Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9752/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal as non-binding interim set-aside lacks finality and creditor dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9752/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to set aside funds was merely interim and lacked finality. The appellants argued for procedural violations regarding creditor participation and credit validity, but the court found no actual dispute over distribution rights. Consequently, the appeal failed because the contested measure did not definitively resolve the creditor's right to participate in the asset distribution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111, comma 7, Cost.: A bankruptcy appeal is admissible only if the contested ruling is decisive and final regarding the creditor's right to participate in asset distribution or the entitlement to set-aside sums, which is absent in interim set-aside orders.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal admissibility interim set-aside finality creditor participation rights decisive bankruptcy ruling Cassation inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
5», ancora con riferimentoall’art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso, che viene proposto ai sensi dell’art. 111,comma 7, Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 100 c.p
Infine, il terzo motivo prospetta la «violazione e falsaapplicazione delle norme di cui all’art. 100 c.p.c.; artt.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ivamente domiciliati inRoma, via Ugo De Carolis n. 150, presso lo studio dell’avv. FeliceScotto, che li rappresenta e difende, essendo subentrato all’avv.Prospero Pizzolla- ricorrenti -controdott.ssa Angela LOMBARDO, quale curatrice del- intimata -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Torre Annunziatain data 18.10.2020 nel procedimento iscritto al n. 7817/2019R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Numero registro generale 1811/2021Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9752/2026Data pubblicazione 16/04/2026L’avv.

Francesco Scognamiglio, dichiaratosi cessionariodel credito, nonché Luigi Mazza, Addolorata Scia e AntonelloGarofalo, quali ex soci della cessata Parco Verde S.c.a r.l.,proposero reclamo contro il provvedimento con cui il giudicedelegato al fallimento E.R.C.E. S.c.a r.l., in sede di riparto finale,dispose l’accantonamento della somma complessiva di €36.323,37, destinata alla soddisfazione di un credito per il qualeParco Verde S.c.a r.l. era stata ammessa al passivo.Il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò inammissibile ilreclamo, ritenendo non provata la titolarità del credito in capoall’avv.

Francesco Scognamiglio e privi di legittimazione e diinteresse a reclamare gli ex soci della cooperativa creditrice.Contro il decreto del Tribunale, Francesco Scognamiglio,Luigi Mazza, Addolorata Scia e Antonello Garofalo hannoproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.La curatrice del fallimento è rimasta intimata.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,avvalendosi di un nuovo difensore in luogo del precedente,deceduto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione delle norme di cui agli artt. 102, 383, 384 c.p.c.;81, 99, 1260, 1262, 1264, 1324, 1362, 1363 c.c.; artt. 10, 113,115, 117 legge fall.», con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.I ricorrenti, cumulando in un’unica illustrazione una serieeterogenea di censure, prospettano la mancata integrazione delcontraddittorio nei confronti degli altri creditori ammessi alNumero registro generale 1811/2021Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9752/2026Data pubblicazione 16/04/2026passivo, l’erronea interpretazione del progetto di ripartizione ela violazione, da parte del giudice del reclamo, del dovere diesaminare gli atti del fascicolo fallimentare.2.

Con il secondo motivo si denunciano «violazione e falsaapplicazione delle norme di cui agli artt. 26, 110, commi 2 e 3,117 legge fall.; d.lgs. 9.1.2006, n. 5», ancora con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La censura è rivolta contro la parte del decreto in cui ilTribunale di Torre Annunziata ha formulato il seguente rilievo:«l’avv. Scognamiglio non ha proposto alcuna osservazioneavverso il progetto di riparto finale predisposto dal curatore, aisensi dell’art. 36 legge fall., per cui non può dolersidell’accantonamento delle somme disposto dal giudice delegatoin favore della società Parco Verde … per la tardività delladoglianza (che avrebbe dovuto proporre avverso il progetto diriparto finale) …».I ricorrenti rilevano che il fallimento E.R.C.E. S.c.a r.l.venne dichiarato nel 2003, sicché la procedura è retta dallenorme della legge fallimentare nel testo vigente prima delleriforme introdotte a partire dal 2006, e ricordano che lagiurisprudenza si è espressa, con riferimento a quelledisposizioni, nel senso che il reclamo contro il progetto diripartizione può essere proposto anche dai creditori che nonabbiano formulato osservazioni ai sensi dell’art. 110, comma 3,legge fall. (Cass. n. 502/2016).3.

Infine, il terzo motivo prospetta la «violazione e falsaapplicazione delle norme di cui all’art. 100 c.p.c.; artt. 2495,2545-ter e 2545-quater, 2545-septiesdecies, 2514 c.c.; art. 4d.lgs.17.1.2003, n. 6; art. 11, comma 4, legge 59 del 1992;artt. 10, 113, 115, 117, 118, 119, 120 legge fall.», sempre conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 1811/2021Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9752/2026Data pubblicazione 16/04/2026In questo caso, oggetto di censura è la negazione, daparte del tribunale, della legittimazione e dell’interesse ad agirein capo agli ex soci della cessata Parco Verde S.c.a r.l.4.

Il ricorso, che viene proposto ai sensi dell’art. 111,comma 7, Cost. nei confronti di un provvedimento contro ilquale la legge ordinaria non prevede altri mezzi diimpugnazione, è inammissibile per mancanza, nel decreto, delnecessario requisito della decisorietà.Le Sezioni unite hanno affermato, in materia, il seguenteprincipio di diritto: «il decreto del Tribunale che dichiaraesecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamoavente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nellaparte in cui decide la controversia concernente, da un lato, ildiritto del creditore concorrente a partecipare al ripartodell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il dirittodegli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti dellesomme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casiprevisti dall’art. 113 legge fall., si connota per i caratteri delladecisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, èammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensidell’art. 111, comma 7, Cost.».Alla luce di tale principio, il requisito della decisorietàsussiste – tanto nel caso di riparto parziale, quanto, a maggiorragione, in quello di riparto finale – laddove il decreto deltribunale abbia risolto «la controversia concernente, da un lato,il diritto del creditore concorrente a partecipare al ripartodell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il dirittodegli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti dellesomme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti».Nel caso qui in esame, invece, non è stata decisa unacontroversia tra creditori sul diritto alla distribuzione dellaNumero registro generale 1811/2021Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9752/2026Data pubblicazione 16/04/2026somma assegnata ad uno di loro, ma si è discusso soltantodell’accantonamento della somma, nella ritenuta incertezzasulla individuazione del soggetto o dei soggetti legittimati aincassarla.Inoltre, poiché il tribunale ha deciso di confermarel’accantonamento disposto dal giudice delegato, manca, nelprovvedimento impugnato, anche il requisito della definitività,dal momento che l’accantonamento è, per sua natura,temporaneo e non pregiudica la possibilità di una successivarichiesta di assegnazione da parte di qualsiasi soggetto siritenga titolato a ricevere la somma accantonata.In definitiva, il decreto decisorio e definitivo è quello concui il tribunale dispone che si dia luogo al pagamento, inesecuzione del piano di riparto (parziale o finale), di una sommadi denaro in favore di un determinato creditore, rigettando lacontrapposta richiesta di altro creditore di accantonare quellasomma, sulla quale egli accampa una contrapposta pretesa.5.

Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo adecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, nonavendo svolto difese la parte intimata.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 1811/2021Numero sezionale 770/2026Numero di raccolta generale 9752/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente