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Decreto — n. 9908/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9908/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9908/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Massimiliano Manna(MNNMSM63M02F935O), presso il cui studio elettivamentedomiciliano in Bastia Umbra (PG), alla via Girolamo Gambara n. 2-ricorrente-controBANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (anche qualeincorporante di Banca Popolare di Spoleto s.p.a.), con sede in Desio(MB), alla via Rovagnati n. 1, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata in atti, dall’Avvocato Alessandro Accardi(CCRLSN76H11I921T), presso il cui studio elettivamente domiciliain Spoleto (PG), al Corso Garibaldi n. 11-controricorrente-controPHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. (quale mandataria di2WORLDS S.R.L.), con sede in Roma, al Corso Vittorio Emanuele IIn. 284, in persona del consigliere delegato dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9908/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2-ricorrente-controBANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (anche qualeincorporante di Banca Popolare di Spoleto s.p.a.), con sede in Desio(MB), alla via Rovagnati n. 1, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata in atti, dall’Avvocato Alessandro Accardi(CCRLSN76H11I921T), presso il cui studio elettivamente domiciliain Spoleto (PG), al Corso Garibaldi n. 11-controricorrente-controPHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. (quale mandataria di2WORLDS S.R.L.), con sede in Roma, al Corso Vittorio Emanuele IIn. 284, in persona del consigliere delegato dott.

Parole chiave

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procedura esecutiva azione di rivendicazione nel pignoramento esecuzione del sequestro realizzazione del pegno immobiliare esecuzione in via di pignoramento recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
11-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n.438/2025, depositata il 23/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’Avvocato Massimiliano Manna(MNNMSM63M02F935O), presso il cui studio elettivamentedomiciliano in Bastia Umbra (PG), alla via Girolamo Gambara n. 2-ricorrente-controBANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (anche qualeincorporante di Banca Popolare di Spoleto s.p.a.), con sede in Desio(MB), alla via Rovagnati n. 1, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata in atti, dall’Avvocato Alessandro Accardi(CCRLSN76H11I921T), presso il cui studio elettivamente domiciliain Spoleto (PG), al Corso Garibaldi n. 11-controricorrente-controPHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. (quale mandataria di2WORLDS S.R.L.), con sede in Roma, al Corso Vittorio Emanuele IIn. 284, in persona del consigliere delegato dott.

Roberto Tavani,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in attidall’Avvocato Alessandro Accardi (CCRLSN76H11I921T), presso ilNumero registro generale 23808/2025Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 9908/2026cui studio elettivamente domicilia in Spoleto (PG), al CorsoData pubblicazione 17/04/2026Garibaldi n. 11-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n.438/2025, depositata il 23/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in Euro2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese