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Decreto — n. 9742/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9742/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9742/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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egalerappresentante pro tempore Avv. Giovanni Carrella, rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiMaura de Angelis (DNGMRA62A53H703M) ed Alessandro Citro(CTRLSN78L05H703L), presso il cui studio elettivamente domiciliain Salerno, alla via Paolo de Granita n. 42-ricorrente-controPOSTIGLIONE NICOLA, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Gaetano Racinaro(RCNGTN73L04H501M), presso il cui indirizzo di posta elettronicadigitale racinaro@pec.ordineforense.salerno.it elettivamentedomicilia-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n.453/2025, depositata il 30/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17433/2025Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 9742/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9742/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Giovanni Carrella, rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiMaura de Angelis (DNGMRA62A53H703M) ed Alessandro Citro(CTRLSN78L05H703L), presso il cui studio elettivamente domiciliain Salerno, alla via Paolo de Granita n. 42-ricorrente-controPOSTIGLIONE NICOLA, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Gaetano Racinaro(RCNGTN73L04H501M), presso il cui indirizzo di posta elettronicadigitale racinaro@pec.ordineforense.salerno.it elettivamentedomicilia-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n.453/2025, depositata il 30/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17433/2025Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 9742/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di procedura obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni liquidazione degli onorari difensivi determinazione del valore litigioso ripetibili dell'avvocato fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art.
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Testo completo

egalerappresentante pro tempore Avv. Giovanni Carrella, rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiMaura de Angelis (DNGMRA62A53H703M) ed Alessandro Citro(CTRLSN78L05H703L), presso il cui studio elettivamente domiciliain Salerno, alla via Paolo de Granita n. 42-ricorrente-controPOSTIGLIONE NICOLA, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Gaetano Racinaro(RCNGTN73L04H501M), presso il cui indirizzo di posta elettronicadigitale racinaro@pec.ordineforense.salerno.it elettivamentedomicilia-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n.453/2025, depositata il 30/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17433/2025Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 9742/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese