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Ordinanza — n. 9861/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late bankruptcy claim due to lack of standing and insufficient proof of creditor rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9861/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected a late bankruptcy claim filed by a creditor assignment company against a bankrupt entity. The lower court dismissed the opposition because the plaintiff failed to prove active standing and the specific rights of the original creditor, providing only a generic assignment notice. The cassation court upheld this decision, ruling that the plaintiff's request amounted to a revision of the trial judge's factual assessment, which is reserved for the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 101 l. fall.; Art. 98 s. l. fall.: A creditor assignment company lacks standing to claim privileged status in bankruptcy without proving the specific rights of the original creditor, and a generic assignment notice does not constitute proof of the underlying debt or cure procedural defects.

Parole chiave

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bankruptcy law creditor standing assignment of debt privileged claim proof of debt cassation review procedural standing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 101 l. fall.
Con ricorso ex art. 101 l.
Art. 98 s. l. fall.
Con ricorso ex art. 98 s. l. fall., MCE Locam s.p.a.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
96, comma 3, c.p.c.;- condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art.
Art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di infondatezza di tutti imotivi del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 380-bis c.p
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di infondatezza di tutti imotivi del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art.
artt. 2697 c.c
per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.,115 c.p.c., 99 l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 n. 4116/2016
Cass. Sez. 1 n. 4116/2016,Cass.
Cass. Sez. 1 n. 22548/2018
4116/2016,Cass. Sez. 1 n. 22548/2018, Cass.
Cass. Sez. 1 n. 5617/2020
Cass. Sez. 1, 24/12/2025, n. 33966
Cass. Sez. 1, 24/12/2025, n. 33966).Numero registro generale 29398/2020Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 9861/2026Data pubblicazione 16/04/20266.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023; Sez.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/9/2023
Sez. 1 n.22386/2019
Sez. 1 n. 29421/2023
Sez. 1 n. 4116/2016
Sez. 1 n. 4116/2016,Cass.
Sez. 1 n. 22548/2018
Sez. 1 n. 22548/2018, Cass.

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Testo completo

sentante pro tempore Avv. Lorenzo Iacoella, con sedein Roma, Via Vincenzo Lamaro n. 13, codice fiscale, partita I.V.A. e numerodi iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 1144229100 (in sostituzionedi MCE Locam S.p.a. - quale nuova mandataria della società MARMAROLE SPVS.R.L.), rappresentata e difesa per procura speciale in atti dall’Avv. FabioCurtarello (c.f. CRT FBA 70M19 G224Q), con studio in Monselice (PD), Via G.Zanellato.-ricorrente-controdifeso dall'avvocato DALLA PAOLA MARTA (DLLMRT73R53L840G).-controricorrente-avverso il DECRETO al n. 1941/2020 emesso dal TRIBUNALE di VICENZA indata 13/10/2020;Numero registro generale 29398/2020Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 9861/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026dal Consigliere dott.

Roberto Amatore;1. Con ricorso ex art. 101 l. fall. MCE Locam s.p.a., in qualità di mandatariadi Marmarole SPV s.r.l., chiedeva d’essere ammessa al passivo del fallimentoindicato in epigrafe in via privilegiata ipotecaria: ▪ per euro 936.336,84 alladata del 1/12/2017 per un rapporto derivante da contratto di mutuofondiario; ▪ per euro 65.098,75 alla data del 1/12/2017 per un rapportoderivante da apertura in conto corrente con garanzia ipotecaria, entrambiintercorsi con Banca Prealpi e poi oggetto di “cessione in blocco” e“cartolarizzazione” a Marmarole SPV s.r.l..2.

L’istante fondava la propria domanda ultratardiva deducendo l’assenzadell’avviso ex art. 92 l. fall. alla società cessionaria del credito.3. Il Giudice delegato escludeva tuttavia il credito e il grado di prelazione “…in quanto la domanda è ultratardiva …”.4. Con ricorso ex art. 98 s. l. fall., MCE Locam s.p.a. proponeva opposizionecontro il decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo. Nel ricorso,l’opponente ribadiva l’assenza di comunicazioni ex art. 92 e 107 l. fall. echiedeva, infine, l’ammissione per entrambi i crediti in via privilegiata.4.1 La curatela resisteva all’opposizione con memoria difensiva, deducendola carenza di legittimazione di MCE Locam, la carenza di prova scritta dellatitolarità del credito, l’inammissibilità della domanda ex art. 101 l. fall.,l’insussistenza o carenza di prova del credito insinuato, l’insussistenza delprivilegio ipotecario.4.2 Il Tribunale di Vicenza, col decreto indicato in epigrafe, rigettaval’opposizione, per la mancata dimostrazione della legittimazione attiva delcreditore istante, già cessionario del credito insinuato al passivo.

Osservavail Tribunale che, per provare il suo diritto, l’opponente aveva prodotto soltantola copia di un “avviso di cessione di credito pro soluto ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999” relativa all’avviso di pubblicazione sulla Gazzettaufficiale; evidenziava che non era possibile desumere dal solo avviso diNumero registro generale 29398/2020Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 9861/2026Data pubblicazione 16/04/2026cessione prodotto che gli specifici diritti di credito originariamente vantati daBanca di Credito cooperativo delle Prealpi nei confronti di SV.ED.ES. s.r.l.fossero stati ceduti a Marmarole SPV s.r.l..5.

Il decreto, pubblicato il 13/10/2020, è stato impugnato da MCE LOCAMSPA con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il FALLIMENTOSVEDES SVILUPPO EDILE ESTENSE SRL ha resistito con controricorso.6. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di infondatezza di tutti imotivi del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380-bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..La procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale AnnaMaria Soldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo la ricorrente impugna il decreto ex art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Costituzione e all’art. 101,comma secondo, c.p.c., lamentando la nullità del provvedimento impugnatoper non averle il Tribunale concesso un termine per dispiegare le propriedifese e produrre documentazione, a fronte della eccezione della curatela dicarenza della titolarità del credito.2. Con il secondo mezzo la ricorrente impugna il decreto ex art. 360, commaprimo, n. 3), c.p.c. in relazione agli articoli 1, 4, 7.1 della legge 130/1999,58 TUB, 2697 e 1262 c.c. e dei principi di diritto espressi dalla Corte diCassazione (Cass. 31118/2017 e 15884/2019) per avere il Tribunale diVicenza ritenuto che, in mancanza del documento di identificazione dei creditiallegato al contratto di cessione, richiamato nell’avviso di cessione, essaricorrente non avesse provato che i crediti azionati rientravano nel perimetrodella cessione pubblicizzata.Numero registro generale 29398/2020Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 9861/2026Data pubblicazione 16/04/20263.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 360, primocomma, n.

3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.,115 c.p.c., 99 l. fall., 2730 e 2735 c.c., per avere il Tribunale di Vicenzaritenuto che - in assenza del documento di identificazione allegato al contrattodi cessione - non fosse stata provata la sua titolarità del credito, in contrastocon la regola che l’onere della prova riguarda solo il fatto incerto, mentre nonha bisogno di prova il fatto pacifico o riconosciuto o non contestato.4. Col quarto motivo la ricorrente si duole dell’assenza di motivazione circaun fatto decisivo del giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti,per non avere il Tribunale di Vicenza esaminato una serie di fatti idonei aprovare in via presuntiva che i crediti azionati rientravano nel perimetro dellacessione dei crediti di cui all’avviso di cessione.5.

I motivi sono infondati, esattamente per le ragioni già evidenziate nellaproposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.È stato impugnato il decreto di rigetto di un’opposizione a stato passivoincentrata su un credito oggetto di cessione in blocco, ai sensi della l. n. 130del 1999.Per la parte che interessa, l’opposizione è stata respinta (a fronte dellacontestazione della curatela) per difetto di prova dell’inclusione del credito traquelli ceduti in blocco, identificati nell’avviso di cessione de relato a undocumento di identificazione non prodotto in giudizio.5.1 Il primo motivo (nullità del provvedimento per mancata concessione diun termine a difesa finalizzato alla produzione di documenti) èmanifestamente infondato: nel giudizio di opposizione allo stato passivo ilcuratore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede diverifica; in tal caso, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezionenuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concessotermine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre ladocumentazione probatoria idonea a supportarle (Cass.

Sez. 1 n.22386/2019); ma nel caso concreto la questione atteneva (e attiene) allaprova della titolarità del credito, vale a dire al fatto costitutivodell’insinuazione il cui fondamento era stato contestato fin dall’inizio (si vedaNumero registro generale 29398/2020Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 9861/2026Data pubblicazione 16/04/2026in proposito Cass. Sez. 1, 21/06/2025, n. 16628), sicché fin dall’inizioavrebbe dovuto considerarsi al centro dell’onere della prova; in tal sensonessun ulteriore documento si sarebbe potuto legittimamente produrre nelcorso del giudizio di opposizione; invero, in ambito di impugnazione dellostato passivo, il creditore rimane onerato della prova dei fatti costitutivi delproprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato aprodurre a pena di decadenza nuovi documenti non prodotti nella fase diverifica davanti al giudice delegato ma solo entro il termine di costituzione dicui all'art. 99, comma 6, l. fall. (Cass.

Sez. 1 n. 29421/2023).5.2 I restanti motivi – tutti afferenti alla prova del credito in ragione del fattoche la stessa si sarebbe dovuta desumere dalle indicazioni di cui all’avviso dicessione in correlazione coi documenti prodotti e, dunque, a prescindere daldocumento identificativo menzionato dal tribunale - anche a voler sorvolaresul difetto di autosufficienza del ricorso - integrano all’evidenza censure dimerito.Il tribunale ha difatti svolto la disamina della prova documentale inconsonanza con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui è sempre onerespecifico del soggetto, che chiede di essere ammesso al passivo di unfallimento, dare la prova del proprio diritto sotto tutti i profili in cui lo stessoviene ad articolarsi; e le previsioni del TUB (art.

58) come pure quelle della l.n. 130 del 1999, nel prevedere la notizia dell'avvenuta cessione medianteiscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nondel relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria dieventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattualeinerente appunto alla fattispecie traslativa (cfr. Cass. Sez. 1 n. 4116/2016,Cass. Sez. 1 n. 22548/2018, Cass. Sez. 1 n. 5617(2020). Ne segue che, nelsindacare la valutazione della prova della fattispecie rispetto allo specificocredito di cui si controverte, la ricorrente finisce per sottoporre alla Corte unarichiesta di revisione del giudizio di contro istituzionalmente riservato algiudice del merito; giudizio motivato in relazione ai documenti in effettiprodotti in giudizio e come tale incensurabile in sede di legittimità (cfr. daultimo, anche:

Cass. Sez. 1, 24/12/2025, n. 33966).Numero registro generale 29398/2020Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 9861/2026Data pubblicazione 16/04/20266. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabileanche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, comenella specie: cfr.

Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023; Sez. U,Ordinanza n. 27433 del 27/9/2023).La Corte stima equo fissare in € 12.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, tenuto conto del carattere consolidato dei principigiurisprudenziali applicati e della manifesta infondatezza del ricorso, per imotivi ampiamente esposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13,co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del fallimento controricorrente, liquidandole incomplessivi € 12.000, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali edaccessori di legge;- condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 12.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;- condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parteNumero registro generale 29398/2020Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 9861/2026Data pubblicazione 16/04/2026della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte diCassazione, in data 25.3.2026Il Presidente