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Decreto — n. 9746/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9746/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9746/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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usta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Massimo Galletti(GLLMSM62B16F158Y), presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata avv.massimogalletti@pec.giuffre.it elettivamentedomicilia.-ricorrente-controVER S.R.L., con sede in Torrenova (ME), alla contrada Piano Grilli,in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante ing.Valeria Versaci, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Fabrizio Guerrera(GRRFRZ60S18F158Y), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via L.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9746/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Caro n. 62, presso lo studio dell’Avvocato SabinaCiccotti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MESSINA n.448/2025, depositata in data 04/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19452/2025Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9746/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto anticipo spese tardivo pagamento degli arretrati eccezioni processuali tardive termine di pagamento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
62, presso lo studio dell’Avvocato SabinaCiccotti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MESSINA n.448/2025, depositata in data 04/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

usta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Massimo Galletti(GLLMSM62B16F158Y), presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata avv.massimogalletti@pec.giuffre.it elettivamentedomicilia.-ricorrente-controVER S.R.L., con sede in Torrenova (ME), alla contrada Piano Grilli,in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante ing.Valeria Versaci, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Fabrizio Guerrera(GRRFRZ60S18F158Y), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via L.

Caro n. 62, presso lo studio dell’Avvocato SabinaCiccotti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MESSINA n.448/2025, depositata in data 04/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19452/2025Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9746/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 3 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese