Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9904/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9904/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9904/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

cato Davide Ghione-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-Inail in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pontoneunitamente all’avvocato Lorella Frascona'-costituita resistente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Torino nel RG n. 390/2024depositato il 18/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9904/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 390/2024depositato il 18/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
correzione di errore materiale spese di ripristino spese di esecuzione accollo delle spese procedurali anticipi delle spese risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13547/2025Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9904/2026Data pubblicazione 17/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

cato Davide Ghione-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-Inail in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pontoneunitamente all’avvocato Lorella Frascona'-costituita resistente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Torino nel RG n. 390/2024depositato il 18/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13547/2025Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9904/2026Data pubblicazione 17/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/04/2026Massimo Ferro