Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9372/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding applicability of corporate director liability rules to bank foundation board members.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9372/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remitted the case to a new public hearing to address the applicability of corporate director liability rules to bank foundation board members. The appellant argued that specific commercial company statutes should not apply analogically to bank foundations, while the opposing party contended that the special disciplinary regime of bank foundations necessitates such analogical application. The Court acknowledged the complexity of the legal regime governing bank foundations and the need to evaluate the compatibility of civil code provisions with their specific functions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29 D.lgs. 153/1999; Art. 2949 c.c.: The Court finds that the applicability of corporate director liability rules to bank foundation board members requires a detailed examination of the special legal regime governing such entities before a definitive ruling can be made.

Parole chiave

Generato dall'IA
bank foundation liability corporate director rules analogical application board of directors prescription period special disciplinary regime remittal to public hearing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 D.lgs. 153/1999
nonchè dell’art. 29 del D.lgs.
Art. 2949 c.c.
Art. 2393, comma 4 c.c.
(di cui l’art. 2393, comma 4, c.c.
Art. 2407, comma 3 c.c.
costituisceuna specificazione applicabile agli amministratori di società per azioni e alNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026quale a sua volta fa rinvio l’art. 2407, comma 3, c.c.
art. 2946 c.c
art. 2393 c.c
(di cui l’art. 2393, comma 4, c.c.
art. 18 c.c
c.c., tra i quali rientra l’art. 18 c.c.
art. 29 d.lgs.153/1999
nonchè dell’art. 29 del D.lgs.
art. 2949 c.c
art. 3 d.lgs. 153/1999
153/1999 a richiamare gli articoli da 12 e seguenti delcodice civile quindi tra essi anche l'articolo 13 sulla disciplina delle società.5.- Il Collegio, premesso che nella giurisprudenza di questa Corte siè affermato che le fondazioni bancarie possono esercitare impresestrumentali alle loro finalità (art. 3 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16229 del 20/06/2018
153/1999), e per esse sussisteuna presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, inrelazione all'entità di partecipazione al capitale sociale, sono in grado diinfluire sull'attività dell'ente creditizio (Cass. n. 16229 del 20/06/2018;Cass.
Cass. Sez. U, n. 1576 del 22/01/2009

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

catoGiovanni Grasselli unitamente agli avvocati Laura Eugenia MariaSalvaneschi, Laura Eugenia Maria Salvaneschi, Andrea La Mattina,Giovanni Domenichinicon domicilio digitale eletto presso i seguentiindirizzi: giovanni.domenichini@pec.beplex.com, laura.salvaneschi@milano.pecavvocati.it, andrea.lamattina@ordineavvgenova.it egiovanni.grasselli@milano.pecavvocati.it-ricorrente-controREPETTO GUIDO, REPETTO MAURA, REPETTO MARINA, quali eredi conbeneficio di inventario di Flavio Repetto (C.F. RPTFLV31T11E543O)rappresentati e difesi rappresentati e difesi dagli Avv.ti prof. GiuseppeBenedetto Portale (C.F.

PRTGPP38E16A841R - p.e.c.:Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026giuseppe.portale@milano.pecavvocati.it), Luca Purpura(PRPLCU79L27G273D - p.e.c.: luca.purpura@milano.pecavvocati.it),Antonio Cacciato (C.F. CCCNTN80M07F892O - p.e.c.:antonio.cacciato@milano.pecavvocati.it) e prof. Ferruccio Auletta (c.f.LTTFRC65M13F839Q – p.e.c.: ferruccioauletta@ordineavvocatiroma.org),presso il cui studio in Roma (00195) eleggono domicilio alla via MonteZebio n. 43- controricorrenti ricorrenti incidentali -MERLO ROMANO, DE STEFANO FRANCESCO, ANOBILE GIUSEPPE,rappresentati e difesi dall'avvocato Avv.ti Luigi Cocchi (C.F.CCCLGU46T19D969E - p.e.c.: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it) e AugustoTortorelli (C.F.

TRTGST64R31F839E - p.e.c.:augusto.tortorelli@ordineavvgenova.it) con domicilio digitale eletto pressoi predetti indirizzi di posta elettronica certificata:- controricorrenti ricorrenti incidentali-BOSIO RODOLFO (C.F. BSORLF51D14I138M), rappresentato e difeso nelpresente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti CarloPavesio (C.F. PVSCRL56B01L219K) e Paolo Miserere (C.F.MSRPLA65S18L219X) del Foro di Torino-controricorrente ricorrente incidentale-AIG EUROPE SA (“AIG”), (quale assuntore del il rischio di cui alla polizzaD O n. IFL0007930),con sede secondaria in Italia in Piazza Vetra n. 17,20123, Milano, C.F. 97819940152 e P.I. 10479810961, REA Milano n.2530954, in persona del rappresentante generale pro tempore,rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, -dall'Avv.

David Marino (C.F. MRNDDM71E28F205S - PECdavid.marino@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Karin Tayel (C.F.TYLKRN83R47F205R – PEC karin.tayel@cert.ordineavvocatimilano.it)-controricorrente-AIG Europe SA (“AIG”), con sede secondaria in Italia in Piazza Vetra n. 17,Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/202620123, Milano, C.F. 97819940152 e P.I. 10479810961, REA Milano n.2530954, in persona del rappresentante generale pro tempore, in proprioe quale impresa delegataria della coassicuratrice Allianz Global Corporate Specialty AG – Rappresentanza Generale per l'Italia1, (quale assuntoriro quota del rischio derivante dalle polizze nn.

IFL0003051.057802 eIFL0003051.069323) rappresentata e difesa dall’avv. dall'Avv. BrunoGiuffré (C.F. GFFBNG62A11F205Y – PEC avvbrunogiuffre@cnfpec.it) edelettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via Po14/A.-controricorrente –STARSTONE INSURANCE SE, con sede legale in Schaan (Liechtenstein),Zollstrasse n. 82 e sede secondaria in 20129 Milano, Via Nino Bixio, 13(P.IVA. 94078200279), in persona dell’Amministratore Delegato (CEO) elegale rappresentante Steven Hennessey, rappresentata e difesa, dall’avv.Leonardo Giani (C.F.GNILRD78H22F205L), il quale elegge domiciliodigitale presso l’indirizzo pec leonardo.giani@milano.pecavvocati.it-controricorrente-CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.

CNA Insurance Company(Europe) S.A., società di diritto lussemburghese con sede secondaria(Rappresentanza Generale per l'Italia – p.iva 10540890968) a Milano, allavia Albricci n. 8, in persona della sua procuratrice dott.ssa Laura Marino(c.f. MRN LRA 74C51 D969A), difesa, in forza di delega in calce alpresente atto (All. A), dall'avv. Roberto Usai del Foro di Milano (c.f. SUARRT 73H07 F205Y – pec roberto.usai@milano.pecavvocati.it)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1321/2024depositata il 04/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere Rita Elvira A.

Russo.Numero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHELa Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha citato ingiudizio Flavio Repetto, Rodolfo Bosio, Romano Merlo, Giuseppe Anobile ecompagnie di assicurazioni) per l’accertamento della loro responsabilitàper violazione di legge e di statuto e per atti di mala gestio che si deduceabbiano posto in essere nel periodo 2009/2012, nell’esercizio dellerispettive cariche di Presidente (Repetto), Segretario Generale (Bosio) emembri del Collegio Sindacale (Merlo, De Stefano e Anobile), dellaresponsabilità nonché la condanna al risarcimento del dannoIl Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione (quinquennale)dell’azione, ritenendo applicabile in via analogica la disciplina dettata perle società commerciali iscritte nel registro delle imprese e non- comesostenuto dalla Fondazione- quella in materia di mandato, conconseguente termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..La Corte d’appello ha accolto il gravame proposto dalla Fondazionesolo in punto di liquidazione delle spese del precedente giudizio, econfermato nel resto il provvedimento impugnato ritenendo corretta laapplicazione analogica della norma sulla prescrizione quinquennaleprevista dall’art. 2393 c.c., al quale rinviano, per i direttori generali e isindaci, gli artt. 2393 e 2407 c.c. e ritenendo inconferente il riferimento,da parte della Fondazione, al termine di prescrizione previsto dall’art.2949 c.c.La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tremotivi.

Le parti private (Rodolfo Bosio, il quale oppone anche il difetto diautorizzazione ex art 25 terzo comma c.c. gli eredi Repetto, nonchéRomano Merlo, Giuseppe Anobile e Francesco De Stefano) si sono costituiticon controricorsi e proposto ricorsi incidentale sulla compensazionedelle spese di lite. Le società assicuratrici si sono difese con controricorsiNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso principale.

Le parti hanno depositato memorie.RITENUTO CHE1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta ai sensi dell'art360 n. 3 c. p.c. la violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge ingenerale (c.d. “preleggi”), degli artt. 18, 1710, 1176, comma 2, e 2946c.c. nonchè dell’art. 29 del D.lgs. n. 153 del 17.5.1999, il quale prevedeespressamente che alle fondazioni bancarie si applichino direttamente lenorme previste dagli artt. 12 e ss. c.c., tra i quali rientra l’art. 18 c.c. cheprevede che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo lenorme del mandato.

Si deduce che ha errato la Corte d’appello a ritenereapplicabile per analogia ai componenti degli organi della Fondazione ladisciplina della prescrizione “breve” prevista dagli artt. 2949, 2393,comma 4, e 2407, comma 3, per i componenti degli organi delle societàcommerciali. Secondo la parte ricorrente poiché l’art. 29 d.lgs.153/1999 prevede che “Per quanto non previsto dalla legge di delega e dalpresente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codicecivile” non vi sarebbe alcuna lacuna normativa; il rinvio ivi contenuto allenorme di cui agli artt. 12 sgg. c.c. e 2501 sgg. c.c. avrebbe comportatol’applicazione agli amministratori delle norme sul mandato e della relativadisciplina generale contenuta nell’art.18 c.c.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360n.3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2949, 2393,comma 4, e 2407, comma 3, c.c., che sono norme eccezionali dettatespecificamente per i componenti degli organi di società commerciali e nonpossono essere applicate analogicamente ai componenti degli organi difondazioni bancarie; si deduce l’errore della sentenza impugnata che haritenuto che l’art. 2949 c.c. (di cui l’art. 2393, comma 4, c.c. costituisceuna specificazione applicabile agli amministratori di società per azioni e alNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026quale a sua volta fa rinvio l’art. 2407, comma 3, c.c. in materia diresponsabilità dei sindaci) sia una norma “speciale” e non “eccezionale”, inquanto tale, applicabile analogicamente anche all’azione di responsabilitànei confronti dei componenti degli organi delle fondazioni bancarie.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n.3 c.p.c. laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 2949, 2393, comma 4, e 2407,comma 3, c.c., che sono norme eccezionali dettate specificamente per icomponenti degli organi di società commerciali e non possono essereapplicate analogicamente ai componenti degli organi di fondazionibancarie.4.- Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto, rilevandoche nella specie si tratta di una Fondazione bancaria sottoposta ad unadisciplina speciale, particolarmente stringente la quale prevede che vi siaun organo di controllo e che gli amministratori siano dotati di requisiti diprofessionalità; quindi appare più corretta l'applicazione analogica dellenorme sugli amministratori della società tenendo conto che è lo stesso art.29 del D.lgs. 153/1999 a richiamare gli articoli da 12 e seguenti delcodice civile quindi tra essi anche l'articolo 13 sulla disciplina delle società.5.- Il Collegio, premesso che nella giurisprudenza di questa Corte siè affermato che le fondazioni bancarie possono esercitare impresestrumentali alle loro finalità (art. 3 d.lgs. 153/1999), e per esse sussisteuna presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, inrelazione all'entità di partecipazione al capitale sociale, sono in grado diinfluire sull'attività dell'ente creditizio (Cass. n. 16229 del 20/06/2018;Cass.

Sez. U, n. 1576 del 22/01/2009), osserva che la questione oggisollevata richiede un adeguato approfondimento sul regime giuridico dellefondazioni bancarie; in particolare sull'applicabilità analogica delle normesulla prescrizione con riguardo alla azione di responsabilità, dovendosianche operare, come richiede l’art. 29 del D.lgs. 153/1999, unaNumero registro generale 10015/2025Numero sezionale 1067/2026Numero di raccolta generale 9372/2026Data pubblicazione 14/04/2026valutazione di compatibilità delle richiamate norme del codice civile con lafunzione che svolgono gli amministratori di una fondazione bancaria.La complessità e ampiezza della questione rendono pertantoopportuna la richiesta di una relazione all’Ufficio del Massimario illustrativadel regime giuridico delle fondazioni bancarie e in particolare del regimegiuridico della responsabilità dei relativi organi di vertice, amministratorie componenti del collegio sindacale, nonché del regime della prescrizione.Il processo va quindi rimesso a pubblica udienza e rinviato a nuovo ruolo P.Q.MRimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile rinviandoil ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteMaria Acierno