Corte di Cassazione: BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimate-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO n.1933/2025, depositata il 30/06/2025.Numero registro generale 22072/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 9913/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 17/04/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi spese di procedura spese d'esecuzione valore litigioso ripetibili dell'avvocato obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Massimo Schipilliti(SCHMSM70C19C933O), presso il cui studio elettivamente domiciliain Cantù (CO), alla via Manara n. 4.-ricorrente-controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla Piazza San Carlon. 156, in persona del procuratore speciale dott. Ciro Manzo,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti,dall’Avvocato Paolo Guzzetti (GZZPLA69B17C933B), presso il cuistudio elettivamente domicilia in Milano, alla via Larga n. 9.-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE MILANO, in persona dellegale rappresentante pro tempore;

BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimate-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO n.1933/2025, depositata il 30/06/2025.Numero registro generale 22072/2025Numero sezionale 197/2026Numero di raccolta generale 9913/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 17/04/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese