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Ordinanza — n. 9429/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding reconstruction of bank account balances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9429/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the third ground of the main appeal inadmissible, absorbing the incidental counterclaim. The appellants argued the lower court improperly reconstructed bank account balances without proper adversarial proceedings on extraneous relationships. The court rejected this, ruling the appellate judgment correctly focused on a single account where other balances had merged, and the prescription objection was properly examined.

Regesto Legislator

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Art. 2033, 2697, 2934 cod. civ.; Art. 112, 132 cod. proc. civ.: A cassation complaint is inadmissible if it relies on a misinterpretation of the appellate judgment's reasoning regarding the consolidation of balances within a single bank account relationship.

Parole chiave

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inadmissible appeal bank account reconstruction merger of balances lack of adversarial proceedings absorption of incidental claim titolari di conti bancari sovraindebitamento di società restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2934 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 132 cod. proc. civ.
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Testo completo

empore, rappresentata e difesadall’avv. Gennaro Iollo- ricorrente principale -controCasillo Giovanni, Casillo Gaetano, Busiello Antonietta e Bianco Angela,tutti rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Corvino- controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -Cas.Di.T. s.r.l. in liquidazione- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3319/2020,depositata il 30 settembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:Numero registro generale 30419/2020Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 9429/2026Data pubblicazione 14/04/2026- la Intrum Italy s.p.a., quale mandataria della Intesa Sanpaolo s.p.a.,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Napoli, depositata il 30 settembre 2020, che, in riforma dellasentenza del locale Tribunale, ha condannato il Banco di Napoli s.p.a.(poi, fusasi nella Intesa Sanpaolo s.p.a.) al pagamento in favore diGiovanni Casillo della somma di euro 456.746,48, oltre interessi legali,a titolo di ripetizione di somme indebitamente annotate su un contocorrente bancario acceso dalla Cas.Di.T. s.r.l. presso l’Istituto S. Paoloe poi transitato alla Banco di Napoli s.p.a.;- la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dallaproposizione da parte di tale società, nonché di Giovanni Casillo,Gaetano Casillo, Antonietta Busiello e Angelo Bianco, quali fideiussoridelle obbligazioni assunte dalla società medesima verso la banca, diuna domanda di ripetizione di somme indebitamente annotate in unconto corrente bancario per illegittima applicazione di interessi;- ha riferito che il giudice di prime cure aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere relativamente alle domande dellaCas.Di.T. s.r.l., attesa la sua cancellazione dal registro delle impresedichiarata dal procuratore di parte convenuta, e respinto quelle deifideiussori;- ha, quindi, accolto il gravame degli originari attori osservando che lacancellazione dal registro delle imprese non implica rinuncia al creditoper il quale è pendente un giudizio e che nei diritti vantati dalla societàestinta era subentrato Giovanni Casillo, suo socio unico;- nel merito, ha ritenuto provata la pretesa restitutoria dedotta ingiudizio e liquidato il relativo importo, previa espunzione deiversamenti ritenuti prescritti, mentre ha dichiarato assorbito il motivodi appello vertente sull’interesse dei fideiussori all’accertamento dellainsussistenza del debito della correntista;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resistono con unico controricorso Giovanni Casillo, Gaetano Casillo,Numero registro generale 30419/2020Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 9429/2026Data pubblicazione 14/04/2026Antonietta Busiello e Angelo Bianco, i quali propongono ricorsoincidentale condizionato;- avverso tale ricorso incidentale condizionato resiste con controricorsola ricorrente principale;- con sentenza del 16 luglio 2025, n. 19750, questa Corte, a SezioniUnite, ha respinto i primi due motivi di ricorso principale, rimettendo aquesta Sezioni l’esame del residuo motivo del ricorso principale e delricorso incidentale condizionato;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHE:- con il terzo e ultimo motivo del ricorso principale, unico residuoall’esito della menzionata decisione di questa Corte a Sezioni Unite, sideduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2934cod. civ. e 112 e 132 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fattodecisivo e controverso, per aver la Corte di appello, nel determinarel’effettivo saldo del conto corrente dedotto in giudizio, ritenuto correttala opzione ricostruttiva formulata dal consulente tecnico d’ufficioall’esito dell’espunzione di spese e interessi non dovuti relativi anchead altri rapporti, il cui saldo era stato poi annotato nel conto correntein oggetto;- evidenzia che tali rapporti erano estranei al giudizio e della loroesistenza e del loro svolgimento non vi era stata allegazione da partedell’attrice, per cui sugli stessi non si era istaurato alcuncontraddittorio;- lamenta, inoltre, il mancato esame della prescrizione maturata inrelazione al credito riconosciuto per le rimesse effettuate su tali diversirapporti;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove da una non corretta interpretazione dellasentenza impugnata, la quale ha affermato di procedere, sulla scortadelle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, alla rideterminazioneNumero registro generale 30419/2020Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 9429/2026Data pubblicazione 14/04/2026del saldo di un unico rapporto di conto corrente (c/c n. 4441), nel qualeerano confluiti i saldi di altri rapporti bancari, e di aver preso in esamel’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito perindebiti versamenti operati su tali conti, sia pure accogliendola solorelativamente a quello relativo ai versamenti effettuati in epocaantecedente al decennio decorrente, a ritroso, dalla data di chiusuradel conto;- la censura, dunque, risulta priva della necessaria concludenza;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il terzo motivo del ricorsoprincipale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimentodel ricorso incidentale proposto solo in via condizionata;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;

P.Q.MLa Corte rigetta il terzo motivo del ricorso principale e dichiaraassorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrenteprincipale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nellamisura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente