Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9730/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9730/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9730/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Di Capua unitamenteall’avvocato Giovanni Re-ricorrente-controCislaghi E Figli S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pellegrino Cavuoto-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3311/2024depositata il 23/07/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 23485/2024Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 9730/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 9730/2026 — snciv · Corte di Cassazione: In Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pellegrino Cavuoto-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3311/2024depositata il 23/07/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 23485/2024Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 9730/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato rinuncia al dibattimento orale revoca del gratuito patrocinio conseguenze del ritiro assunzione delle spese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Di Capua unitamenteall’avvocato Giovanni Re-ricorrente-controCislaghi E Figli S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pellegrino Cavuoto-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3311/2024depositata il 23/07/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 23485/2024Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 9730/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno