Cassation court dismisses appeal regarding tacit renewal of public procurement contracts as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that a tacit renewal of a public contract was null and void. The University of Messina argued the contract clause required a formal act for extension, while the contractor claimed a tacit renewal occurred due to lack of notice. The court rejected the contractor's argument, citing established jurisprudence that the statutory ban on tacit renewals for public administrations applies retroactively and cannot be inferred from silence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993; Art. 23, l. n. 62 del 2005: The statutory prohibition on tacit renewal of public administration contracts for goods and services is absolute, applies retroactively to pre-existing agreements, and renders any tacit extension null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
omicilio digitale avv.armelliniclaudio@pec.giuffrè.it;-ricorrente-controUNIVERSITA' STUDI MESSINA, ex lege rappresentata e difesa dall'AVVO-CATURA GENERALE DELLO STATO con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 447/2022depositata il 28/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera Annamaria Casadonte.RILEVATO CHENumero registro generale 25473/2022Numero sezionale 3712/2025Numero di raccolta generale 9756/2026Data pubblicazione 16/04/20261.
L'impresa Ing. Alfonso Schipani S.r.l. impugna per cassazione la sen-tenza della Corte d'appello di Messina emessa nella causa pendente conl'Università degli Studi di Messina.1.1. Il contenzioso riguarda un contratto di appalto stipulato nel 1991 edella durata di cinque anni tra l'Università e la società Ing. Alfonso Schi-pani S.r.l. per la manutenzione degli impianti elettrici della Facoltà diScienze.2. Il Tribunale di Messina (sent. n. 844/2018) aveva condannato l'Univer-sità a pagare alla società Schipani € 586.324,69, a titolo di corrispettivodovuto per il periodo di proroga del contratto (1999–2003), oltre ad €135.000,00 a titolo di indennizzo per il biennio 2004–2005, ed alle spesedi lite.3.
L'Università proponeva appello principale; la società Schipani appelloincidentale avverso la pronuncia di prime cure.3.1. L'Università sosteneva che l'art. 3 del contratto (“il termine di sca-denza potrà essere prorogato per altri cinque anni sotto i patti e le condi-zioni contrattuali del presente atto, se non verrà disdetta da alcuna delledue parti a mezzo di lettera raccomandata almeno nove mesi prima delladata di scadenza”) non prevedeva una proroga automatica, ma una merafacoltà, che richiedeva un nuovo atto formale e che pertanto la domandadi pagamento proposta dalla società era infondata.4.
La Corte territoriale ha accolto la doglianza, argomentando che la clau-sola non prevedeva un rinnovo automatico, e che in ogni caso il rinno-vo/proroga tacita di contratti pubblici è nullo ai sensi dell'art. 6 L. 537/1993 e art. 23 L. 62/2005.Era quindi dichiarata nulla la proroga tacita e non dovuto il prezzo contrat-tuale fissato dal primo Giudice per il periodo 1999–2003.5. Quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa avanza-ta dall'impresa Schipani, l'Università contestava che vi fosse un arricchi-Numero registro generale 25473/2022Numero sezionale 3712/2025Numero di raccolta generale 9756/2026Data pubblicazione 16/04/2026mento ingiustificato, sostenendo di non essere stata consapevole dellaprosecuzione del rapporto.5.1.
La Corte territoriale ha, invece, riconosciuto che, pur essendo nullo ilcontratto, la società aveva effettivamente svolto le prestazioni (due operaierano presenti quotidianamente fino al 2005, come emerso all'esito dell'i-struttoria testimoniale) di cui l'Università aveva beneficiato.Non essendo provata l'inconsapevolezza o il rifiuto dell'ente, ad avvisodella Corte d'appello sussistevano i presupposti per l'indennizzo ex art.2041 cod. civ., determinato equitativamente in euro 295.912,00, oltre ri-valutazione monetaria e interessi compensativi dal 11/10/2005 (data dicessazione del servizio) fino alla pubblicazione della sentenza.5.2.
Atteso il parziale accoglimento del gravame, la Corte territoriale rav-visava i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.6. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'Impresa Ing. Al-fonso Schipani con ricorso notificato il 2/2/2022, affidato a due motivi edillustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'Università di MessinaCONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. art. 360, n. 3 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione di numerose norme civili (artt.1362 ss. c.c., 1175, 1375, 1227 cod. civ.), dell'art. 6 legge 537/1993, edei principi del legittimo affidamento e dell'apparenza giuridica.7.1.
