Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit proof of service within twenty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the certified copy of the notification of the appealed judgment within the mandatory twenty-day period. Although the appellant argued that the deadline should extend to sixty days based on publication, the Court held that the specific requirement for immediate submission of proof of service with the request for decision renders late submission fatal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines to the opposing banks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The request for decision under Art. 380-bis c.p.c. is inadmissible if the certified copy of the notification of the appealed judgment is not submitted within twenty days of the appeal's notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte -controBanco BPM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Vallosio- controricorrente -Grogu SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Giancaio Sardo- controricorrente -Aurelia SPV s.r.l., rappresentata dalla Gardant Liberty Servicing s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. Filippo Vallosio- controricorrente -UBI Banca s.p.a.- intimato -Numero registro generale 8043/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 9532/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 87/2025,depositata il 31 gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:- Antonio Rossi propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Torino, depositata il 31 gennaio 2025, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diNovara che aveva respinto la sua opposizione all’esecuzione promossadalla UBI Banca s.p.a., in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto, enella quale era intervenuta la Banco BPM s.p.a. (ex Banca Popolare diNovara s.p.a.), in virtù di un contratto di mutuo ipotecario;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevaosservato che in ordine al credito vantato dalla UBI Banca s.p.a. ladefinitività del decreto ingiuntivo non permetteva l’esame delleeccezioni di nullità contrattuale sollevate dall’opponente, mentre inordine al credito vantato dalla Banco BPM s.p.a., non sussistevano idedotti profili di nullità del contratto di mutuo;- ha, quindi, respinto il gravame interposto confermando, nellasostanza, la valutazione del Tribunale;- il ricorso è affidato a due motivi;- resistono con distinti controricorsi la Banco BPM s.p.a., la Grogu SPVs.r.l., intervenuta nelle more del giudizio di primo grado qualecessionaria del credito vantato dalla UBI Banca s.p.a., e la GardantLiberty Servicing s.p.a., quale mandataria della Aurelia SPV s.r.l.,intervenuta nelle more del giudizio di primo grado quale cessionaria delcredito vantato dalla Banco BPM s.r.l.;- la UBI Banca non spiega alcuna difesa;- a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa;- la Banco BPM s.p.a. e la Gardant Liberty Servicing s.p.a., nella riferitaNumero registro generale 8043/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 9532/2026Data pubblicazione 14/04/2026qualità, depositano memoria;CONSIDERATO CHE:- con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione ed erratainterpretazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 conriferimento all’art. 2909 c.c. e all’art. 1815 c.c. in relazione al decretoingiuntivo n. 10692/2012 non opposto dal ricorrente»;- con il secondo deduce la «Contraddittorietà della motivazione su unpunto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte incui ha ritenuto di aderire all’eccezione formulata da BANCO BPM inordine all’inammissibilità delle domande formulate nel giudizio dimerito»;- la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fosseimprocedibile, osservando che «parte ricorrente ha dichiarato nell’attodi impugnazione, notificato il 4 aprile 2025, che la sentenza impugnata,pubblicata il 31 gennaio 2025, le è stata notificata il successivo 3febbraio;l’istante non ha proceduto al deposito della relazione di notifica dellasentenza impugnata e tale atto processuale non risulta altrimentiacquisito al giudizio;in tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia dellarelata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestivitàdell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determinal'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessitàdi stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativaai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stataprodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi incui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termineper impugnare al compimento di attività di comunicazione doverosedella cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancorache la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato delNumero registro generale 8043/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 9532/2026Data pubblicazione 14/04/2026ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass.22 ottobre 2024, n. 27313)»;- il Collegio condivide tali considerazioni;- nel chiedere la decisione della causa il ricorrente deposita copia dellarelata di notifica della sentenza impugnata;- tuttavia, il deposito della relata di notifica della sentenza impugnatadeve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giornidalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato, comenel caso in esame, unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-biscod. proc. civ. (così, Cass. 22 gennaio 2026, n. 1389;
Cass. 29 agosto2025, n. 24199);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoimprocedibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;- poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va dispostacondanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n.28540);- il ricorrente va, dunque, condannato al pagamento di una somma chepuò equitativamente determinarsi in euro 6.000,00, nei confronti siadella Banco BPM s.p.a., sia della Gardant Liberty Servicing s.p.a., nellariferita qualità, e in euro 4.500,00 nei confronti della Grogu SPV s.r.l.,oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende;
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.000,00, nei confronti della Banco BPM s.p.a., euro 6.000,00 neiconfronti della Aurelia SPV s.r.l., rappresentata dalla Gardant LibertyServicing s.p.a., ed euro 4.500,00 nei confronti della Grogu SPV s.r.l.,Numero registro generale 8043/2025Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 9532/2026Data pubblicazione 14/04/2026oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi e accessori di legge in favore di ciascuna parte.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro6.000,00, nei confronti della Banco BPM s.p.a., euro 6.000,00 neiconfronti della Aurelia SPV s.r.l., rappresentata dalla Gardant LibertyServicing s.p.a., ed euro 4.500,00 nei confronti della Grogu SPV s.r.l.e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00, in favore della Cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.Il Presidente