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Ordinanza — n. 9610/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim that professional fees for drafting a bankruptcy plan are general bankruptcy expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9610/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected a claim by a lawyer seeking to have professional fees classified as general bankruptcy expenses. The lower court correctly determined that fees for drafting a concordat plan are specific expenses tied to the immovable property's liquidation rather than general procedural costs. Consequently, these fees were excluded from the general pot available to all creditors and could not be satisfied from the proceeds of the mortgaged property.

Regesto Legislator

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Art. 111, 111 bis, 111 ter l.fall.: Professional fees for drafting a concordat plan are specific expenses attributable to the immovable asset's liquidation, not general bankruptcy expenses, and thus cannot be satisfied from the proceeds of the mortgaged property.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy expenses classification concordat preventive drafting fees specific vs general expenses mortgaged property proceeds creditor priority rules liquidation of immovable assets professional fees in bankruptcy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 117, 36, 26 l.fall.
Art. 111, 111 bis, 111 ter l.fall.
Multiseller Npl srl hasvolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 ter,comma 3, l.fall., in relazione all’art.
Art. 111, comma 1, nn. 1 e 2 l.fall.
Multiseller Npl srl hasvolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 ter,comma 3, l.fall., in relazione all’art.
Art. 111-ter, comma 3 l.fall.
Multiseller Npl srl hasvolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 ter,comma 3, l.fall., in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 370 c.p

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ontroMultiseller Npl srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Valentini,controricorrente-nonché controComune di Quinto Vicentino, in persona del legale rappresentante protempore, Smanio Gino, Consorzio del Brenta in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia delle Entrate - Direzione Provincialedi Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, concordatopreventivo Ekipo S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,Paganotto Nicola, Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, Oleifici Nino Ciraolo Di Ciraolo Maria Luisa,-intimati-Numero registro generale 27414/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 9610/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 41/2013 depositato il19/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.1 Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Vicenza rigettava ilreclamo, ex artt. 117, 36 e 26 l.fall., proposto dall’avv.

Nicola Maragnaavverso il decreto del Giudice Delegato che, per quanto di interesse inquesta sede, aveva confermato la correttezza del progetto di ripartoparziale della società Ekopo srl, in concordato preventivo, predisposto dalcommissario liquidatore e comunicato in data 30/5/2024, che prevedeva ilparziale pagamento del credito di € 87.547,20, vantato dall’odiernoricorrente, di natura prededucibile, per aver predisposto il pianoconcordatario e la domanda di ammissione al concordato preventivo edaver assistito il debitore sino al provvedimento di omologa del concordato.2 Rilevava il collegio che dalla lettura coordinata degli artt. 111, 111 bis,comma 2, e 111 ter, comma 3, l. fall. si ricavava che il creditoprededucibile del ricorrente non potesse rientrare tra voci di “uscita” dicarattere specifico e generale della massa ricavata dalla venditadell’immobile sottoposto ad ipoteca con la conseguenza che il redattoredel piano di riparto aveva giustamente escluso che il credito professionalepotesse essere soddisfatto da quanto era stato incasso dalla liquidazionedel bene ipotecato.Ciò in quanto il credito del professionista, incaricato dalla Ekipo srl per laredazione e la presentazione del piano concordatario con il ricorso ex art161 l.fall., non poteva essere assimilato ad un costo della gestione dellaprocedura e rientrare (come previsto dall’art. 111 ter, comma 3, l.fall) trale uscite di carattere specifico (da imputarsi integralmente alla massaNumero registro generale 27414/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 9610/2026Data pubblicazione 15/04/2026immobiliare) e neppure poteva rientrare tra le uscite di carattere generaleda imputarsi alla massa immobiliare secondo un criterio di proporzionalitàex art. 111 ter c.3 l.fall («delle uscite di carattere specifico e della quota diquelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di benisecondo un criterio di proporzionalità»).3 Nicola Maragna ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidandolo a tre motivi, illustrati con memoria;

