Italian Supreme Court dismisses appeal and incidental counter-appeal due to procedural time limits violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the main appeal and the incidental counter-appeal inadmissible due to strict procedural time limits. The appellant filed the appeal late, missing the 30-day deadline for cassation appeals, while the counter-appeal was untimely under the new Civil Procedure Code rules. Consequently, the court dismissed both submissions and ordered the appellants to pay the costs of the proceedings to Moët Hennessy Italia spa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 51 comma 13 CCII: Appeals and counter-appeals must be filed within strict statutory deadlines; failure to comply renders them inadmissible regardless of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esentato e difeso dall'avvocato Andrea Santini,-ricorrenti-controMoët Hennessy Italia spa in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fallica,controricorrente-nonché controrappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bigari,controricorrente e ricorrente incidentale-,avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1262/2023depositata il 08/06/2023.Numero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimentodel reclamo proposto da Andromeda srl, revocava la sentenza emessa dalTribunale di Ravenna che aveva dichiarato l’apertura della procedura diliquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante, su istanzadella società Moët Hennessy Italia spa, compensando interamente tra leparti le spese del giudizio.1.1 Per quanto qui di interesse la Corte emiliana disponeva lacompensazione delle spese «in considerazione dell’assenza di qualsiasiresponsabilità per la omessa regolare notifica in capo al creditore istante».2 Oriano Casadio, in proprio e quale legale rappresentante della soc.Andromeda srl, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato ad un unico motivo.
Moët Hennessy Italia spa e il FallimentoAndromeda srl hanno svolto difese con controricorso, quest’ultimo haproposto ricorso incidentale. Entrambi i controricorrenti hanno depositatomemorie ex art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Va preliminarmente dichiara l’inammissibilità del controricorso- e,conseguentemente, anche del ricorso incidentale- proposto dal FallimentoAndromeda srl, essendo lo stesso intempestivo.1.1 L’art. 370 c.p.c. così come novellato dal d.lvo 149/2022, applicabileratione temporis alla controversia in esame, prevede che «la parte controil quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo medianteNumero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026controricorso.
In mancanza essa non può presentare memorie, ma solopartecipare alla discussione orale».1.2 L’art. 9 CCII stabilisce che «la sospensione feriale dei termini di cuiall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica aiprocedimenti disciplinati dal presente codice salvo che esso non dispongadiversamente».1.3 Il ricorso di Oriano Casadio è stato notificato in data 24/8/2023; iltermine ex art. 370 c.p.c., non tenendo conto della sospensione deitermini feriali, veniva a scadere martedì 3/10/2023; il controricorso risultaessere stato depositato in data 23/10/2023.2 Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.60; 90; 91; 94 e 96 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nelcompensare le spese in quanto il creditore istante pur consapevole dellanullità della notificazione ad opera della cancellaria del solo decreto difissazione dell’udienza aveva insistito per la declaratoria di liquidazionegiudiziale.3 Il ricorso è inammissibile in quanto a sua volta tardivamente proposto.L’art. 51, comma 13, CCII prevede che il ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’Appello che definisce il reclamo va proposto neltermine di gg 30 dalla notificazione della sentenza effettuata, ai sensi delcomma 12, dalla cancelleria.Nel caso di specie, come risulta dall’acquisito attestato telematico dellacancelleria, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1262/2023 èstata notificata al difensore dei ricorrenti in data 8/6/2023, sicché iltermine per proporre ricorso per cassazione spirava lunedì 10/7/2023.Il ricorso è stato notificato in data 23/8/2023, abbondantemente fuoritermine.Il ricorso è, quindi, inammissibile.4 I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore del solocontroricorrente Moët Hennessy Italia spa, stante l’inammissibilità delNumero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026controricorso proposto dal Fallimento.
Non sussistono le condizioni per lacondanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso proposto da Oriano Casadio, in proprio ein qualità di legale rappresentante della soc. Andromeda srl e ilcontroricorso proposto da Fallimento Andromeda srl.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente MoëtHennessy Italia spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7.000 per compensi, alle spese forfetarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento da parte dei ricorrenti e del controricorrente FallimentoAndromeda srl dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il Presidente