L'Impresa ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale làdove ha dichiarato nullo il periodo di proroga del contratto di appalto perviolazione del divieto di rinnovo tacito ex art. 6 l. 537/1993 e ha escluso ildiritto al corrispettivo contrattuale per il periodo prorogato, riconoscendosolo un indennizzo ex art. 2041 c.c.7.2. Assume la ricorrente che la proroga prevista dall'art. 3 del contratto(stipulato nel 1991) non equivale al “rinnovo”, ma costituisce mera esten-sione temporale del rapporto originario, già prevista nel contratto stesso.Numero registro generale 25473/2022Numero sezionale 3712/2025Numero di raccolta generale 9756/2026Data pubblicazione 16/04/20267.3.
La Corte d'appello avrebbe erroneamente assimilato la proroga al rin-novo, applicando retroattivamente la legge del 1993 a un contratto ante-riore, in violazione dell'art. 11 preleggi.7.4. L'interpretazione data dalla Corte d'appello sarebbe in contrasto con iprincipi di buona fede, ragionevolezza e tutela dell'affidamento dell'Impre-sa, che aveva proseguito il servizio con il consenso dell'Ateneo, il qualeperaltro aveva pagato parte dei compensi.7.5. L'Impresa ricorrente richiama anche un giudicato esterno (sentenzeCorte d'appello di Messina n. 35/2017 e Trib. di Messina n. 2197/2008) sulmedesimo contratto, in cui era stata riconosciuta la legittimità della proro-ga per il direttore dei lavori (Ing.
Zirilli).8. La censura è inammissibile.8.1. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrenteche denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., apena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impu-gnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo (così Cass.
Sez. Un.23745/2020)9. Ebbene, il motivo non risulta articolato mediante specifiche argomenta-zioni volte a dimostrare l'esistenza di un contrasto tra le affermazioni indiritto contenute nella sentenza gravata e le norme regolatrici della fatti-specie o l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legit-timità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635), ma si limita a prospettare una diversa lettura del con-tratto stipulato tra le parti, insistendo sulla tesi della proroga tacita dellostesso per effetto della mancata disdetta, che la Corte territoriale ha rite-Numero registro generale 25473/2022Numero sezionale 3712/2025Numero di raccolta generale 9756/2026Data pubblicazione 16/04/2026nuto non avvalorata dal tenore letterale della clausola contenuta nell'art.3, in virtù dell'osservazione che quest'ultima si esprimeva soltanto in ter-mini di possibile proroga, ai fini della quale non era dunque sufficiente lamancata disdetta, ma occorreva una specifica manifestazione di volontà intal senso.9.1.
La conclusione è peraltro conforme a diritto, avendo la Corte purechiarito che, in tema di appalti pubblici, il divieto di rinnovo tacito dei con-tratti delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi,previsto dall'art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993, è derogabile solo nei casiprevisti dall'art. 57, comma 5, lett.
b) d. lgs. n. 163 del 2006, applicabileratione temporis (cfr. Cass. 3900/2025).9.2. Inoltre, il divieto di rinnovo tacito previsto, a pena di nullità, per icontratti della P.A. per la fornitura di beni e servizi introdotto dall'art. 6, c.2 della l. n. 537 del 1993, modificato dall'art. 44 della l. 23.12.1994, n.724, è applicabile anche ai contratti stipulati antecedentemente all'entratain vigore della normativa, essendo tale divieto connaturato al sistema cheprevede la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., la cui vo-lontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifesta-re necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge (cfr.
Cass.29988/2018).9.3. Pertanto, la censura è pure inammissibile ai sensi dell'art. 360-biscod. proc. civ.9.4. Parimenti inammissibile la censura basata sull'art. 2909 cod. civ., nonessendo stati allegati i presupposti necessari per il riconoscimento del giu-dicato.10. Con il secondo motivo si deduce - in relazione all'art. 360, n. 3 cod.proc. civ. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.10.1. La ricorrente contesta la liquidazione delle spese processuali da par-te della Corte d'appello, chiedendo la riforma del capo della sentenza cheNumero registro generale 25473/2022Numero sezionale 3712/2025Numero di raccolta generale 9756/2026Data pubblicazione 16/04/2026le aveva poste a suo carico (in tutto o in parte), in quanto conseguenzadiretta dell'erronea decisione di merito.10.2.
La doglianza è assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.11. In conclusione, il ricorso è inammissibile e parte ricorrente, in applica-zione del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione dellespese di lite nella misura liquidata in dispositivo.12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi delloart. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per l'impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al paga-mento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legitti-mità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetta-rie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO