Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the technical expert's report.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicants failed to specifically contest the ratio decidendi of the lower court's decision. The applicants argued that the technical expert exceeded their powers, yet the lower court had explicitly rejected this claim, noting the expert utilized only regularly produced documentation. The Court ruled that the appeal lacked the required specificity and reference to the actual decision, rendering it inadmissible under Article 366, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 4 c.p.c.; The cassation appeal must specifically contest the ratio decidendi of the decision under review; generic complaints regarding the technical expert's powers without reference to the actual reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
o, Manzo Aurelio, rappresentati e difesi dall'avvocato StefaniaIasonna-ricorrenti-controIntesa San Paolo Già Banco Di Napoli Spa, rappresentato e difesodall'avvocato Vincenzo Nocilla unitamente all’avvocato Oreste Cantillo-controricorrente-nonché controManzo Aurelio quale amministratore di sostegno di Petrozzi Elena-intimato-Società Yoda Spv Srl, rappresentato e difeso dagli avvocati VincenzoNocilla, Oreste Cantillo-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 29/2020 depositatail 09/01/2020.Numero registro generale 12886/2020Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 9519/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.1) Con atto di citazione notificato il 29/4/2002 la "A.
Manzo e Figlis.r.l." ha convenuto il Banco di Napoli s.p.a. davanti al Tribunale di NoceraInferiore, deducendo di aver intrattenuto con il convenuto i rapporti diconto corrente n. 27/ 1838, n. 86/209 e n. 8/42 e che la Banca in data14/2/2002 aveva comunicato il recesso dagli affidamenti e in data28/02/2002 aveva chiesto il pagamento del saldo dei vari conti(rispettivamente di €. 40.876,75, 94.814,96 e 42,60, oltre interessi) siaalla società debitrice che ai fideiussori Manzo Alfonso, Attilio e Aurelio.Gli attori hanno dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione dilegge e per indeterminatezza, hanno chiesto l’accertamento del saldo deic/c, eccependo l’applicazione di interessi superiori a quelli legali, senzapattuizione scritta, di commissioni non pattuite, di capitalizzazionetrimestrale e di valute illegittime, e hanno chiesto in via istruttoria, ex art.210 c.p.c., l’esibizione da parte della Banca dei contratti di c/c e degli e/c.Gli attori hanno promosso, con atto notificato il 12/7/2002, ulterioregiudizio nei confronti del Banco di Napoli relativamente ai c/c n. 27001838e n. 080000042, chiedendo la rideterminazione del saldo dei conti e lacondanna della Banca al pagamento di somma a titolo di risarcimentodanni.I due giudizi (nei quali il Banco di Napoli ha proposto domandariconvenzionale) sono stati riuniti e, dopo la riassunzione a seguito deldecesso del sig.
Manzo Attilio e l’acquisizione di due relazioni di CTU, ilTribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1676/2014, ha rilevato cheil CTU aveva espunto la CMS e le spese nei casi in cui non erano statepattuite e aveva lasciato aperta la questione circa la legittimitàdell’anatocismo, ha deciso di espungere del tutto anche lacapitalizzazione, mancando una convenzione successiva all’anno 2000 e,Numero registro generale 12886/2020Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 9519/2026Data pubblicazione 14/04/2026compensando i rispettivi crediti tra le parti, ha condannato gli attori apagare alla Banca la residua somma di €. 69.842,76, oltre interessi.La società A.
Manzo e Figli e i fideiussori hanno proposto appello,chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale della Banca, perchénon provata, eccependo che i documenti posti a base di essa (Riba ecambiali) avrebbero dovuto essere in produzione al momento delladecisione e che non era sufficiente che il CTU avesse dato atto della loroesistenza prima della ricostruzione del fascicolo, e contestando che ilBanco di Napoli, pur riconoscendo la perdita dei titoli, non si fosse attivatoper dimostrarne l’esistenza anche al momento della decisione.La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 9/1/2020, harespinto l’appello, osservando che il CTU svolge nel processo una pubblicafunzione nell'interesse generale e superiore della giustizia (Cass. n.25022/2019), che, dunque, ciò che viene attestato dal CTU fa fede fino aquerela di falso e che, nella fattispecie, il CTU aveva verificato l'esistenzadei documenti su cui si fonda la domanda riconvenzionale del Banco diNapoli spa, per cui, anche se i detti documenti non si rinvenivano più nelfascicolo processuale, essi devono essere considerati acquisiti al processo.2) Con ricorso notificato il 15/5/2020 la società A.
Manzo e Figli srl e isig.ri Manzo Alfonso e Manzo Aurelio hanno impugnato la sentenza dellaCorte d’Appello di Salerno, proponendo un unico motivo di ricorso.Intesa Sanpaolo spa (che aveva incorporato per fusione il Banco diNapoli) ha depositato controricorso.Ha poi depositato due memorie, aventi lo stesso contenuto, Yoda SPVsrl, cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo spa.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Con il primo motivo, si contesta aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 194 cpc anche in relazione agli art. 112 e 115 cpcnonché art. 202 cpc e ss., commessa dalla Corte di Appello di SalernoNumero registro generale 12886/2020Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 9519/2026Data pubblicazione 14/04/2026nell’attribuire al CTU la verifica dell'esistenza di documenti su cui sifondava la domanda riconvenzionale, considerandoli acquisiti al processo,anche se non esistenti nel fascicolo di parte senza motivazione almomento della decisione, sostituendo così l’onere della parte di avvalersimediante il deposito in giudizio fino alla decisione di documenti perprovare la domanda riconvenzionale, con quanto constatato dalla CTU nelcorso del giudizio e non delegata a tanto”.I ricorrenti affermano che la censura si basa sui limiti della CTU, chenon è stata delegata a verificare la sussistenza dei documenti e quindi deifatti costitutivi della domanda, con conseguente violazione degli artt. 194,112, 115 e 202 c.p.c.Specificano di contestare che sia stato attribuito valore a quantoavrebbe verificato il CTU, cioè l’esistenza dei documenti su cui si basa ladomanda riconvenzionale della Banca, in dispregio ai limiti di cui all’art.194 c.p.c. (non potendo il CTU acquisire documenti non ritualmenteprodotti in causa dalle parti) e in dispregio all’onere probatorio dellaBanca.Ribadiscono che i primi Giudici hanno utilizzato la CTU per sopperireall’onere che incombeva sull'odierno resistente, di tenere nel propriofascicolo al momento della decisione i documenti esibiti, e poi mancatisenza legittima giustificazione.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo, come eccepito anche dalla parte controricorrente,il ricorso è inammissibile perché costruito come ricorso assemblato,costituito dal taglia-incolla sostanzialmente integrale della citazioneintroduttiva, della sentenza di primo grado, dell’atto d’appello e dellasentenza d’appello.Orbene, per giurisprudenza costante di questa S.C. nel ricorso percassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c. (neltesto applicabile ratione temporis), dell'esposizione sommaria dei fattiNumero registro generale 12886/2020Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 9519/2026Data pubblicazione 14/04/2026sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente inmodo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determinal'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionalealla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità,pertinenza e fondatezza delle censure proposte (per es.:
Cass. civ.,24/4/2018, n. 10072; Cass. civ., sez. II, 24/11/2025, n. 30824).Va dunque assolutamente evitata la riproduzione dell’intero contenutoletterale degli atti processuali: essa è superflua ed anzi controproducente,finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva, inquanto si può in tutto equiparare al mero rinvio agli atti stessi, onde rendeil ricorso inammissibile (Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 22792/2013; Cass.n. 21137/2013; Cass. n. 17002/2013; Cass. n. 19357/2012; Cass. S.U.,n. 5698/2012; Cass. n. 1905/2012).In particolare, è da escludere che il ricorso possa essere confezionatomediante «spillatura» degli atti di causa (Cass.
S.U., n. 16628/2009)ovvero attraverso il loro assemblaggio nel ricorso (Cass. n. 22185/2015;Cass. n. 10244/2013; Cass. n. 17168/2012; Cass. S.U., n. 5698/2012).1.2) In secondo luogo, si osserva che i ricorrenti, incentrando lapropria censura sui poteri del consulente tecnico d’ufficio, dimostrano diaver totalmente frainteso la ratio decidendi che sorregge la sentenzaimpugnata e lo stesso svolgimento del fatto processuale.Come riportato nel ricorso, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rilevato:“Il consulente confermava anche quanto oggetto di deduzione edallegazione da parte dell'istituto di credito, in riferimento alla spiegatadomanda riconvenzionale circa l’esistenza di ragioni di credito per €94.811,96, relativi a RI.BA. impagate e cambiali protestate.
Dell'esistenzadei titoli protestati, prima della ricostruzione del fascicolo, ne dàpacificamente atto il consulente, nella prima relazione e nella secondarelazione, mentre le Rl.BA. risultano dalle medesime scritture sulle quali èstata resa la c.t.u.”.Numero registro generale 12886/2020Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 9519/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il consulente tecnico d’ufficio, dunque, ha svolto entrambe le relazionisulla base di documentazione che, in quel momento, era regolarmentepresente agli atti del fascicolo di parte, mentre, per ragioni che si ignorano(il ricorso non le spiega, in ciò difettando di autosufficienza), dettadocumentazione è successivamente scomparsa, sicché il giudice di meritoha disposto la c.d. ricostruzione del fascicolo.E la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado,rilevando, come sopra esposto, che il CTU aveva esaminato i documentiprodotti in giudizio.Né i ricorrenti contestano che detti documenti fossero statioriginariamente depositati dalla Banca, né esplicitamente affermano chesiano stati acquisiti autonomamente dal CTU, né contestano laricostruzione del fascicolo operata dal Giudice.La decisione impugnata, pertanto, non ha nulla a che vedere con lalatitudine dei poteri del consulente tecnico d'ufficio, che non risulta averacquisito nulla, ed anzi, per quanto consta, risulta aver utilizzatodocumentazione regolarmente prodotta agli atti, né risulta aver compiutoalcuna “verifica dell'esistenza di documenti su cui si fondava la domandariconvenzionale considerandoli acquisiti al processo”.I ricorrenti, quindi, hanno svolto argomentazioni totalmenteeccentriche rispetto al reale contenuto della decisione impugnata:dolendosi senza la benché minima ragione dell’esorbitanza dei poteriesercitati dal consulente.Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazionedella sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741;Cass. 23 marzo 2005, n. 6219;
Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19agosto 2009, n. 18421). In particolare, è necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaNumero registro generale 12886/2020Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 9519/2026Data pubblicazione 14/04/2026oggetto di impugnazione (Cass. civ., sez. VI, 10/08/2017, n. 19989), diguisa che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.
4) c.p.c., conconseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7settembre 2017, n. 20910).2) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico dei ricorrenti.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presentegiudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 1/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteNumero registro generale 12886/2020Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 9519/2026Data pubblicazione 14/04/2026Mauro Di Marzio