Multiseller Npl srl hasvolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 ter,comma 3, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avereil Tribunale di Vicenza escluso dalle uscite generali il compenso del legaleche aveva assistito la società ai fini dell’accesso alla procedura diconcordato preventivo. Si sostiene che se le spese generali sono quellesostenute nell’interesse dell’intera massa dei creditori e senza le quali icreditori non potrebbero essere soddisfatti non è possibile escludere ilcompenso del legale che, per mezzo della propria attività professionale, hadato avvio alla procedura di concordato preventivo.1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 e111 ter l.fall., per avere il Tribunale erroneamente operato una distinzionetra le uscite di una massa patrimoniale e i crediti prededucibili quandoinvece anche i crediti prededucibili sono compresi nel novero delle usciteche gravano, con le modalità specificate dall’art. 111 ter l.fall., su tutte lemasse attive (mobiliari o immobiliari).1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 82c.p.c., 111 bis l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. peraver il Tribunale di Vicenza affermato che il professionista che assiste lasocietà nella procedura di concordato preventivo deve assumere il rischioNumero registro generale 27414/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 9610/2026Data pubblicazione 15/04/2026della liquidazione incapiente; si afferma che il legale, che svolge un’attivitàprevista come obbligatoria, non possa essere trattato diversamente dalliquidatore giudiziale o dal curatore fallimentare, che pure svolgono2 Va preliminarmente dichiara l’inammissibilità del controricorso essendolo stesso intempestivo.2.1 L’art. 370 c.p.c. così come novellato dal d.lvo 149/2022, applicabileratione temporis alla controversia in esame, prevede che «la parte controil quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediantecontroricorso.

In mancanza essa non può presentare memorie, ma solopartecipare alla discussione orale».2.2 Il ricorso di Nicola Maragna è stato notificato in data 20/12/2024; iltermine ex art 370 c.p.c. veniva a scadere mercoledì 29/1/2025; ilcontroricorso risulta essere stato depositato in data 31/01/2025 ed èquindi fuori termine.3 I tre motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto intimamenteconnessi, sono infondati.3.1 Le censure investono la questione che è posta in sede di ripartoparziale del concordato preventivo Ekipo srl del conflitto tra il creditoprededucibile, riconosciuto all’avv.

Nicola Maragna per l’attivitàprofessionale di assistenza e predisposizione del piano concordatario, e ilcredito, vantato dalla controricorrente, assistito da prelazione ipotecariasul bene dalla cui vendita è stata ricavata la somma da distribuire.3.2 L’art. 111, comma 1 l.fall, applicabile ratione temporis, prevede che «le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguenteordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamentodei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordineassegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, inproporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fuammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancoraNumero registro generale 27414/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 9610/2026Data pubblicazione 15/04/2026realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfattida questa».Il successivo art. 111-bis, comma 2, l. fall., stabilisce che «i creditiprededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con ilricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenutoconto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quantoricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per laparte destinata ai creditori garantiti».L’art. 111-ter, comma 3, l. fall., dispone che « il curatore deve tenere unconto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto diprivilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobilioggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delleentrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle dicarattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo uncriterio proporzionale».3.3 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di affermare che «l'art. 111-bis, comma 2, l. fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibilisiano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimoniomobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla venditadei beni oggetto di pegno ed ipoteca (ché, altrimenti, si porrebbe incontrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1,nn. 1 e 2, l.fall.), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) “perla parte destinata ai creditori garantiti”, ossia per quella porzione dellacorrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111-ter, comma 3, l.fall., posto che è proprio il conto autonomo delle venditedei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare oimmobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il qualedeve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti dellarelativa prelazione speciale.

L’art. 111-ter, comma 3 l.fall. non è dunque(…) una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentaleNumero registro generale 27414/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 9610/2026Data pubblicazione 15/04/2026disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia generata dagli artt.111 e 111 bis l.fall.; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibilie crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dallavendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle«entrate») delle “uscite di carattere specifico” – ossia delle speseprededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione eliquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delleuscite “di carattere generale” della procedura, in quanto sostenutenell'interesse di tutti i creditori.

In altri termini, la “parte” destinata in viaesclusiva ai “creditori garantiti” – e perciò sottratta ai creditoriprededucibili, nonostante essi siano di grado poziore – è individuata conriferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dallasingola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costispecifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quotaparte delle spese generali della procedura» ( cfr. Cass. 18882/2022 vedianche Cass. 34441/2023).3.4 Tali regole di distribuzione valgono anche per il riparto predisposto dalliquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni.3.5 Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delladisciplina in materia, non ritenendo di qualificare il credito per l’attività delprofessionista che ha assistito il debitore nella predisposizione delconcordato omologato quali uscite di carattere generale o specificosecondo quanto stabilito dall’art. 111 ter, comma 3, l.fall.Il ricorso è rigettato.4 L’inammissibilità del controricorso esime il collegio dal provvedere allaregolazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,Numero registro generale 27414/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 9610/2026Data pubblicazione 15/04/2026n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.Il Presidente