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Ordinanza — n. 9423/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the civil proceeding by compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9423/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished by compensation following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the lower court had previously ruled in favor of the appellants regarding usurious credit relationships, the Supreme Court found no need to examine the merits because the appellant voluntarily relinquished their claim. Consequently, the legal dispute was terminated without a substantive ruling on the underlying facts or arguments presented by the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; When the appellant withdraws the appeal and the appellee accepts the withdrawal, the court declares the proceeding extinguished by compensation, rendering further examination of the merits unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment by compensation art 391 cpc usurious credit relationships civil procedure termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
P.Q.MNumero registro generale 20158/2024Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9423/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte, visto l’atto di rinuncia del ricorrente e l’accettazione deicontroricorrenti, nonché l’art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
P.Q.MNumero registro generale 20158/2024Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9423/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte, visto l’atto di rinuncia del ricorrente e l’accettazione deicontroricorrenti, nonché l’art. 391 c.p.c.

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Testo completo

ore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Accardi-ricorrente-controMaria Cristina Ricci, Massimo Proietti, rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-nonché controRicci Manfredo Srl In Liquidazione In Concordato-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 506/2024depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.Numero registro generale 20158/2024Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9423/2026Data pubblicazione 14/04/20261) Cristina Ricci e Massimo Proietti hanno proposto appello avversola sentenza del Tribunale di Spoleto n. 513 del 3.8.2021, che ne avevarigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dellaRicci Manfredo S.r.l. in liquidazione e del Ricci e del Proietti nella loroveste di garanti.Con un unico motivo di appello suddiviso in due sub censure, gliappellanti hanno censurato la sentenza in quanto il Tribunale avrebbe: a)negato l’esistenza di un fido di fatto, nonostante l’accertamento del c.t.u.in merito;

b) errato nel condannare gli appellanti anche al pagamentodegli interessi dalla data della domanda monitoria, in quanto il decretoingiuntivo è stato revocato.La Corte d’Appello di Perugia - dopo aver rilevato che la nullità del fidonon è rilevabile d’ufficio (nullità di protezione), che il contratto di aperturadi credito può provarsi mediante presunzioni e per facta concludentia eche lo scoperto consentito dalla Banca può essere espressione dellavolontà di questa di concedere un fido per somma pari a tale scoperto edopo aver accertato l’usurarietà dei rapporti - ha accolto l’appello e perl’effetto ha rigettato la domanda proposta da Banco Desio e della Brianzanei confronti di Cristina Riccci e Massimo Proietti.Banco di Desio e della Brianza spa ha proposto ricorso in Cassazionecon tre motivi.Ricci Maria Crisitna e Proietti Massimo hanno resistito concontroricorso.La Ricci Manfredo srl in liquidazione non si è costituita.2) Con atto del 22/12/2025 il ricorrente Banco di Desio e della Brianzaspa ha rinunciato al ricorso.Le parti controricorrenti costituite Ricci Maria Cristina e ProiettiMassimo hanno accettato tale rinuncia, sottoscrivendo per adesione lostesso atto del 22/12/2025.

P.Q.MNumero registro generale 20158/2024Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9423/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte, visto l’atto di rinuncia del ricorrente e l’accettazione deicontroricorrenti, nonché l’art. 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del giudizio aspese compensate.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. Marco Marulli