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Decreto — n. 9726/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9726/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9726/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ti e difesi dall'avvocatoMassimiliano De Benetti-ricorrente-controSiena Npl 2018 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controInps in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia nel Rg n. 596/2024depositato il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14631/2025Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 9726/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9726/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 596/2024depositato il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14631/2025Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 9726/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale mancata attuazione degli accordi illeciti contratto di compensazione condono delle spese procedurali recupero dei costi violazione della buona fede

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ti e difesi dall'avvocatoMassimiliano De Benetti-ricorrente-controSiena Npl 2018 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Donvito-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controInps in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia nel Rg n. 596/2024depositato il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14631/2025Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 9726/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Siena Npl , delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, nonché in Euro 4.000,00, in favore della parte controricorrenteAgenzia delle Entrate, per compensi, gli accessori di legge, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro