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Ordinanza — n. 9595/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses bankruptcy appeal for inadmissibility regarding new facts post-judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9595/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the bankruptcy appeal inadmissible, rejecting the company's claim that the appellate court improperly ignored new facts arising after the initial judgment. The appellant argued that a new tax payment plan obtained by the company's successor should have invalidated the insolvency declaration, but the court held that such post-judgment events cannot alter the validity of the original ruling. Consequently, the appeal was dismissed because the appellate court correctly limited its review to the facts existing at the time of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 51 c.c.i.i.: The principle of full devolution in bankruptcy appeals does not permit the valuation of facts occurring after the contested judgment, as these cannot invalidate the original decision's validity.

Parole chiave

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bankruptcy appeal full devolution principle post-judgment facts insolvency declaration inadmissibility appeal tax payment plan liquidation judicial

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
in relazioneall’art. 360, n.
Art. 51 c.c.i.i.
In talmodo, secondo la ricorrente, la corte milanese avrebbe violatoil principio della devoluzione piena che caratterizza il reclamo dicui all’art. 51 c.c.i.i.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.
Art. 18 legge Fall.
Il terzo e ultimo motivo è rubricato «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 18 legge Fall., in relazione all’art.
Art. 233, comma 1, lett. a e b, c.c.i.i.
L’eventuale, prospettato,venir meno dell’insolvenza dopo l’apertura della liquidazionegiudiziale potrebbe tutt’al più costituire, qualora si traducessein una totale assenza di crediti ammessi al passivo e non pagati,una causa di chiusura della procedura concorsuale (art. 233,comma 1, lett.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 40 c.c
art. 51 c.c
In talmodo, secondo la ricorrente, la corte milanese avrebbe violatoil principio della devoluzione piena che caratterizza il reclamo dicui all’art. 51 c.c.i.i.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8360/2025

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Testo completo

o lo studio dell’avv. MatteoVerdi Bertoldi, che la rappresenta e difende- ricorrente -controProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano eLiquidazione giudiziale di RAMEF S.r.l. in liquidazione- intimate -avverso la sentenza n. 2410/2023 della Corte d’Appello diMilano, depositata il 21.7.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Milano dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di RAMEF S.r.l., su istanza del pubblico ministero, cheNumero registro generale 16943/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 9595/2026Data pubblicazione 15/04/2026aveva segnalato il mancato rispetto della rateizzazione chiestadalla società e concessa dall’Agenzia delle Entrate su un ingentedebito fiscale.RAMEF S.r.l., non comparsa nel procedimento avviato aisensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019), propose reclamo controla sentenza del tribunale, esponendo che l’originariarateizzazione concessa dell’Agenzia delle Entrate era statalasciata intenzionalmente decadere dalla società cessionariadell’azienda (Rilancio S.r.l.), in attesa della riforma fiscale cheavrebbe consentito di presentare una nuova domanda dirateizzazione, ottenendo un cospicuo vantaggio economico,come effettivamente verificatosi poco tempo dopo l’aperturadella liquidazione giudiziale.La Corte d’Appello di Milano rigettò il reclamo.Contro la sentenza della corte territoriale RAMEF S.r.l. hapresentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.La liquidazione giudiziale è rimasta intimata.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione o falsaapplicazione degli articoli 153, comma 2, 294 c.p.c. in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c. per la mancata conoscenza dellapendenza del giudizio per lo stato di incapacità del legalerappresentante della Ramef S.r.l. in Liquidazione che nonpoteva oggettivamente accedere alla casella PEC aziendale».La ricorrente si duole di non essere stata rimessa intermini, dopo la mancata partecipazione al procedimentoNumero registro generale 16943/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 9595/2026Data pubblicazione 15/04/2026davanti al tribunale, nonostante avesse allegato che il legalerappresentante, per motivi personali, non aveva potutoconsultare tempestivamente la casella di posta elettronicacertificata della società.Il motivo è inammissibile.Non è in discussione la regolarità del contraddittoriosvoltosi davanti al tribunale nel procedimento di cui all’art. 40c.c.i.i., tant’è che la ricorrente si è limitata a chiedere alla corted’appello una rimessione in termini, peraltro allegando un fatto(il temporaneo impedimento del legale rappresentante aconsultare la PEC) di per sé irrilevante, non fosse altro perchédestinataria della convocazione non era la persona fisica, bensìla società, la quale deve essere dotata del minimo diorganizzazione sufficiente per presidiare la casella di postaelettronica che la legge le impone di avere e di indicare nelregistro delle imprese (art. 16, comma 6, d.l. n. 185 del 2008,convertito dalla legge n. 2 del 2009).Inoltre, non si comprende quale sarebbe stata l’utilitàdella invocata rimessione in termini, posto che il reclamotempestivo contro la sentenza del tribunale non impediva allasocietà di contestare la sussistenza dei presupposti perl’apertura della liquidazione giudiziale nel momento in cuiquesta fu pronunciata.

Viceversa, la possibilità di allegare evalorizzare fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza (di cui ci sidovrà occupare esaminando il terzo motivo di ricorso) nondipende dalla rimessione in termini e non ha niente a che vederecon questa.2. Il secondo motivo denuncia «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 12 Preleggi e dell’art. 7, comma 1, leggeNumero registro generale 16943/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 9595/2026Data pubblicazione 15/04/2026fall., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per erratainterpretazione del secondo parere della Procura dellaRepubblica».Occorre precisare che il rappresentante della Procuragenerale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, afronte di una richiesta rivoltagli dalla società reclamante diaderire al reclamo, dispose «Non luogo a provvedere dovendoessere monitorato l’adempimento» (id est: il rispetto dellanuova rateizzazione del debito fiscale chiesta e ottenuta dallacessionaria dell’azienda, Rilancio S.r.l.).

La corte d’appello haosservato che la dichiarazione di non luogo a provvedere nonequivale all’espressione di un parere favorevole all’accoglimentodel reclamo; RAMEF S.r.l. ritiene invece che il pubblico ministerosi sia espresso nel senso che non fosse «possibile provvederesulla liquidazione giudiziale».Anche questo motivo è palesemente inammissibile,perché, quand’anche il Procuratore generale si fosse espressoin favore dell’accoglimento del reclamo (il che, a ben vedere,non viene prospettato nemmeno dalla ricorrente), ciò nonavrebbe certo impedito alla corte d’appello di respingerlo, overitenuto infondato, come in effetti avvenuto.3.

Il terzo e ultimo motivo è rubricato «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 18 legge Fall., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. per violazione del principio della piena devoluzionedella cognizione nel giudizio di Reclamo».La ricorrente contesta alla corte territoriale di averelimitato la propria cognizione alla sussistenza dei presuppostiper l’apertura della liquidazione giudiziale al momento in cui larelativa sentenza fu pronunciata, disinteressandosi dei fattiNumero registro generale 16943/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 9595/2026Data pubblicazione 15/04/2026sopravvenuti (ovverosia la nuova rateizzazione del debito fiscaleottenuta dalla cessionaria dell’azienda) che, a parere dellareclamante, avrebbero fatto venire meno l’insolvenza.

In talmodo, secondo la ricorrente, la corte milanese avrebbe violatoil principio della devoluzione piena che caratterizza il reclamo dicui all’art. 51 c.c.i.i.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c., perché travisa in modo evidente il significato dell’effettodevolutivo pieno che la giurisprudenza attribuisce al reclamocontro la sentenza dichiarativa del fallimento (art. 18 leggefall.), orientamento suscettibile di applicazione anche conriguardo al reclamo contro l’apertura della liquidazionegiudiziale, di cui all’art. 51 c.c.i.i.Infatti, il peculiare effetto devolutivo del reclamocomporta, nella sua nozione più lata (Cass. n. 8360/2025),anche la possibilità per il reclamante di allegare di fatti «nuovi»(nel senso di fatti non precedentemente allegati) idonei asovvertire l’esito del procedimento davanti al tribunale; ma noncerto la possibilità di valorizzare fatti che, in quantosopravvenuti dopo la sentenza impugnata, non possonoinficiarne la validità e la correttezza.

L’eventuale, prospettato,venir meno dell’insolvenza dopo l’apertura della liquidazionegiudiziale potrebbe tutt’al più costituire, qualora si traducessein una totale assenza di crediti ammessi al passivo e non pagati,una causa di chiusura della procedura concorsuale (art. 233,comma 1, lett. a e b, c.c.i.i.), ma non una causa di revoca dellasentenza di apertura.Numero registro generale 16943/2023Numero sezionale 881/2026Numero di raccolta generale 9595/2026Data pubblicazione 15/04/20264. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendosvolto difese la parte intimata.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del24.2.2026.Il Presidente