Cassation court dismisses appeal for abuse of process due to failure to evaluate inadmissibility grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Umberto Bernabini inadmissible and ordered him to pay costs. Bernabini challenged a lower court's decision regarding a loan dispute, arguing the respondent lacked standing to claim specific debts. The court found no valid reasons to deviate from the standard procedure for dismissing inadmissible appeals, citing recent jurisprudence on procedural abuse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.: Failure to evaluate the grounds for inadmissibility in a summary proceeding constitutes an abuse of process, warranting a declaration of inadmissibility and the award of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ll’Avvocato Francesca Battistini, che lorappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrente -controBERENICE SPV S.R.L., e per essa, la procuratrice speciale DOVALUE S.P.A.,in persona del procuratore speciale Avv. Michele Campanella, rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoCarlo Piccoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cesena (FC), alviale Osservanza n. 168.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 412/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA il giorno 05/03/2025.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno01/04/2026 dal Consigliere dott.
Eduardo Campese.Numero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Con atto ritualmente notificato il 23 agosto 2017, Umberto Bernabini,richiamata la richiesta di pagamento, a titolo di garante, ricevuta il 14 luglio2017 e riguardante un rapporto di conto corrente ed uno di mutuo già conclusida SO.GE.CO. s.r.l. con la Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., citòquest’ultima innanzi al Tribunale di Forlì contestando l’indeterminatezza edinfondatezza dell’intimazione e chiedendo, per l’effetto, che fosse accertatal’insussistenza di sue obbligazioni nei confronti predetta banca.Rimasta contumace la suddetta convenuta, intervenne in giudizio, ex art.111 cod. proc. civ., Berenice SPV s.r.l., affermandosi cessionaria del presuntocredito vantato dalla prima e concludendo per il rigetto delle domande delBernabini, del quale, chiese, peraltro, in via riconvenzionale, la condanna alpagamento delle somme di € 128.407,50, oltre interessi, quale saldo a debitodel mutuo fondiario, e di € 307.703,98, quale saldo debitore del contratto diconto corrente.Contestata dall’attore la legittimazione, attiva e passiva, della suddettasocietà intervenuta, l’adito tribunale, con sentenza 16 novembre 2021, n.1120, rigettò le domande del Bernabini ed accolse quella riconvenzionaledella Berenice SPV s.r.l. e, per l’effetto, condannò il primo al pagamento, infavore della stessa, di € 128.407,50, oltre interessi, relativamente alcontratto di mutuo e di € 307.004,23, oltre interessi, con riguardo al contrattodi conto corrente, dedotto quanto già corrisposto, a tali titoli, in corso dicausa.2.
Il gravame promosso contro quella decisione da Umberto Bernabini furespinto dall’adita Corte di appello di Bologna con sentenza del 5 marzo 2025,n. 412, pronunciata nel contraddittorio con Berenice SPV s.r.l., rappresentatadalla procuratrice speciale DoValue s.p.a.Per quanto qui ancora di interesse, quella corte disattese (anche) ladoglianza con cui l’appellante aveva censurato la decisione del tribunalelamentando il mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di titolarità, incapo a Berenice SPV s.r.l., dei crediti de quibus. In proposito, richiamò la piùNumero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 7866/2024, che richiamaCass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), ricordò la motivazione, sulpunto, del giudice di prime cure ed osservò che:
«Il contenuto dell’avviso dicessione, inserito nella Gazzetta Ufficiale, impone, sotto il profilo logico, diritenere ricompresi nella cessione in blocco i rapporti dedotti in giudizio, inquanto (A) crediti derivanti da facilitazioni creditizie, (B) deteriorati e (C) sortiall’interno del periodo cronologico preso in considerazione dall’avviso de quo.Peraltro, vi è un altro elemento di prova di carattere dirimente nel senso dellaricomprensione dei crediti azionati nell’oggetto della cessione in blocco.Bernabini Umberto, dopo aver pagato le somme portate dalle ordinanzeingiunzione emesse dal Tribunale in primo grado, ha chiesto “di essereammesso ai sensi dell’art. 101 l.fall., allo stato passivo del fallimento inoggetto [cioè della SO.GE.CO s.r.l.
Ndr] per la complessiva somma di Euro439.122,53 in via chirografaria, in (parziale) surroga e sostituzione diBerenice SPV s.r.l., a mezzo della procuratrice speciale Italfondiario s.p.a.,per gli importi corrisposti e meglio precisati in narrativa e correggendo loStato passivo Esecutivo”. Bernabini, in tale sede, ha poi dedotto quantosegue, precisando la somma e il titolo per i quali avveniva la surroga: “Inseno a predetto giudizio, Berenice SPV s.r.l. ha ottenuto due provvedimentiprovvisori di condanna, a cui ha successivamente dato successivamenteriscontro; più nel dettaglio il Sig.
Bernabini Umberto ha versato a BereniceSPV s.r.l.: a) €. 130.596,18, […], in data 15.05.2019, a valere sul creditoportato dal mutuo (“fondiario” derubricato “chirografario”) n. 91721, dioriginari €. 450.000,00, in esecuzione dell’ordinanza in data 6.03.2019[…];b) €. 308.526,35 […] in data 11.03-7.04/2020, a valere sul credito portatodal saldo del conto corrente n. 30017, in esecuzione dell’ordinanza in data16.12.2019 […], e così complessivamente Euro 439.122,53, come dacontabili di bonifico che si allegano […]. Il suddetto giudizio è ancorapendente, e pertanto ai versamenti sopra indicati deve essere attribuitanatura provvisoria e non definitiva; ciononostante, ferma la contestazione daparte dell’istante alle ragioni rivendicate nei suoi confronti da Berenice SPVs.r.l., come meglio precisato nel giudizio pendente, atteso i pagamentiNumero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026frattanto intercorsi, l’istante intende surrogarsi a Berenice SPV s.r.l. per lesomme corrisposte.
Tale surroga in sede fallimentare presupponenecessariamente, sotto il profilo logico giuridico, il riconoscimento el’accettazione della titolarità in capo a Berenice dei crediti oggetto dipagamento, in relazione al quale il Bernabini ha comunicato la propriasurroga. Parte appellante ha dedotto l’inesistenza di un comportamentoconcludente di tale portata, in quanto nel testo della comunicazione di surrogaè contenuta una riserva circa la titolarità del credito in capo a Berenice. Inrealtà, una riserva di questo tipo, se può essere compatibile con il pagamentodel credito, in quanto determinato da provvedimenti giudiziali esecutivi, essanon lo è più con la condotta processuale di surroga nel credito insinuato dalcreditore Berenice in sede fallimentare, anche tenuto conto che, per effettodella surroga, il Bernabini potrebbe riscuotere somme dal fallimento in sededi distribuzione.
In forza delle suddette considerazioni, deve, quindi, ritenersiprovata la titolarità del credito de quo in capo alla cessionaria Berenice»3. Per la cassazione di questa sentenza Umberto Bernabini ha propostoricorso affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, Berenice SPVs.r.l., tramite la mandataria DoValue s.p.a.In data 1/2 ottobre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 10 novembre 2025, Umberto Bernabini ha chiesto ladecisione del loro ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e l. n. 130 del 1999, artt. 1-4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n.3; violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360c.p.c., comma 1, n. 4; motivazione mancante e/o meramente apparente e/oNumero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026manifestamente illogica con riguardo alla ritenuta prova del rapporto oggettodi cessione del credito e alla legittimazione sostanziale in capo a BERENICESPV s.r.l.».
Si assume, tra l’altro, che la corte di appello si è limitata a dareper condivise le affermazioni del tribunale, «senza dare riscontro alcuno alleeccezioni/motivi di impugnazione della difesa del Sig. Bernabini, la qualeaveva puntualmente evidenziato, anche in sede di gravame, la genericità deicriteri riportati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindil’impossibilità di attribuire a tale documento la prova certa dell’inclusione deicrediti che si pretendeva di azionare in giudizio; la difesa del ricorrente avevaevidenziato a supporto di quanto eccepito che le stesse parti dell’accordo dicessione, evidentemente consapevoli della genericità delle indicazioni resenell’avviso, avevano in esso fatto espresso rinvio a specifico elenco allegatoal Contratto di cessione, documento che, come lo stesso contratto di cessione,non è stato prodotto da controparte.
La Corte di Appello, poi, pur rilevando ilmotivo di gravame, nulla ha dedotto in merito alla mancata provadell’iscrizione della cessione nel Registro Imprese come contestatodall’appellante, omissione che integra chiaramente omessa pronuncia. IlGiudice del gravame, invece, ha ritenuto sussistente un riconoscimentopostumo della cessione de qua in conseguenza della richiesta di ammissioneallo stato passivo del Fallimento SOGECO s.r.l. svolta dal Sig. Bernabini insurroga a Berenice per le somme a questa versate in esecuzione deiprovvedimenti di condanna emessi dal Tribunale di Forlì, e ciò ancorché il Sig.Bernabini avesse espressamente precisato alla Curatela che la surroga erastata disposta in via cautelare, ferma la contestazione della titolarità delcredito pagato in capo a BERENICE».
Si richiama, inoltre, il contenuto dellapronuncia resa da Cass. n. 10742 del 2025.2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:«1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela complessivamenteinammissibile.Va osservato, innanzitutto, con particolare riferimento al lamentato viziomotivazionale («Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazioneNumero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026all'art. 360 c.p.c. n. 4: motivazione mancante e/o meramente apparente e/omanifestamente illogica con riguardo alla ritenuta prova del rapporto oggettodi cessione del credito e alla legittimazione sostanziale in capo a BERENICESPV SRL.»), che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 18079,16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazione dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del2023;
Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", – tutte fattispecie concretamente insussistenti, rispetto allasentenza della corte bolognese oggi impugnata, del cui contenuto si èampiamente dato conto disattendendosi il precedente motivo – esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr.
Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso sensoanche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022).In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.
Cass. nn. 18079,16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn.26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n.Numero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/20269105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisareuna “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice dimerito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e nonconsentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere allaconclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioniassolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratiodecidendi seguita dal giudice.
Un simile vizio, da apprezzarsi, peraltro, nonrispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598del 2018; Cass. n. 23940 del 2017), è chiaramente insussistente nellasentenza della corte bolognese oggi impugnata, la quale ha chiaramente,oltre che affatto esaustivamente, spiegato (cfr. amplius pag. 10-11 dellamotivazione della sentenza impugnata) le ragioni del proprio convincimentocirca la ritenuta sussistenza della legittimazione di Berenice SPV s.r.l.1.1.
Non sussiste, poi, la pure lamentata omissione di pronuncia quantoalla mancata prova dell’iscrizione del servicer nell’albo degli istituti bancari.La corte felsinea, infatti, ha disatteso tale eccezione richiamando il principiodi Cass. n. 7243 del 2024, perciò solo, dunque, dovendosi escluderequalsivoglia omissione di pronuncia sul punto.1.2. Giova rimarcare, poi, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ. (pure specificamente invocato dal ricorrente nella doglianza inesame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come erratanegazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovveroapplicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecieconcreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamenteindividuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una normadi conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta,contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.
Cfr., tra le più recenti,Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023;Numero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancorarecentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunceappena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n.13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che:
a) non integra violazione, néfalsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizionedella fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa sicolloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma dilegge;
b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione dellalegge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamentedalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del2010);
c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizionedella fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, inerisconotipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del2017; Cass. n. 26110 del 2015).1.3. Fermo quanto precede, va rilevato che, come si è già anticipato, lacorte territoriale ha chiaramente, oltre che affatto esaustivamente, spiegato(cfr. amplius pag. 10-11 della motivazione della sentenza impugnata) leragioni del proprio convincimento circa la ritenuta sussistenza dellalegittimazione di Berenice SPV s.r.l., tutte basate su accertamenti di caratterefattuale, non ulteriormente sindacabili in questa sede (se non sotto il profilodi cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., se concretamenteproponibile)Pertanto, non resta che ricordare che:i) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve esserededotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art.366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle normeNumero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere alsuo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentataviolazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn.27328, 16448 e 15033 del 2024;
Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023;Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale,«in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il viziodi cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»);ii) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regoledettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventualeincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenutoassolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nellerispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del2025;
Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn.Numero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/202626769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395del 2006), sempre che effettivamente proponibile (ma nella specie vi è stata,invece, sul punto, una cd. doppia conforme, con conseguente preclusione diuna tale proponibilità giusta il vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) e comunque da rapportarsi - inthesi - al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, quiapplicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 5marzo 2025);iii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accederead un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia dellasentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilitàe la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. e multis,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025;
Cass. nn. 28390,27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n.14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Del resto, affinché sia rispettatala prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di darconto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunqueacquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logicaed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee esufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr.
Cass. n. 20895 del2025; Cass. n. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttoricostituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr.Cass. n. 11176 del 2017).Numero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026iv) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformatoin un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscuteregli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciòsolo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alleproprie aspettative (cfr.
Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti,Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352,13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993,11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn.4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024;Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025). In effetti, come puntualizzato, inmotivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n.20895 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividereo non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempresoggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132,n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamenteconto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardofornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più sesia sufficiente:
Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il lororagionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nelcaso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del2017, in motiv.)».3. Il Collegio reputa affatto esaustive e condivisibili tali conclusioni, che,pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcandone lapiena coerenza con la più recente pronuncia resa da Cass. n. 33966 del 2025(alla cui ampia motivazione sul punto, qui condivisa, può farsi rinvio ex art.118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), a tenore della quale, «In tema diNumero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, stabilire sela cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere èquestione che compete al giudice di merito, il quale, in assenza di limiti allaprova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritienepersuasivi».Le conclusioni della menzionata proposta, dunque, nemmeno sono stateefficacemente confutate dal ricorrente nella sua memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ. depositata il 26 febbraio 2026, stante la recente pronuncia dilegittimità appena richiamata, che, nella misura in cui attribuisce al giudicedi merito, attraverso la valorizzazione degli elementi istruttori che ritenga piùpersuasivi, la decisione riguardante pure il contenuto effettivo di una cessionedi crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 58 del 1993, consente di ritenereche le argomentazioni, sul punto, su cui ha insistito il Bernabini si rivelanoessere, sostanzialmente, un’inammissibile richiesta di rivalutazione delmateriale istruttorio posto dalla corte distrettuale a fondamento della suadecisione in parte qua.Resta solo da aggiungere che il Bernabini, nella sua menzionata memoria,rimarca che il vizio di omessa pronuncia da lui lamentato si riferiva ad unaeccezione diversa (la mancata prova dell’iscrizione della cessione ex art. 58TUB al Registro Imprese) rispetto a quella (la mancata prova dell’iscrizionedel servicer nell’albo degli istituti bancari) cui ha fatto riferimento il consigliererelatore nella proposta predetta.Tuttavia, rileva il Collegio, in via assolutamente dirimente, che la mancataiscrizione nel Registro delle Imprese della cessione di crediti in blocco ex art.58 del d.lgs. n. 385 del 1993, non ne determina l'invalidità, né la nullità, népregiudica la prova della titolarità del credito da parte del cessionario.
Taleadempimento, infatti, ha natura pubblicitaria e non costitutiva; serve agarantire l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi e, soprattutto, aescludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato daldebitore ceduto al precedente creditore (cedente); in sua assenza, la provadella cessione può essere fornita tramite la produzione dell'avviso di cessionepubblicato in Gazzetta Ufficiale, o attraverso altri mezzi istruttori.Numero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026In altri termini, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), nellostabilire che la banca cessionaria di crediti in blocco debba dare notiziadell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese epubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha inteso riferirsi ad un adempimentopubblicitario sostitutivo della notificazione della cessione al debitore ceduto,prevista dal comma 2 dell’art. 1264 cod. civ. ed adempimento analogoprescrive l’art. 4 della legge n. 130 del 1999, attraverso il rinvio ai commi 2,3 e 4 del citato articolo 58, con riguardo alle cessioni di crediti attuatemediante operazioni di cartolarizzazione.La norma prevede, dunque, che iscrizione nel Registro delle Imprese epubblicazione in Gazzetta Ufficiale abbiano ad oggetto la notizia dell’avvenutacessione, senza che l’adempimento pubblicitario debba estendersi, per legge,all’identificazione – singulatim o per categorie – dei crediti connessi ai rapporti(in ipotesi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, ovvero di cessione inblocco di rapporti giuridici: art. 58 citato, comma 1) ovvero dei crediti in séstessi (in ipotesi di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari: art. 1 dellalegge n. 130 del 1999) di volta in volta ceduti.Orbene, si è già riferito, richiamandosi la recente pronuncia resa da Cass.n. 33966 del 2025, che l’adempimento pubblicitario in discorso, comecomplessivamente previsto dal dettato normativo, non vale di per sé,evidentemente, ove ne sorga questione, a fornire la prova piena che unacessione vi sia effettivamente stata, né che il credito oggetto di controversiarientri nel numero dei crediti oggetto della cessione e che, per l’effetto, lacessionaria sia succeduta nel processo alla cedente, secondo la previsione, aseconda dei casi, dagli articoli 110 e 111 cod. proc. civ.
Da ciò consegue,allora, evidentemente, da un lato, che l’eventuale inosservanza della solaiscrizione di detta cessione nel registro delle imprese certamente non avrebbeimpedito all’appellata, oggi controricorrente, di fornire con qualunque mezzo,la prova (che la corte distrettuale, con accertamento evidentemente fattualesindacabile, se del caso, esclusivamente sotto il profilo del viziomotivazionale, qui, tuttavia, escluso per quanto riferito dal consiglieredelegato nella proposta ex art. 380-bis cd. proc. civ. che, come detto, ilNumero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026Collegio condivide) che pure il credito fatto valere nei confronti dell’odiernoricorrente fosse ricompreso della cessione in favore della prima; dall’altro, lanon decisività, in ogni caso, dell’asserita omessa pronuncia su cui il medesimoricorrente ha insistito nella sua memoria, ove pure fosse configurabile.4.
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di Umberto Bernabini deveessere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questogiudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), vadisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ.
– codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), il ricorrente suddetto va condannato, nei confronti della costituitasiparte controricorrente, al pagamento della somma equitativamentedeterminata di € 10.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di€ 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2.
Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –Numero registro generale 11153/2025Numero sezionale 1567/2026Numero di raccolta generale 9527/2026Data pubblicazione 14/04/2026che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenzadi cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Umberto Bernabinie lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 10.000,00 infavore della costituitasi parte controricorrente e di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera di Umberto Bernabini,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il giorno 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di Marzio