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Decreto — n. 9744/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9744/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9744/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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procuraspeciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Alfonso Landi(LNDLNS52P01A717W), presso il cui studio elettivamente domiciliain Battipaglia (SA), alla via Gen. Gonzaga, n. 81.-ricorrente-controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla Piazza San Carlon. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Maria Pia DiMaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Massimiliano Bianchi(BNCMSM74B25L219Y), presso il cui studio elettivamente domiciliain Torino, alla via Federico Campana n. 36.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n.462/2025, depositata in data 02/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19606/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 9744/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9744/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Gonzaga, n. 81.-ricorrente-controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla Piazza San Carlon. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Maria Pia DiMaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Massimiliano Bianchi(BNCMSM74B25L219Y), presso il cui studio elettivamente domiciliain Torino, alla via Federico Campana n. 36.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n.462/2025, depositata in data 02/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19606/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 9744/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Parole chiave

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titolo esecutivo per i crediti non contestati fine del processo stralcio del procedimento procedura di liquidazione societaria procedura esecutiva condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
36.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n.462/2025, depositata in data 02/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

procuraspeciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Alfonso Landi(LNDLNS52P01A717W), presso il cui studio elettivamente domiciliain Battipaglia (SA), alla via Gen. Gonzaga, n. 81.-ricorrente-controINTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla Piazza San Carlon. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Maria Pia DiMaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’Avvocato Massimiliano Bianchi(BNCMSM74B25L219Y), presso il cui studio elettivamente domiciliain Torino, alla via Federico Campana n. 36.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI SALERNO n.462/2025, depositata in data 02/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19606/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 9744/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 3 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese