Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs awarded to respondent after opposing party's refusal to accept waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on November 12, 2025. Although the appellant requested cost compensation, the respondent explicitly opposed this request, preventing the waiver from taking effect. Consequently, the Court ruled that the appellant must bear the litigation costs under standard procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, second comma, cod. proc. civ.; When a party withdraws a cassation appeal but the opposing party expressly opposes the request for cost compensation, the judgment remains extinguished and the withdrawing party bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esentata e difesa dagli avv. Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio e- controricorrente -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- intimato -Raso Maria Elena, Lo Ruso Regina e Fontana Giancarlo- intimati -Chubb European Group Ltd.- intimato -Numero registro generale 11074/2021Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 9439/2026Data pubblicazione 14/04/2026- intimato -avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari depositata l’11 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:- Luigi Fiorillo propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111,settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari,depositata l’11 marzo 2021, che ha dichiarato l’inammissibilità delricorso avanzato ex artt. 669 decies e 669 duodecies cod. proc. civ. perla revoca e/o modifica dei provvedimenti di sequestro conservativodisposto ai suoi danni in ragione della sua incompetenza funzionale;- il ricorso è affidato a un unico motivo;- resiste con controricorso Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilisticis.r.l. in concordato preventivo;- nessuno degli altri soggetti intimati spiega alcuna difesa;- con nota del 12 novembre 2025 il ricorrente rinuncia al ricorso,chiedendo dichiararsi la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità;- la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;CONSIDERATO CHE:- in considerazione della ritualità della rinuncia al ricorso va dichiaratal’estinzione del giudizio;- le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaparte che vi ha dato causa, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod.proc. civ., attesa la mancata accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, la quale, anzi, si è espressamente opposta allarichiesta compensazione delle stesse;- non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamentodel cd.
«doppio contributo unificato», poiché tale misura si applica aiNumero registro generale 11074/2021Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 9439/2026Data pubblicazione 14/04/2026soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, qualequello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023,n. 34025;
Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente