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Decreto — n. 9735/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9735/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9735/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessandro Mamusa EC. S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi dall'avvocato Andrea Pogliani-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sechi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.13/2024 depositatail 11/01/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MNumero registro generale 15818/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 9735/2026Data pubblicazione 16/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9735/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Alessandro Mamusa EC. S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi dall'avvocato Andrea Pogliani-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sechi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.13/2024 depositatail 11/01/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MNumero registro generale 15818/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 9735/2026Data pubblicazione 16/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Parole chiave

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conseguenze del ritiro condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria anticipi delle spese fine del processo recupero dei costi
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Testo completo

Alessandro Mamusa EC. S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi dall'avvocato Andrea Pogliani-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sechi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.13/2024 depositatail 11/01/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MNumero registro generale 15818/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 9735/2026Data pubblicazione 16/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno