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Decreto — n. 9727/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9727/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9727/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to Antonio Rigo-ricorrente-controMichele-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Trieste n. 9/2025, depositato indata 15/01/2025, nel procedimento RG n. 204/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alla parte;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2303/2025Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 9727/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9727/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 9/2025, depositato indata 15/01/2025, nel procedimento RG n. 204/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alla parte;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2303/2025Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 9727/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.

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Testo completo

to Antonio Rigo-ricorrente-controMichele-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Trieste n. 9/2025, depositato indata 15/01/2025, nel procedimento RG n. 204/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alla parte;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2303/2025Numero sezionale 180/2026Numero di raccolta generale 9727/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro