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Decreto — n. 9270/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 9270/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing Giannino Bettazzi, did not request a decision on the settlement proposal communicated by the opposing party. Consequently, the court ruled that the failure to act constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction proposed settlement deadline renunciation by silence CPC Art. 380-bis litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22594/2025Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 9270/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

cato Giannino Bettazzi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonino Sgroi unitamente agli avvocati Ester AdaSciplino, Emanuele De Rose, Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Cuneo nel RG n.95/2025 depositato il23/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22594/2025Numero sezionale 174/2026Numero di raccolta generale 9270/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 08/04/2026Massimo Ferro